Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8354 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 14/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15251/2014 proposto da:

BANCO DI SARDEGNA SPA, in persona del Presidente in carica e legale

rappresentante A.A.A., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SADURNY, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE CUDONI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.C.R., F.S.,

S.M.A.S., S.G., SA.GI., L.M.G.,

L.P.C. nella loro qualità di unici eredi, in parti

uguali tra loro di L.G. elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FILIPPO TURATI 86, presso lo studio dell’avvocato MARCO

NESOTI, rappresentanti e difesi dall’avvocato LORENZO GALISAI,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 82/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

SASSARI, depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei primi 4

motivi (sent. 17340/08 e sent. 18039/12 e inammissibilità del 5^

motivo; condanna alle spese e statuizione sul contributo unificato;

udito l’Avvocato CLAUDIO SADURNY;

udito l’Avvocato PIERFRANCESCO CUBEDDU per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Banco di Sardegna spa propone ricorso, articolato su cinque motivi, per la cassazione della sentenza (la n. 82 del 20.2.14) con cui la corte di appello di Cagliari – sez. dist. di Sassari ha accolto l’appello di L.G. contro la reiezione della domanda da questi dispiegata per la declaratoria di nullità o, in subordine, per la risoluzione del contratto di vendita di obbligazioni (OMISSIS) stipulato il (OMISSIS) per l’originario importo di Euro 186.572,50 con l’intermediazione del Banco stesso, dedotto come avvenuto in violazione della normativa in materia ed in particolare del D.Lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento CONSOB n. 11522/98.

2. Resistono con controricorso, deducendo la qualità di eredi testamentari – e in parti uguali tra loro, in virtù di testamento pubblico della cui richiesta di registrazione producono copia – del L., F.M.C.R., F.S., S.M.A.S., S.G., Sa.Gi., L.M.G. e L.P.C.; e, per la pubblica udienza del 14.2.17, tanto la ricorrente che i controricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. La ricorrente denunzia:

– col primo motivo: “nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 360 c.p.c., n. 4); e/o violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 342 c.p.c. e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3); e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”: in estrema sintesi, lamentando essere incorso il giudice nel vizio di ultrapetizione, per avere ritenuto inadempiente la banca agli obblighi informativi sic et simpliciter, anzichè a quello previsto dall’art. 29 del regolamento CONSOB applicabile alla specie;

– col secondo motivo: “violazione o falsa applicazione dell’art. 29 Reg. CONSOB 11522/98; e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”; censurando l’incompletezza dell’indagine del giudice sul patrimonio della parte;

– col terzo motivo: “violazione o falsa applicazione dell’art. 23 Reg. CONSOB, in relazione agli artt. 28 e 29 Reg. CONSOB (art. 360 c.p.c., n. 3); e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”; contestando i presupposti della carenza di diligenza posti a base della qui gravata sentenza;

– col quarto motivo: “violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e/o all’art. 23 Reg. CONSOB (art. 360 c.p.c., n. 3); e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”; accusando di superficialità l’indagine della sentenza ed invocando una diversa valutazione degli elementi offerti dall’intermediario;

– con l’ultimo motivo: “violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto disporre la restituzione dei titoli detenuti dalla controparte.

3. Il primo motivo è infondato: a prescindere dalla pur evidente incompletezza e sommarietà dei richiami nel ricorso per cassazione agli atti del grado di appello, l’ampiezza tanto della doglianza originaria quanto di quella nell’atto di gravame avverso la sentenza di primo grado è di tenore tale da riferirsi a tutti gli obblighi informativi comunque gravanti sulla controparte in forza della disciplina alla fattispecie applicabile: sicchè, identificati tali obblighi dalla corte di appello in conformità alla lettera delle disposizioni vigenti al tempo dei fatti e come appresso indicato, correttamente il giudice del merito ha scrutinato i relativi profili.

4. Quanto ai motivi dal secondo al quarto, che meritano una trattazione congiunta per la loro evidente intima connessione, la giurisprudenza di questa Corte è ormai saldamente attestata nel richiedere che “in tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) previsti del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. a) e b), art. 28, comma 2 e art. 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile ratione temporis) e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. sultability rule). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente…; 3) il rating nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (ad es. situazioni cd. di grey market); 5) l’avvertimento circa il pericolo di un imminente dèfault dell’emittente” (in tali esatti espressi termini, al culmine di una pluriennale elaborazione, Cass. 26/01/2016, n. 1376).

5. Si tratta di principi consolidati, benchè elaborati con riferimento specifico a fattispecie anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, “Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE”, nonchè del Regolamento CONSOB del Regolamento CONSOB del 29 ottobre 2007 n. 16190, con il quale è stata attuata la Direttiva MIFID – ovverosia “Markets in Financial Instruments Directive” – in italiano “Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari” – n. 2004/39/CE e con decorrenza dal 2.11.2007: visto che la nuova disciplina, sia pure regolamentando il settore con una maggiore incisività, ispirandosi ad una certa maggiore tutela del risparmiatore o investitore, può dirsi averli recepiti e sviluppati, tanto che quelli possono fungere senz’altro da validi criteri interpretativi pure della normativa sopravvenuta, nella parte in cui fosse del tutto innovativa rispetto alla precedente.

