Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8352 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M.R., gia’ elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso e da ultimo

d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3037/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/11/2005 R.G.N. 671/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato ORLANDO GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.M.R. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 18 novembre 2005, che, confermando, sia pure con diversa motivazione, la sentenza del tribunale di Foggia, ha respinto il suo ricorso volto ad ottenere il pagamento dell’indennita’ di disoccupazione richiesta all’INPS con domanda del 1 dicembre 1999.

Il ricorso consta di un unico motivo.

L’INPS non ha svolto attivita’ difensiva.

Il motivo di ricorso e’ il seguente: si sostiene che la decisione avrebbe violato o falsamente applicato il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4 in seguito al quale il ministero delle finanze ha emanato il D.M. 2 marzo 1999, il cui contenuto e’ stato poi ripreso dalla circolare INPS del 3 maggio 1999, n. 100.

La R. ha lavorato dal 19 giugno al 30 novembre 1998 e dal 31 maggio al 30 novembre 1999. Il 19 era venerdi’. Si discute se la settimana che comprende quel venerdi’ sia computabile ai fini del calcolo delle settimane necessarie per fruire della indennita’. E’, infatti, pacifico, che, solo computando tale settimana in piu’ rispetto a quelle conteggiate dall’INPS, la R. raggiunge il numero minimo di settimane lavorative necessario per acquisire il diritto all’indennita’ di disoccupazione.

La circolare INPS, che detta istruzioni nella materia, cosi’ prescrive: “Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato successivo. La settimana cosi’ definita deve considerarsi utile ai fini della determinazione del numero da indicare nel punto in trattazione in quanto comprenda almeno un giorno retribuito”.

Secondo la ricorrente, essendo il periodo di lavoro iniziato venerdi’ 19 giugno, si computa come prima settimana quella che inizia dalla domenica precedente e termina il sabato successivo.

La tesi non e’ condivisibile. Come ha giustamente sottolineato la Corte d’Appello, si deve partire dalla settimana successiva, perche’ solo questa concerne un periodo di lavoro del quale puo’ dirsi che inizia con la domenica.

Il ricorso deve quindi essere respinto. Nulla sulla spese, considerata la materia.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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