Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8350 del 29/04/2020
Cassazione civile sez. trib., 29/04/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8350
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7868/2012 R.G. proposto da:
SNIA s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del suo
Commissario straordinario, rappresentata e difesa, per procura
speciale in atti, dall’Avv. Italo Giovannoni, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Claudio Monteverdi, n.
20;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 91/31/11, depositata in data 2 dicembre 2012;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio
2020 dal consigliere Dott. Cataldi Michele.
Fatto
RILEVATO
che:
1. La SNIA s.p.a. ha impugnato, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Torino, la cartella esattoriale con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento della somma di Euro 731.709,98, a titolo di Irpeg ed Ilor di cui all’anno d’imposta 1997, con i relativi interessi e le sanzioni, oltre ai compensi di riscossione.
L’adita CTP ha rigettato il ricorso.
2. La contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado innanzi la Commissione tributaria regionale del Piemonte che, con la sentenza n. 91/31/11, depositata in data 2 dicembre 2012, ha rigettato l’appello.
3. La stessa SNIA s.p.a., in amministrazione straordinaria, ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, affidato a tre motivi.
4. L’Ufficio si è costituito con controricorso. Il Ministero è rimasto intimato.
5. La contribuente ricorrente, con memoria – ed elenco dei documenti ad essa allegati, notificato alla controricorrente Agenzia ha dedotto che quest’ultima, con provvedimento di autotutela del 6 maggio 2015 (allegato alla memoria, unitamente alla cartella originariamente impugnata) ha autonomamente provveduto allo sgravio parziale del ruolo n. 2008/1520, oggetto della controversia sub iudice, in conseguenza della sentenza di questa Corte n. 27043/2014, depositata il 19 dicembre 2014, che ha deciso sull’accertamento presupposto dalla cartella qui sub iudice, relativo all’anno d’imposta 1997, ed ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente, il ricorso è inammissibile nei confronti del Ministero intimato, atteso che, in tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dall’1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia stessa (Cass., Sez. U., 14/02/2006, n. 3116).
Non essendosi costituito il Ministero, nulla va deciso sulle spese relative al rapporto processuale tra l’intimato e la ricorrente.
2. Tanto premesso, l’atto di autotutela, denominato provvedimento di sgravio, emesso dall’Amministrazione il 6 maggio 2015, allegato alla memoria della ricorrente contribuente (ed inserito nell’elenco di produzione notificato all’Ufficio controricorrente) ha per oggetto lo sgravio parziale, nella misura indicata nello stesso documento, delle somme oggetto del ruolo n. 1520/2008, che è il medesimo della cartella oggetto del ricorso per il quale si procede, a sua volta nuovamente prodotta (e menzionata nell’elenco notificato) dalla ricorrente in allegato alla memoria.
Le stesse somme indicate nella cartella in questione coincidono con quelle indicate nel provvedimento di autotutela come “importo tributo”, poi rettificato e parzialmente sgravato nello stesso atto.
La ricorrente, con la memoria, ha dato atto che il provvedimento di sgravio parziale ha avuto l’effetto di “riportare le somme originariamente iscritte nel limite di quanto dovuto da SNIA in ragione di quanto dovuto a seguito della suddetta sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 27043 del 2014” (che infatti lo stesso sgravio menziona espressamente), traendone la conseguenza che “sia venuta meno la materia del contendere rispetto all’impugnazione della cartella oggetto del giudizio”, quindi manifestando inequivocabilmente la perdita d’interesse, in conseguenza della parziale riduzione in autotutela del credito erariale oggetto della cartella, per la pronuncia sui motivi del ricorso qui sub iudice.
Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in conseguenza della sopravvenuta carenza d’interesse della ricorrente contribuente.
Stante l’esito della controversia, lo sgravio parziale da parte dell’ufficio e l’ammissione della contribuente circa la conseguente perdita d’interesse ulteriore alla pronuncia sul merito del ricorso, le spese processuali tra ricorrente e controricorrente possono essere compensate.
3. Stante la sopravvenienza, rispetto alla proposizione del ricorso, della dichiarata inammissibilità, non sussistono i presupposti processuali dell’obbligo della ricorrente di pagamento del cd. “doppio contributo unificato” di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze;
dichiara inammissibile il ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, compensando le spese tra quest’ultima e la ricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020