Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8352 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. II, 24/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio (da remoto) – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello (da remoto) – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26586/2019 proposto da:

Z.H., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROSARIA TASSINARI,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in FORLI’, VIA G.

MATTEOTTI 115;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 sono

domiciliati;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3466/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA del

30/07/2019, pubblicato in data 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Z.H. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Sentito dal Giudice Delegato, il richiedente aveva riferito di essere cittadino del (OMISSIS); di essersi allontanato dal suo Paese d’origine per timore di essere ucciso dai familiari di H., una ragazza appartenente alla casta (OMISSIS) (mentre lui apparteneva al gruppo (OMISSIS)), di cui si era innamorato e con cui aveva intrapreso una relazione nel (OMISSIS); che avevano deciso di sposarsi e di andare al Tribunale di Rawalpindi, ma i fratelli della ragazza si erano presentati con altre persone armate e lo avevano sparato a una gamba, portando via con loro la ragazza; che si era nascosto a casa di un amico, ma quando era tornato a casa era stato picchiato e ferito all’avambraccio destro con un coltello; che si era recato dalla polizia, ma questa si era rifiutata di prendere la denuncia trattandosi del (OMISSIS); che si era recato da un amico a (OMISSIS) e che il padre aveva chiesto un prestito a un usuraio per consentirgli di fuggire; che aveva raggiunto la Libia, dove veniva rapinato da banditi e sequestrato in una stanza per diversi giorni; che riusciva a organizzare la fuga con un trafficante per raggiungere l’Italia.

Con decreto n. 3466/2019, depositato in data 30.7.2019, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso, ritenendo che le dichiarazioni fossero generiche e prive di dettagli idonei a contestualizzare i fatti (sia in relazione alle minacce e aggressioni subite dai fratelli della ragazza, sia con riguardo alle concrete modalità di fuga) oltre che incoerenti, per cui il ricorrente non poteva ritenersi attendibile. Il giudizio di inattendibilità esimeva il Giudice dall’onere di cooperazione nell’acquisizione di aggiornate informazioni sul Paese d’origine. Il giudizio di inattendibilità non consentiva di ritenere concreto il pericolo, in caso di rimpatrio, di un danno grave alla persona, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) (mentre nessun profilo attinente al rischio di persecuzione per uno dei motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, era stato da lui paventato). Non sussistevano neppure i requisiti di cui all’art. 14, lett. c), della suddetta normativa, non ravvisandosi nella regione di provenienza del ricorrente una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato. Anche la domanda di protezione umanitaria andava respinta, in assenza di specifici indicatori di necessità di protezione, dal punto di vista soggettivo o oggettivo. Del resto, la partecipazione a corsi di formazione, anche professionale e lo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato non erano, di per sè, elementi tali da comportare un radicamento sul territorio, ostativo al suo rimpatrio.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione Z.H. sulla base di tre motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale di Bologna applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalle SS.UU. con sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e per difetto di motivazione”. Nonostante il ricorrente avesse adempiuto all’onere di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, il Tribunale non rispettava l’obbligo di cooperazione istruttoria. La credibilità del ricorrente non era stata valutata alla luce dei parametri legali richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; e il Tribunale non aveva chiesto ulteriori specificazioni al ricorrente per chiarire eventuali dubbi.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deuduce la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata come meglio definita nella sentenza della Corte di Giustizia C-465/07”. Il Tribunale ometteva di esaminare correttamente la situazione politica del Pakistan e le sue condizioni climatiche. Il Giudice richiamava fonti non aggiornate risalenti al 2018, senza tenere conto della situazione politica molto critica, delle forti limitazioni delle libertà fondamentali, delle violenze perpetrate nei confronti delle persone più deboli e indifese, degli attacchi terroristici degli estremisti islamici, delle violenze contro le donne.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale di Bologna esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale e internazionale a fornire protezione in capo a persone che fuggono da paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita e incolumità”. Il Tribunale era tenuto a verificare se il quadro generale di violenza diffusa e indiscriminata fosse idoneo, pur in mancanza del riconoscimento di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, a integrare una situazione di vulnerabilità idonea a disporre la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di natura umanitaria. Da parte sua il richiedente ha affermato d’aver frequentato corsi di formazione e svolto un tirocinio da cui ritrae un reddito mensile di Euro 500,00. Il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare in capo al ricorrente una situazione di vulnerabilità basata su una valutazione comparativa al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale in comparazione con la situazione di integrazione raggiuta nel Paese di accoglienza. Il decreto impugnato ometteva l’applicazione di tale principio.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente. Essi sono inammissibili.

2.1. – In particolare, quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 2019).

2.2. – La Corte d’Appello, inoltre, ha fatto esplicito riferimento a fonti qualificate dalle quali ha tratto la convinzione che il Bangladesh non sia una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283 del 2019).

Deve ribadirsi che in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 30105 del 2018). Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile e che in tal caso non si impone l’esercizio dei poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva. In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in questo caso il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di integrazione da cui derivare una sua particolare vulnerabilità in caso di rientro forzoso. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

2.3. – La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. Il Tribunale ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva della Nigeria e della regione di provenienza del richiedente, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale del paese di origine, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta quanto all’insicurezza della Nigeria difforme da quella accertata nel giudizio di merito. Inoltre, con riferimento alla censura di violazione del principio di cooperazione istruttoria e di non sufficiente indicazione delle fonti di conoscenza, il ricorrente non indica fonti di conoscenza alternativa rispetto a quelle compiutamente riportate nel provvedimento impugnato (Cass. n. 3340 del 2019). La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

Il Tribunale ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva della Nigeria e della regione di provenienza del richiedente, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Nuovamente la censura si risolve in una richiesta di (ri)valutazione dei medesimi fatti.

2.4. – Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale del paese di origine, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta quanto all’insicurezza della Nigeria difforme da quella accertata nel giudizio di merito. Inoltre, con riferimento alla censura di violazione del principio di cooperazione istruttoria e di non sufficiente indicazione delle fonti di conoscenza, il ricorrente non indica fonti di conoscenza alternativa rispetto a quelle compiutamente riportate nel provvedimento impugnato.

Sicchè deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: 1. il ricorrente ha sollevato censura anche con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sempre con riferimento alla credibilità della vicenda personale narrata dal richiedente protezione.

2.5. – Anche tale profilo di doglianza è inammissibile. Il ricorrente, infatti, ha dedotto in modo del tutto generico la violazione delle nome di legge sopra indicate, attraverso il richiamo delle disposizioni asseritamente disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal Tribunale. Ma questa Corte ha più volte affermato il principio, secondo il quale “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie il Tribunale ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva della Nigeria e della regione di provenienza del richiedente, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura ancora una volta si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale del paese di origine, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta quanto all’insicurezza della Nigeria difforme da quella accertata nel giudizio di merito.

2.6. – Peraltro, con riferimento alla censura di violazione del principio di cooperazione istruttoria e di non sufficiente indicazione delle fonti di conoscenza, il ricorrente non ha indicato fonti di conoscenza alternativa rispetto a quelle compiutamente riportate nel provvedimento impugnato. Sicchè deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. n. 17072 del 2018)” in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

3. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, con riguardo al ricorrente principale ed ai ricorrenti incidentali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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