Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8351 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

PREDEN SERGIO, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANNETTA MARIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/08/2006 r.g.n. 55/06;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 maggio 2005 il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda proposta nei confronti dell’INPS da B.S., il quale, titolare di pensione di anzianita’ con decorrenza dal novembre 1997, riconosciutagli dal predetto ente sulla base di contributi svizzeri e italiani, ne aveva chiesto il ricalcolo sulla base della retribuzione percepita in Svizzera negli ultimi cinque anni.

2. Tale decisione e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia, che, con la sentenza qui impugnata, ha osservato che la convenzione italo – svizzera del 14 ottobre 1962 prevede il trasferimento, a richiesta del lavoratore, presso l’ente assicurativo italiano dei contributi versati in Svizzera al fine di garantire all’assicurato i benefici derivanti dalla legislazione italiana; la norma non esclude la facolta’ per il legislatore italiano di emanare unilateralmente una apposita normativa al fine di disciplinare gli effetti del trasferimento dei contributi si’ da parametrare questi ultimi al diverso regime di determinazione della retribuzione, ma in difetto di una disposizione attuativa di tale riserva non possono che applicarsi le norme generali sulle pensioni, anche per l’esigenza di garantire l’affidamento del lavoratore che ha chiesto il predetto trasferimento contributivo.

3. Avverso questa sentenza l’Inps ha proposto ricorso per Cassazione, basato su un motivo. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo denuncia violazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, e dell’art. 1 dell’accordo aggiuntivo della Convenzione italo – svizzera del 14 dicembre 1962, sottoscritto il 4 luglio 1969 e ratificato con la L. 18 maggio 1973, n. 283. Si sostiene – formulandosi al riguardo specifico quesito di diritto – che in applicazione della sopravvenuta L. n. 296 del 2006 in caso di trasferimento presso l’a.g.o. di contributi accreditati nella assicurazione elvetica la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolti in Svizzera deve essere determinata moltiplicando per cento l’importo dei contributi trasferiti e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidita’, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono.

2. Il ricorso e’ fondato.

Il criterio adottato dalla Corte di merito e’ difforme da quello recepito, con efficacia retroattiva, dalla sopravvenuta L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777, il quale prevede: “il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, comma 2, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e’ determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidita’, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu’ favorevoli gia’ liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge”. Di questa disposizione e’ stata esclusa l’illegittimita’ costituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 maggio 2008 n. 172, anche in relazione ai profili denunciati dal lavoratore in questa sede. Ha infatti rilevato il Giudice delle leggi – cui la questione era stata rimessa da questa Corte con ordinanza n. 5048 del 2007 – che la norma sopravvenuta assume, per il calcolo della pensione a carico dell’ente previdenziale italiano, una retribuzione di misura inferiore a quella effettivamente percepita dal lavoratore in Svizzera, ma sul presupposto che i contributi sono inferiori a quelli che per il medesimo lavoratore sarebbero stati versati in Italia; cio’ significa che la norma persegue lo scopo “di rendere il rapporto tra retribuzione pensionabile e contributi versati omogeneo a quello vigente in Italia nello stesso periodo di tempo”, ed “ha reso esplicito un precetto gia’ contenuto nelle disposizioni oggetto dell’interpretazione autentica”, per cui sotto tale profilo la norma non e’ irragionevole. Ha evidenziato la Corte Costituzionale che quella norma non determina alcuna lesione dell’affidamento del cittadino nella certezza dell’ordinamento giuridico, anche perche’ l’interpretazione sostenuta dalla parte privata – ed accolta dalla giurisprudenza – era stata contestata dall’ente previdenziale, rendendo cosi’ reale il dubbio ermeneutico; che non sussiste violazione del principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., comma 1, e non e’ leso neppure l’art. 35 Cost., comma 4, perche’ la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, non attribuisce al lavoro prestato all’estero un trattamento deteriore rispetto a quello svolto in Italia, ma anzi assicura la razionalita’ complessiva del sistema previdenziale, evitando che, a fronte di una esigua contribuzione versata nel Paese estero, si possano ottenere le stesse utilita’ che chi ha prestato attivita’ lavorativa esclusivamente in Italia puo’ conseguire solo grazie ad una contribuzione molto piu’ gravosa.

Neppure e’ ravvisabile, ha sottolineato il Giudice delle leggi, un contrasto con l’art. 38 Cost., comma 2, perche’ la norma censurata non determina alcuna riduzione “ex post” del trattamento previdenziale spettante ai lavoratori.

3. In conclusione, non ravvisandosi ulteriori dubbi di illegittimita’ costituzionale rispetto a quelli gia’ considerati, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata, e, decidendosi la causa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va respinta la domanda proposta dall’assicurato.

4. Sebbene soccombente, quest’ultimo resta esonerato dal pagamento delle spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, che non trova applicazione “ratione temporis”.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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