Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8352 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1080/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

Contro

Rexel Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Castro Pretorio n.

122, presso lo studio dell’avv. Tonio Di Iacovo, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale per notar T.E., n. rep.

(OMISSIS), del 24 gennaio 2017;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3096/2016 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 23 maggio 2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2020 dal Consigliere Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Rexel Italia s.p.a. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) contenente recupero a tassazione di credito di imposta di cui l’Ufficio disconosceva l’utilizzabilità nell’ambito di un procedimento di fusione societaria in relazione all’anno di imposta 2007.

2. Il giudice di appello ha confermato totalmente la motivazione espressa dalla sentenza di primo grado, rilevando che “prima del 28 dicembre 2006 il nuovo soggetto nato dall’incorporazione societaria non poteva dirsi giuridicamente esistente”, di talchè la a dichiarazione integrativa dei redditi presentata il 28 settembre 2007 era assolutamente tempestiva e determinava la piena legittimità dell’utilizzo del credito di imposta maturato dall’incorporata, come conseguenza della parimenti legittima variazione del termine di esercizio sociale adottata dalla incorporata Elfin s.r.l. dal 30 novembre al 31 dicembre dell’anno.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo; Rexel Italia s.p.a. resiste con controricorso.

4. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 5 bis e art. 2, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo la falsa applicazione di legge in relazione alla ritenuta impossibilità per la società incorporata Elfin s.r.l. di presentare la dichiarazione integrativa dei propri redditi a valere per l’anno di imposta 2006.

2. Rexel Italia s.p.a. eccepisce l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso va respinto.

4. Oggetto di lite è la utilizzabilità da parte della incorporante Rexel nell’esercizio fiscale 2006 – epoca della approvazione del progetto di fusione – dei crediti di imposta dell’incorporata Elfin maturati da quest’ultima nel corso dell’esercizio 2005.

5. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 13378 del 30/06/2016 hanno affermato che gli errori e le omissioni in danno del contribuente possono essere emendati non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello in cui sono maturati. Nel caso di specie il credito derivante dalla fusione, che nella sua legittimità non risulta contestato dall’Amministrazione, ben poteva essere fatto valere dalla contribuente incorporante, per opporsi alla pretesa di pagamento fatta valere con la cartella D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36. Tale facoltà è infatti riconosciuta in via generale al contribuente, e ciò indipendentemente dalle modalità e dai termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

6. Ne deriva che il motivo di ricorso dell’Amministrazione, laddove contiene contestazioni sulla sola omessa o tardiva dichiarazione da parte della controricorrente, non appare fondato, alla luce del citato insegnamento delle Sezioni Unite e delle successive conformi sentenze di questa Sezione (Sez. 5, Ordinanza n. 11507 del 11/05/2018; id, Sentenza n. 27583 del 30/10/2018; id, Ordinanza n. 30796 del 28/11/2018).

7. La circostanza che la pronuncia delle Sezioni Unite sia solo di poco antecedente al deposito del ricorso consente di rinvenire giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado.

8. Stante la natura pubblica della ricorrente va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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