Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8350 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8011/2015 proposto da:

W.K.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEVERE

44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MARIA FINA, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARCA ASSICURAZIONI SPA, D.P. DI P.G. & C.

SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1946/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso in subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2004, W.K.A. convenne in giudizio la ditta P.D. di P.G. & C. S.a.s. e la Arca Assicurazioni S.p.a., per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto nel (OMISSIS).

Si costituirono in giudizio i convenuti, i quali, riconosciuta la responsabilità dell’incidente, eccepirono la congruità del pagamento di Euro 210.000 effettuato ante causam rispetto ai danni subiti dall’attrice, contestando la sussistenza del danno patrimoniale ed esistenziale lamentato dalla signora W., in quanto sfornito di prova.

Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 1515/2007, accolse la domanda, liquidando il danno non patrimoniale in Euro 134.000 per danno biologico puro; Euro 4.350 per inabilità temporanea totale per 120 giorni; Euro 2.700 per inabilità temporanea al 60% per ulteriori 120 giorni; liquidò il danno morale nella misura della metà del danno biologico (Euro 72.175) e il danno esistenziale in ulteriori Euro 30.000.

Relativamente ai danni patrimoniali, il giudice di prime cure liquidò la somma di Euro 14.100 per perdita di capacità lavorativa specifica, Euro 260 per spese mediche ed Euro 8.000 per spese vive relative all’assistenza legale nella fase stragiudiziale.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1946 del 14 agosto 2014.

La Corte di Appello ha ritenuto che la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal primo giudice fosse idonea ad assicurare l’adeguata e integrale riparazione dei pregiudizi subiti dalla W., poichè il Tribunale si era attenuto ai valori tabellari medi relativi al danno biologico permanente (nell’ambito del quale risulterebbero già considerate anche le menomazioni alla sfera dei rapporti personali e della vita sessuale) ed aveva poi personalizzato la liquidazione incrementandola del 50% e di un’ulteriore somma forfettaria per tener conto, rispettivamente dello stato di sofferenza e del peggioramento delle condizioni di vita, nonchè del danno esistenziale.

Quanto al danno da perdita di capacità lavorativa specifica, la Corte ha osservato che l’importo liquidato dalla sentenza di primo grado appariva giustificato sulla base di valutazioni equitative, posto che la W. risultava disoccupata al momento dell’incidente e che, in base agli elementi probatori offerti, non poteva ritenersi che la mancanza di stabile occupazione ancora sussistente al momento della visita medico legale fosse riconducibile agli esiti delle lesioni subite. Ha ritenuto inoltre non sufficiente la valutazione del CTU circa un’influenza negativa delle lesioni nella misura del 20%, considerato che le attività di tipo impiegatizio non abbisognano di particolari capacità di deambulazione e nei movimenti.

Infine, quanto alle spese, ha osservato che il Tribunale aveva provveduto solo ad una modesta decurtazione degli importi richiesti in notula per diritti ed onorari, i quali erano stati calcolati sulla base dello scaglione di valore superiore a quello cui andava effettivamente ricondotta la causa; le spese vive erano state riconosciute in misura vicina a quella richiesta, tenendo conto che la stessa notula comprendeva anche le spese relative alla consulenza tecnica, che erano state liquidate a parte e poste a carico definitivo dei soli convenuti; la parziale compensazione era stata disposta per la sussistenza di giusti motivi, quali ad esempio la circostanza che il danno patrimoniale, in ordine al quale era stata svolta rilevante attività defensionale ed istruttoria, era stato riconosciuto in misura di gran lunga inferiore a quella domandata da parte attrice.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la signora W.K.A., sulla base di cinque motivi.

3.1. Gli intimati P.D. di P.G. & C. S.a.s. e Arca Assicurazioni S.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

3.2. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta che conclude per la inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta “vizio di motivazione concernente la liquidazione del danno esistenziale: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

La Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che gli aspetti dinamico-relazionali del danno non patrimoniale subito dalla W. fossero stati già considerati dal Tribunale nella somma liquidata a titolo di danno biologico utilizzando il sistema tabellare.

Infatti, la pronuncia di primo grado è stata emessa nel 2007, prima che, per effetto della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008, le tabelle milanesi fossero rielaborate in modo tale che il punto finale utile al calcolo del danno da invalidità permanente comprendesse già le componenti corrispondenti al c.d. danno morale e agli aspetti dinamico relazionali del danno alla salute.

Peraltro, la Corte di Appello non specificherebbe nemmeno la provenienza delle tabelle utilizzate dal Tribunale, con conseguente impossibilità di controllare i relativi criteri di elaborazione.

L’erroneità del convincimento della Corte veneziana risulterebbe dal fatto che, in realtà, i danni dinamico relazionali subiti dalla W. sarebbero stati presi in considerazione dal giudice di primo grado separatamente rispetto a quello biologico e morale.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, la ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (sia nel testo vigente ed applicabile alla fattispecie, sia in quello precedente) senza neppure specificamente indicare (nè nella parte espositiva, nè nel corpo del motivo) quali fossero stati i relativi motivi d’appello; circostanza, questa, che impedisce alla Corte di delibare l’attuale mezzo d’impugnazione che, in estrema sintesi, lamenta che il giudice d’appello non abbia fornito adeguata risposta alle proprie doglianze. In secondo luogo, al di là della generica critica circa l’inadeguata personalizzazione del danno dinamico relazionale, la ricorrente non svolge alcuna conclusione in termini propositivi, ossia neppure dice quale tabella avrebbe dovuto applicare il giudice, in che misura avrebbe dovuto operare la personalizzazione ed a quale risultato sarebbe dovuto pervenire. Stessa obiezione, questa, che già la sentenza impugnata ha rivolto all’attuale ricorrente, quando precisa che “Nè a ben vedere la W. ha offerto utili elementi per disattendere la quantificazione operata dal primo giudice” (cfr. pag. 7). In conclusione, non è generica la sentenza impugnata: lo è, al contrario, l’attuale mezzo d’impugnazione.

