Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8355 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26640/2017 R.G. proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Calabria n.

56, presso lo studio dell’avv. Aristide Zampaglione, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1125/23/2017 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 3 aprile 2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2020 dal Consigliere Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da B.F. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a recupero a tassazione di ricavi non dichiarati a fini Irpef, derivanti dalla presunzione di distribuzione dell’utile conseguente alla sua partecipazione nella società Wanted Electronics a r.l., a carico della quale era stato contestato maggior reddito d’impresa conseguente all’annotazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in relazione all’anno di imposta 2006.

2. Il giudice di appello, dopo aver respinto alcune eccezioni preliminari, ha accertato l’assoluta fittizietà delle annotazioni contabili della società Wanted Electronics a r.l., di era socio al 91,82% la Wanted Elettrodomestici s.n.c., i cui soci erano al 50% il B. e tale C.V., con conseguente indeducibilità dei relativi costi e illegittimità dell’utile invece per conseguenza maturato. Ne conseguiva la correttezza della presunzione di illegittimità della distribuzione tra i soci del maggior reddito di impresa, con conseguente rigetto del gravame, che non apportava alcun elemento innovativo alla tesi sostenuta dal contribuente in primo grado.

3. Per la cassazione della citata sentenza B.F. ricorre con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione delle norme del procedimento, in cui è incorso il giudice d’appello per mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale, violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” deducendo la nullità della sentenza per inesistenza della.

b. Secondo motivo: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex artt. 2697 e 2727 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” deducendo che la CTR avrebbe reso una motivazione laconica e insufficiente in tema di correttezza dell’accertamento a carico dei soci di un reddito derivante da presunta distribuzione di utili extracontabili derivanti dalla fittizietà delle fatture emesse, senza aver enunciato su quali prove siffatta conclusione si basi, laddove del tutto erroneo si rivela il ragionamento presuntivo applicato al caso di specie.

c. Terzo motivo: “omessa pronuncia su un motivo di gravame, violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5” deducendo che la CTR avrebbe omesso di esaminare le questioni dedotte dal contribuente in appello in tema di nullità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 23 Cost., per violazione dell’art. 24 Cost., di nullità della rettifica per illegittimo uso delle presunzioni, di insufficiente motivazione per violazione della L. n. 212 del 2000, di nullità dell’atto impugnato per mancato assolvimento dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.

2. L’Agenzia delle Entrate argomenta l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.

3. Il ricorso va respinto.

4. Il primo motivo è infondato. La motivazione resa dal giudice di appello si diffonde nell’illustrare il percorso logico seguito per giungere al rigetto del gravame. Invero, la CTR spiega che la rettifica del reddito personale del socio è conseguenza della presunzione di distribuzione del reddito derivante dalla sua partecipazione al 50% nella società a ristretta base partecipativa (2 soli soci) Wanted Elettrodomestici s.n.c., a sua volta socia al 91,82% della Wanted Electronics s.r.l., a carico della quale erano stati rilevati dagli operanti ricavi illeciti per fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti, con contestazioni tributarie divenute definitive per mancata opposizione da parte delle società. Ne consegue l’esclusione della denunciata nullità per inesistenza della motivazione.

5. Il secondo motivo va dichiarato inammissibile per la parte in cui denuncia l’insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio non più deducibile in tali termini dopo la novellazione del citato articolo, applicabile ratione temporis alla fattispecie essendo stata la sentenza impugnata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. E’ invece infondato laddove denuncia violazione delle norme in tema di onere della prova e di ragionamento presuntivo. Invero questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 32959 del 20/12/2018) ha affermato il condivisibile principio che va ribadito, secondo cui l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o reinvestiti. Elementi questi che il ricorrente minimante allega di aver fornito, risultando del tutto corretta l’utilizzazione del metodo induttivo in presenza di contabilità sociale del tutto inattendibile (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014).

6. Il terzo motivo è in parte infondato, per la parte in cui lamenta l’omessa motivazione su questioni invece tratte dalla CTR secondo quanto argomentato a proposito del rigetto del primo motivo del ricorso, laddove è inammissibile in relazione alle altre questioni, omettendo di indicare alla Corte come, dove e quando le relative questioni siano state allegate e riprodotte nei vari gradi del giudizio di merito.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna B.F. a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 17.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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