Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8356 del 29/04/2020
Cassazione civile sez. II, 29/04/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 29/04/2020), n.8356
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23871/2015 proposto da:
A.U.R.H., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BARBERINI, 29, presso lo studio dell’avvocato GIULIO POJAGHI
BETTONI, rappresentata e difesa dall’avvocato REINHARD GEBHARD;
– ricorrente –
contro
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130,
presso lo studio dell’avvocato ELISA NERI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANLUCA BOLLICI;
– controricorrente –
e contro
F.E., F.B.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 344/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 03/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/09/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. G.M. conveniva in giudizio i coniugi A.U.R.H. e R.J.G.H. per sentirli condannare al pagamento di Euro 64.557,11 quale saldo del prezzo della compravendita stipulata in data 29 dicembre 2000 avente ad oggetto un immobile sito nel Comune di (OMISSIS), consistente in un fabbricato rurale e un annesso terreno agricolo. L’attore lamentava il mancato pagamento da parte dei convenuti del predetto importo sostenendo di aver provveduto tempestivamente come da accordi alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie gravante sui beni venduti.
1.2 I convenuti si costituivano in giudizio e chiamavano in causa i coniugi F.E. e B., nella veste di procuratori per tramite dei quali avevano concluso la compravendita.
2. Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento della domanda attorea e con l’accoglimento della domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati.
3. Avverso tale sentenza proponevano appello sia i coniugi F.E. e B., sia gli originari convenuti A.U.R.H. e R.J.G.H..
4. La Corte d’Appello di Ancona rigettava entrambe le impugnazioni confermando la sentenza impugnata.
5. Avverso la suddetta sentenza A.U.R.H. e anche in qualità di erede del defunto marito R.J.G.H. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
6. G.M. ha resistito con controricorso.
7. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 1218 c.c. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1453,1175,1223 c.c..
A parere dei ricorrenti il G. aveva posto in essere un rilevante inadempimento da giustificare la risoluzione del contratto avendo omesso di adempiere tempestivamente al proprio onere di procedere alla cancellazione delle ipoteche.
8. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1268 c.c..
La ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’Appello di Ancona secondo la quale, ai sensi dell’art. 1268 c.c., comma 2, non è previsto un beneficio di escussione ma solo un ordine nella richiesta di pagamento, che deve essere fatta prima al delegato e poi al delegante. Nella fattispecie il G. aveva accettato l’obbligazione del terzo e non aveva preventivamente richiesto l’adempimento dell’obbligazione al delegato. Dunque, il G. non poteva rivolgersi agli allora convenuti richiedendo il pagamento.
9. Con atto depositato in data 2 agosto 2019 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, G.M., unica parte costituita nel presente giudizio ha accettato la rinuncia.
10. A seguito della rinuncia deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio senza alcuna pronuncia sulle spese vista l’accettazione della rinuncia da parte dell’unica parte costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020