4.2. I motivi secondo (“violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), terzo (“violazione di legge con riferimento alla L. n. 39 del 1977, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”) e quarto (“omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”) possono essere esaminati congiuntamente, poichè strettamente connessi.

Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe violato il principio devolutivo perchè, a fronte dell’impugnazione della sentenza limitata al solo procedimento di calcolo utilizzato per liquidare il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, avrebbe esteso il riesame alle valutazioni, espresse dal c.t.u. e fatte proprie dal giudice di primo grado, relative alla percentuale della diminuzione della capacità lavorativa specifica, sulle quali si era formato il giudicato endoprocessuale.

Nel fare ciò, la Corte avrebbe immotivatamente relegato le suddette valutazioni al rango di opinioni, omettendo di tener conto, nella liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, della percentuale di riduzione calcolata dal medesimo c.t.u..

La Corte avrebbe dovuto invece limitarsi applicare della L. n. 39 del 1977, art. 4, nonchè la consolidata prassi giurisprudenziale, in base alle quali la soglia minima di reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore al triplo dell’ammontare annuo della pensione sociale.

Poichè l’assegno sociale mensile per l’anno 2007 era pari a Euro 320,88, la somma che avrebbe dovuto essere liquidata alla signora W. era quantomeno pari ad Euro 42.085,65.

Le censure sono inammissibili.

La denunzia di ultrapetizione è posta in relazione al tenore del proprio motivo d’appello che, anche in questo caso, non è specificamente descritto nel ricorso, rendendo così impossibile per la Corte verificare i termini della doglianza. Ma, a parte questo profilo, occorre soprattutto osservare che la summenzionata denunzia non ha neppure un senso logico-giuridico così come prospettata. Essa, infatti, presuppone che il giudice abbia pronunziato “oltre” la domanda (art. 112 c.p.c.): nella specie, invece, il giudice ha respinto l’appello della stessa W. (ossia, ha rigettato la domanda di riforma della prima sentenza) svolgendo una serie di argomentazioni utili a confutare il motivo d’appello ed, al contempo, a corroborare la pronunzia impugnata.

Dalla dichiarata inammissibilità del secondo motivo consegue l’inammissibilità anche del terzo motivo.

Inammissibile per assoluta genericità è il quarto motivo attraverso il quale la ricorrente si limita a ribadire che il giudice avrebbe omesso di valutare che la prima sentenza aveva accertato la riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 20% e che avrebbe relegato al rango di mere “opinioni” le valutazioni espresse in merito dal CTU.

4.3. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in relazione alle spese del giudizio di primo grado.

Si duole la ricorrente di avere impugnato in appello la prima sentenza sia relativamente alla quantificazione di quelle spese, sia alla compensazione delle stesse tra le parti nella misura di 3/4. Il motivo d’appello è stato respinto dalla Corte territoriale, nella considerazione: che il tribunale aveva proceduto ad una modesta decurtazione degli importi richiesti per diritti ed onorari; che questi erano stati chiesti in termini esorbitanti sulla base dello scaglione di valore ben superiore a quello della causa (da Euro 103.300,01 ad Euro 258.300,00), la quale concerne solo la differenza tra quanto richiesto e quanto già conseguito; che le spese vive erano state riconosciute in misura non distante dai rilevanti importi richiesti nella notula; che la parziale compensazione era motivata dal fatto che era stata svolta una rilevante attività difensionale in relazione al danno patrimoniale, alla fine riconosciuto in misura di gran lunga inferiore a quella richiesta.

In relazione ai suddetti punti della decisione, la ricorrente sostiene che il giudice così decidendo avrebbe, quanto alla quantificazione delle spese di lite, in concreto omesso di esaminare la relativa doglianza; se invece lo avesse fatto, avrebbe dovuto indicare esplicitamente le voci della nota spesa delle quali riteneva corretta l’eliminazione o riduzione e le ragioni sottese a tale decisione. Quanto, poi, alla parziale compensazione, la ricorrente sostiene: che l’individuazione dei giusti motivi non soddisfa il requisito motivazionale imposto dalla legge; che l’art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie non contemplava i “giusti motivi” come ragione di compensazione delle spese, ma solo la soccombenza reciproca o le gravi ed eccezionali ragioni.

Il motivo, così come proposto, non supera il vaglio di ammissibilità relativamente a nessuno dei due profili in cui è svolto. Occorre osservare in proposito quanto segue: trattandosi di liquidazione e compensazione delle spese di lite, la parte avrebbe dovuto impugnare il punto della sentenza sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione di legge), specificando le voci relative a spese, diritti ed onorari (così come richieste e come liquidate), lo scaglione e la tariffa; lamentando che il giudice non abbia esaminato la relativa doglianza, avrebbe dovuto impugnare il punto sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ed avrebbe dovuto specificamente indicare i motivi d’appello svolti; la censura di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, concerne l’omesso esame di un fatto decisivo e non, come esplicitamente ritiene la parte, di un motivo d’impugnazione. Soltanto per completezza (ma l’inammissibilità della censura lo rende irrilevante) il testo dell’art. 92 al quale si riferisce la ricorrente è stato introdotto dalla L. n. 69 del 2009 e per espressa previsione dell’art. 58, si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009): il processo in questione è stato instaurato con atto di citazione dell’ottobre 2004 (cfr. pag. 2 del ricorso).

6. La Corte rigetta il ricorso. In considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto attività difensiva non occorre disporre per le spese.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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