Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8352 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8579/2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIETTA CATALANO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, in persona

del suo procuratore speciale D.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio

dell’avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SERGIO CAMPISE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 584/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso

chiedendo in via principale, l’accoglimento del primo motivo di

ricorso, assorbito il secondo; in via subordinata, la rimessione

della trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.M. citò in giudizio Ina Assitalia Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, domandando il risarcimento del danno derivatogli dal sinistro stradale del (OMISSIS), allorchè era caduto dal motociclo che stava guidando a causa del contegno illecito del conducente di un’autovettura non identificata proveniente dall’opposto senso di marcia, la quale gli aveva tagliato improvvisamente la strada per eseguire una manovra di svolta a sinistra.

Il Tribunale di Cosenza, accertata l’esclusiva responsabilità dell’ignoto automobilista, accolse integralmente la domanda.

Sul gravame della compagnia di assicurazioni, la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza, applicando la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 e dimezzando conseguentemente l’entità della somma spettante al danneggiato a titolo di risarcimento.

La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che le risultanze probatorie (desumibili dai rilievi effettuati dai Carabinieri sul luogo dell’incidente e dalle deposizioni dei testimoni indicati dall’attore) non consentivano di accertare la responsabilità esclusiva dell’autovettura “pirata” atteso, per un verso, che da esse non poteva trarsi alcun elemento in ordine alla conformità o meno alle regole del codice della strada della condotta di guida del danneggiato (con particolare riguardo all’obbligo di tenere la destra e a quello di rallentare in corrispondenza degli incroci) e considerato, per altro verso, che le dichiarazioni dei testimoni erano scarsamente affidabili, essendovi discordanza tra quanto da loro riferito ai Carabinieri nell’immediatezza del fatto (allorchè avevano dichiarato che l’automobile pirata viaggiava nello stesso senso di marcia della motocicletta) e quanto successivamente riferito nel corso del procedimento penale e del processo civile di primo grado, allorchè avevano invece dichiarato che l’automobilista viaggiava nel senso di marcia opposto a quello del motociclista danneggiato.

Ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, P.M.. Ha resistito con controricorso Generali Italia (già Ina Assitalia) s.p.a. Il pubblico minsitero ha presentato conclusioni scritte. L’intimata ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2) il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che ciascuno dei conducenti aveva ugualmente concorso a produrre il danno non ostante fosse stato accertato – mediante i rilievi tecnico-descrittivi effettuati dai Carabinieri, l’acquisizione degli atti del procedimento penale e le deposizioni dei testimoni presenti sul luogo dell’incidente – che il danno medesimo era ascrivibile esclusivamente alla repentina e non presegnalata manovra di svolta a sinistra eseguita dal conducente dell’autovettura non identificata, in conseguenza della quale egli, per evitare l’impatto, era stato costretto ad azionare bruscamente i freni del motociclo, rovinando a terra. Evidenzia che l’esclusiva responsabilità dell’automobilista era stata riconosciuta dalla stessa Corte territoriale la quale, pur ritenendo accertato che la condotta di uno dei conducenti aveva avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento dannoso, aveva nondimeno ritenuto erroneamente applicabile la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2. Sostiene, infine, che di questa norma era stata fatta indebita applicazione in mancanza del presupposto necessario della sua operatività, non essendovi stato scontro tra i due veicoli.

2. Con il secondo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti), il ricorrente si duole che la Corte di Appello, nell’applicare alla fattispecie la norma di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, abbia omesso di considerare che il comportamento del conducente della automobile non identificata aveva avuto efficacia causale assorbente nella produzione del danno e che non vi era stato scontro tra i veicoli.

3. I due motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono inammissibili.

Essi infatti, pur denunciando formalmente vizi riconducibili all’art. 360 c.p.c., contestano nella sostanza la valutazione delle prove operata dalla Corte di Appello la quale, sulla base del motivato apprezzamento delle risultanze della prova testimoniale e di quelle dei rilievi operati dai Carabinieri – e facendo corretta applicazione del principio di diritto ribadito da questa Corte secondo cu la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità (tra le tante, Cass. 22/09/2015, n. 18631) – ha ritenuto che non fosse stata accertata la colpa esclusiva dell’automobilista, residuando il dubbio sull’avvenuto rispetto del codice della strada da parte del motociclista danneggiato e persino sulla stessa provenienza dell’automobile “pirata”, avendo i testi riferito, in un primo momento, che essa viaggiava nello stesso senso di marcia della motocicletta e, successivamente, che viaggiava nel senso opposto.

Nel contrapporre a questa lettura delle risultanze istruttorie il diverso apprezzamento secondo cui dovrebbe invece ritenersi accertata l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura, i motivi di ricorso attengono dunque a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale.

Il ricorso è pertanto inammissibile in quanto fondato su censure che indulgono a valutazioni riservate al giudice del merito.

4. Le spese del giudizio legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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