Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8355 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. II, 24/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21819/2019 proposto da:

S.O.S., rappresentata e difesa dall’Avvocato

VALENTINA SASSANO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio

in TORINO, C.so BRUNELLESCHI 129;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto n. 3674/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato

in data 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.O.S. proponeva opposizione avverso il provvedimento di rigetto della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in via subordinata, della protezione umanitaria.

Sentita dalla Commissione Territoriale in due occasioni, la richiedente aveva riferito di essere nata in (OMISSIS); di essere di etnia (OMISSIS) e di religione cristiana; di avere 4 figli; di essere vittima di un marito violento che l’aveva picchiata e minacciata per fornire il consenso a che il figlio tredicenne facesse parte della setta di cui egli stesso era membro; che tali timori avevano ingenerato una condizione di vita talmente grave che aveva accettato l’aiuto di una donna, che aveva un’attività in Libia, per affrancarsi dalla situazione di cui era vittima; che nel corso della seconda audizione, la richiedente affermava di non avere particolari timori, precisando che i motivi che l’avevano portata a lasciare il suo Paese erano essenzialmente di natura economica.

Con Decreto n. 3674/2019, depositato in data 31.5.2019, il Tribunale di Torino – premesso che non fosse necessario procedere all’audizione essendo presente in atti il verbale di audizione della richiedente tenutasi innanzi alla Commissione Territoriale – rigettava il ricorso, ritenendo che la vicenda fosse priva di coerenza interna, in quanto la ricorrente descriveva un marito autoritario e violento, e ciononostante la donna decideva di allontanarsi abbandonando i 4 figli. Il Giudice riteneva non sussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo emersi fondati motivi di ritenere che la richiedente non potesse o non volesse avvalersi della protezione del suo Paese contro il rischio effettivo di subire un danno grave, dovendosi per tale intendere la condanna a morte o l’esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b): la ricorrente non risultava sottoposta a procedimenti penali e, quindi, esposta a tale rischio. Nè, in base alla lett. c) della suddetta norma, sussisteva nella regione di provenienza della ricorrente (Edo State) una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, come evidenziato da numerose fonti internazionali (essendo l’attività del gruppo terroristico di (OMISSIS) limitata alla parte Nord/Nord Est della Nigeria). Anche la domanda di concessione della protezione umanitaria non poteva essere concessa, in quanto il tenore della narrazione e l’essersi la ricorrente sottratta a eventuali supporti e/o ulteriori approfondimenti, per un verso non consentiva una ricostruzione attendibile della sua storia, per altro verso escludeva la riconducibilità della medesima a una situazione di vulnerabilità.

Avverso il decreto prone ricorso per cassazione S.O.S. sulla base di un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, là dove il Tribunale sia tenuto a fissare udienza di comparizione del ricorrente, tra le quali è contemplata l’ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disponibile. Si evidenzia che il verbale dell’audizione non possa essere considerato equipollente alla sua videoregistrazione; la ratio della norma sarebbe quella di garantire l’audizione giudiziaria obbligatoria nel periodo transitorio necessario alle Commissioni Territoriali per dotarsi della strumentazione tecnica per la videoregistrazione.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Cass. n. 5973 del 2019; Cass. 2817 del 2019).

Deve quindi formularsi il seguente principio di diritto: “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. n. 21584 del 2020).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure indicato le specifiche circostanze fattuali su cui avrebbe voluto essere sentito e rendere eventuali chiarimenti, limitandosi a dedurre che il Tribunale “avrebbe potuto” ascoltarlo nuovamente per dipanare le presunte (ed imprecisate) lacune del suo racconto, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020).

2. – Il ricorso è dunque inammissibile. Nulla per le spese del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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