Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8356 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

CORSO 107 (STUDIO PILEGGI), presso lo studio dell’avvocato PETRUCCI

FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ABBATTISTA GIOVANNI,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASTRA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281/283, presso

lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ROSSI GUIDO, DONA PATRIZIA, giusta delega a

margine del controricorso;

FANIMAR – FONDO ASSISTENZA NAZIONALE INTEGRATIVA MARITTIMI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. CORRIDONI 15, presso lo studio

dell’avvocato AGNINO PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DONGO CARLO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3418/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/12/2005 R.G.N. 1310/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

uditi gli Avvocati PERSIANI e AGNINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

A.C.D., lavoratore marittimo, sbarcato a causa di una malattia il (OMISSIS) e sottoposto a visita medica, venne dichiarato permanentemente non idoneo alla vita di bordo. Ai sensi dell’art. 56 del CCNL “naviglio maggiore” del 1994, chiese al Tribunale di Trani che la ASTRA, societa’ armatrice, fosse condannata a corrispondergli la somma di L. 50.000.000.

LA ASTRA si costitui’ eccependo di non avere legittimazione passiva perche’ il CCNL era stato sostituito dall’accordo 23 luglio 1997, che imponeva alla armatrice di versare ad un fondo, il Fanimar, la somma di L. 390.000, per provvedere all’assicurazione del marittimo. La societa’ evidenzio’, che, adempiuto questo obbligo, non aveva piu’ alcuna responsabilita’ nei confronti del lavoratore.

Il Fanimar venne chiamato in causa e, a sua volta, eccepi’ la carenza di legittimazione passiva.

Il Tribunale rigetto il ricorso nei confronti del chiamato in causa Fanimar per carenza di legittimazione e lo accolse nei confronti della ASTRA, condannandola a pagare all’ A. la somma di 25.822,84 Euro.

La ASTRA propose appello. Fanimar e l’ A. chiesero che la sentenza venisse confermata.

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 20 dicembre 2005, ha accolto l’appello ed ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’ASTRA, confermando per il resto la sentenza del tribunale.

Contro tale decisione ricorre per cassazione l’ A..

Resistono sia la Astra che il Farimar. Astra ha anche depositato una memoria.

Il ricorso consta di un unico motivo, cosi’ rubricato: “vizio di ultrapetizione e erronea interpretazione della legge”.

Si assume che la Corte di merito avrebbe compiuto un “duplice errore”.

In primo luogo sarebbe “andata fuori tema, perche’ invece di rispondere al quesito posto, se cioe’ la materia fosse disciplinata dal CCNL del 1994 o dal successivo accordo del 1997, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ASTRA. In secondo luogo, anche ammettendo che avesse implicitamente ritenuto applicabile l’accordo sindacale del 1997, sarebbe “comunque incorsa in errore nell’interpretazione della legge, in quanto al caso di specie andava applicata la norma del CCNL che non poteva essere derogato in peius da tale accordo.

E, una volta acclarato che rimaneva applicabile il CCNL del 1994, il giudice non avrebbe potuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’ASTRA, in quanto quest’ultima non ha mai contestato la propria legittimazione passiva in riferimento a tale normativa”.

Il ricorso viola il criterio dell’autosufficienza. Non riporta normativa contrattuale, ne’ in allegato testo dei contratti e accordi collettivi di cui discute.

In ogni caso, la Corte ha spiegato che la ASTRA non ha legittimazione passiva in relazione alla disciplina del CCNL del 1994, perche’ da tale disciplina derivava solo il suo obbligo di assicurare il lavoratore, adempiuto il quale (con la stipulazione di una polizza con la compagnia Helvetia), quest’ultimo avrebbe dovuto rivolgere la sua richiesta alla compagnia assicuratrice e non all’impresa armatrice.

Con l’accordo del 1997, l’obbligo dell’armatrice si e’ ridotto al mero pagamento, ritualmente effettuato, di una somma di L. 390.000 al fondo FINIMAR, che avrebbe dovuto poi, a sua volta, provvedere a stipulare il contratto di assicurazione.

In base a questo ragionamento, la Corte ha escluso, in ogni caso, un obbligo risarcitorio della ASTRA. Pertanto il ricorso per Cassazione volto ad ottenere l’annullamento della decisione nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva della spa ASTRA e’ infondato.

Ne’ puo’ dirsi che la decisione della Corte sia andata ultra petita, in quanto e’ incontestato che la ASTRA aveva chiesto di essere estromessa dal giudizio e comunque il difetto di legittimazione passiva di una parte puo’ essere rilevato anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

Il ricorso e’ quindi infondato. L’esito difforme dei gradi di merito inducono a compensare le spese di legittimita’.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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