Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 835 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.16/01/2017),  n. 835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6161/2015 proposto da:

M.R., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1216/2014 della Corte d’appello di Perugia,

depositato in data 11 settembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che i ricorrenti in epigrafe indicati proponevano opposizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, avverso il decreto del consigliere designato della Corte d’appello di Perugia che aveva rigettato la loro domanda di equa riparazione relativamente ad un giudizio amministrativo svoltosi dinnanzi al TAR Lazio; giudizio iniziato con ricorso depositato nell’agosto 1994 e conclusosi con decreto di perenzione nell’ottobre 2012;

che l’adita Corte d’appello accoglieva parzialmente l’opposizione, condannando il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di Euro 500,00, ritenendo accertata una violazione della ragionevole durata indennizzabile di un anno;

che la Corte d’appello giungeva a tale soluzione detraendo dalla durata complessiva del giudizio il periodo anteriore alla presentazione della istanza di prelievo (maggio 1995) nonchè il periodo successivo all’agosto 2010, atteso che il giudizio era pendente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010 e che le parti non avevano presentato istanza di fissazione dell’udienza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 1, all. 3 e il periodo compreso tra l’agosto 1999 e l’agosto 2010, atteso che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 331 del 1999, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale all’accoglimento della quale era subordinata la possibilità di accoglimento della domanda spiegata nel giudizio presupposto; pronuncia che, tenuto conto dell’elevato numero di ricorrenti – che lasciava supporre che l’iniziativa giudiziaria fosse stata organizzata da qualche associazione latu sensu sindacale – doveva ritenersi portata a conoscenza dei ricorrenti, con conseguente venir meno di qualsivoglia patema d’animo per l’esito del giudizio irragionevolmente protrattosi;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso, affidato a due motivi;

che il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia detratto il segmento del giudizio presupposto compreso tra la data di deposito del ricorso e la data di presentazione della istanza di prelievo, e che del pari abbia erroneamente detratto l’intero periodo compreso tra agosto 1999 e agosto 2010, atteso che sul punto la decisione impugnata sarebbe del tutto omissiva, non risultando nè le ragioni della decisione della Corte costituzionale del 1999, nè le argomentazioni svolte da essi ricorrenti nel giudizio presupposto;

che con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del D.M. n. 140 del 2012, sostenendo che la liquidazione delle spese sarebbe stata effettuata in misura inferiore a quella minima spettante (Euro 564,00, operata la riduzione del 50% di cui all’art. 9 del citato D.M.);

che il primo motivo è parzialmente fondato;

che, invero, posto che la stessa Corte d’appello dà atto dell’avvenuta presentazione, nel corso del giudizio presupposto, dell’istanza di prelievo, risulta errata la decisione nella parte in cui ha scomputato dalla durata complessiva del giudizio stesso il periodo intercorso tra il deposito del ricorso e la presentazione dell’istanza di prelievo;

che il motivo è invece infondato quanto alla denunciata erronea detrazione dalla durata complessiva del periodo del giudizio presupposto successivo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 331 del 1999, che ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale poste anche a fondamento della pretesa azionata dagli odierni ricorrenti dinnanzi al TAR;

che questa Corte, in relazione a questione sostanzialmente sovrapponibile alla presente, ha affermato che, se una domanda viene proposta prospettando la illegittimità costituzionale della disciplina applicabile e tale prospettazione è poi disattesa dal giudice delle leggi, la valutazione del giudice di merito, secondo cui la protrazione del giudizio presupposto successivamente alla detta pronunzia non ha determinato un paterna d’animo suscettibile di indennizzo, appare plausibile e ragionevole e non contrastante con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla consapevolezza, da parte di chi agisce in equa riparazione, della infondatezza della propria pretesa nel giudizio presupposto (Cass. n. 19478 del 2014; Cass. n. 11828 del 2015);

che la Corte d’appello si è correttamente attenuta a tale principio, sicchè il primo motivo di ricorso, per il profilo in esame, va rigettato; che l’accoglimento del primo profilo del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo, concernente il regime delle spese e la cassazione del decreto impugnato;

che, tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che infatti, posto che la domanda introduttiva del giudizio presupposto è stata depositata nell’agosto 1994 e che della durata di quel giudizio può tenersi conto, ai fini dell’equa riparazione, solo sino al luglio 1999, la durata complessiva è stata di cinque anni, dalla quale vanno detratti tre anni di durata ragionevole, sicchè i ricorrenti hanno diritto a vedersi corrisposto un indennizzo per due anni di irragionevole durata; indennizzo che può essere liquidato sulla base del non contestato criterio già utilizzato dalla Corte d’appello;

che, dunque, il Ministero dell’economia e delle finanze va condannato al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di Euro 1.000,00, oltre gli interessi dalla data della domanda al soddisfo;

che, in applicazione del principio della soccombenza, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento delle spese dell’intero giudizio, come liquidate in dispositivo;

che le spese vanno poi distratte in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

PQM

La Corte accoglie in parte il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di Euro 1.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo; condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in Euro 1.128,00 per compensi, oltre accessori di legge e delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.128,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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