6. In questo quadro complessivo, respinta la pretesa del Banco di Sardegna di ritenere confinata – per l’evidente incongruità del risultato ermeneutico che ne deriverebbe – alla sola ipotesi dell’ordine telefonico la piena completezza del quadro informativo, sopra tratteggiata, da fornire al cliente (riguardando invece quella norma la sola necessità che in caso di ordine telefonico alla completezza, quale regola di condotta generale, si aggiunga, a tutela ulteriore del cliente, l’accorgimento tecnico del supporto durevole di documentazione dell’ordine altrimenti meramente verbale), corrisponde all’esito di accertamenti in punto di mero fatto – e pertanto incensurabili in sede di legittimità, perchè manifestamente scevri dai soli gravissimi vizi motivazionali ammessi, dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 19881 del 2014 quali oggetto del controllo di questa Corte – la valutazione del mancato assolvimento dell’onere di dimostrare di avere reso al L. la compiuta serie di articolate informazioni suddetta, corrispondenti all’adempimento di peculiari obblighi informativi di un intermediario professionalmente corretto (per il caso dei titoli (OMISSIS), in senso analogo, v., fra le altre e per limitarsi alle più recenti: Cass. 11/11/2016, n. 23066; 09/08/2016, n. 16828; 03/06/2016, n. 11466; 15/03/2015, n. 5089; 09/02/2016, n. 2535; 19/01/2016, n. 816; 31/08/2015, n. 17333).

7. E’ infatti manifestamente corretta la valutazione della radicale insufficienza della mera menzione della dicitura “operazione non adeguata per dimensione” (v. pag. 17 della qui gravata sentenza), priva com’è restata di ogni altra specificazione o avvertimento sulla particolare rischiosità dell’operazione in rapporto a tutte le altre sue peculiarità e caratteristiche intrinseche e strutturali, nonostante il pur legittimo – rifiuto del cliente stesso di fornire altre informazioni: visto che la sola dicitura riportata si riferisce alla mera entità quantitativa dell’investimento, ma nulla adduce quanto alla sua intrinseca rischiosità e, soprattutto, in rapporto alla corretta qualificabilità del cliente come risparmiatore di media prudenza o a carattere non professionale, attesa la struttura del portafoglio (in gran parte, per soli Euro 40.000 per titoli obbligazionari su circa Euro 700.000 – prevalentemente titoli di Stato o a rischio notoriamente basso – e quindi per il 5,72% circa, nonostante l’obiettiva entità totale del capitale investito) e la natura delle operazioni prima da lui compiute, il tutto poi correttamente da rapportare al momento della sottoscrizione dei titoli; situazione di carenza di informazione, altresì, aggravata dalla mancata menzione del potenziale conflitto di interessi (v. piè di pag. 18 della sentenza gravata: passaggio motivazionale qui non specificamente impugnato), in un quadro normativo in cui comunque i parametri di riferimento per la definizione delle caratteristiche delle singole categorie di investitori, in rapporto alle quali calibrare le specifiche informazioni da somministrare, erano idoneamente identificati (v., sul punto, Cass. 31/08/2015, n. 17333).

8. Infine, la doglianza sull’inadeguata ponderazione di altri elementi in senso contrario impinge manifestamente in quella discrezionalità strutturalmente inerente all’estrinsecazione del giudizio di fatto, che si è detto ormai incensurabile in questa sede quando è esente, come lo è nella specie (ed a parte la considerazione che non uno degli atti processuali o dei documenti invocati a confutazione sono stati ritualmente trascritti, almeno in parte qua, nel ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6), dai gravissimi vizi motivazionali soli ormai a rilevare dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

9. Quanto all’ultimo motivo, esso è poi inammissibile, perchè malamente prospetta come falsa applicazione o violazione della disciplina sulla risoluzione l’omissione, nella gravata sentenza, della “previsione della retrocessione dei titoli in favore dell’Istituto”: tanto presupporrebbe, a tutto concedere, un’omissione di pronuncia, ma allora sarebbe stato necessario non solo e non tanto articolare il motivo come prospettazione di vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., ma poi e soprattutto sostenerlo con la trascrizione degli atti dei gradi di merito – e l’indicazione delle relative sedi processuali – nei quali quella domanda era stata formulata, in applicazione del principio, applicabile anche agli errores in procedendo, di cui dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e comunque con specifica indicazione dell’oggetto pretermesso (con ogni evidenza non bastando dolersi di una mancata “retrocessione” dei titoli, della quale non si è mai indicato l’esatta articolazione e dei quali non si sono mai adeguatamente specificate le modalità di consegna o trasferimento al cliente).

10. Il ricorso va pertanto rigettato e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido per l’evidente identità della posizione processuale (quali coeredi, oltretutto in parti uguali); pure dovendosi dare atto – per carenza di discrezionalità al riguardo (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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