Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8355 del 31/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 14/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15842/2014 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MONTELEONE

DI SPOLETO 36, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO CELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO GHEZZE giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE LIEGI 1,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MELIADO’, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO PANIZ, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2771/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato EMILIANO CELLI;

udito l’Avvocato ALDO FONTANELLI, per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.G. ricorre, con atto notificato il 9.6.14 ed articolato su di un unitario motivo, per la cassazione della sentenza – pubblicata il 18.11.13 col n. 2771 e notificata il successivo 11.4.14 – della corte di appello di Venezia di rigetto del suo appello contro la sentenza con cui il tribunale di Padova aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo e la riconvenzionale dispiegata da B.A. nei suoi confronti e lo aveva condannato a pagare a quest’ultimo la somma di Euro 30.987,41, oltre spese di lite. Resiste con controricorso il B.; e, per la pubblica udienza del 14.2.17, il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. E’ superflua l’illustrazione dell’unitario motivo di ricorso (dalla complessa rubrica: “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), contenute nell’art. 2033 c.c., sulla ripetizione dell’indebito, nell’art. 2697 c.c., sulla ripartizione dell’onere probatorio; omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); violazione e falsa applicazione delle norme sulla valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), per l’evidente insanabile tardività di quest’ultimo.

3. Invero, esso è stato proposto con atto spedito per la notifica non prima del 9.6.14: cioè, nel rispetto sì del termine di sessanta giorni (di cui al capoverso dell’art. 325 c.p.c.) dalla notifica della sentenza impugnata, visto che quest’ultima aveva avuto luogo in data 11.4.14, ma non anche del termine previsto dall’art. 327 c.p.c., il quale, per le cause iniziate in primo grado dopo il 4.7.09, è di sei mesi e, pertanto, era scaduto, per essere stata pubblicata la sentenza qui gravata il 18.11.13, il precedente 18.5.14.

4. E, per antico insegnamento, corrispondente del resto al tenore testuale di cristallina chiarezza della disposizione codicistica, il ricorso per cassazione notificato dopo il decorso del termine c.d. lungo dalla pubblicazione è inammissibile, senza che possa rilevare in contrario il fatto che sia stato proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, giacchè il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione, in modo assolutamente indipendente dalla sua notificazione (per tutte: Cass. 13/08/1960, n. 2381; tra le innumerevoli altre e per limitarsi alle più recenti: Cass. 10/06/2016, n. 11996; ord. 07/02/2017, n. 3214; anche ove sia mancata la comunicazione della sentenza: Cass. 16/12/2014, n. 26402; 14/02/2007, n. 3251), rispondendo ad esigenze minimali di certezza del diritto – e, in quanto tali, di ordine pubblico processuale e non disponibili dalle parti – ai fini del conseguimento del giudicato.

5. Tanto esime dall’osservare che, in ogni caso, a prescindere dalla concreta individuazione della parte onerata, il principio di acquisizione delle prove, applicato al materiale istruttorio a sostegno della conclusione d’insussistenza di un valido rapporto causale posta a base della valutazione di infondatezza della domanda di pagamento azionata con il monitorio, implica l’estensione di quelle conclusioni – e la conseguente correttezza della qui impugnata sentenza – anche alla sussistenza dei presupposti di fatto della ripetizione di indebito proposta in via riconvenzionale: mentre in questa sede, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 360 c.pc.., n. 5, è preclusa ogni riconsiderazione della motivazione in fatto del giudice del merito, se scevra – come lo è nella specie quella della gravata sentenza – dai soli macroscopici vizi motivazionali ormai rilevanti secondo Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014.

6. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, soccombente, alle spese di lite; pure dovendosi dare atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA