Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8349 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.31/03/2017), n. 8349
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 847/2015 proposto da:
R.L., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SABATINO DI GIROLAMO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 963/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 26/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
R.L., R.A. ed N.E. citarono in giudizio risarcitorio N.F. e la Nuova Tirrena Ass.ni con riferimento all’incidente stradale verificatosi il (OMISSIS). Il Tribunale di Teramo – Sez. distaccata di Giulianova rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto. La Corte d’appello dell’Aquila, nel respingere l’appello degli attori, ha ritenuto: che l’eccezione di prescrizione era stata ritualmente sollevata dalla società convenuta; che non vi era stata interruzione della prescrizione stessa; e che il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie è quello biennale di cui dell’art. 2947 c.c., comma 2 (e non quello più lungo previsto dal comma 3 della disposizione stessa in relazione al fatto costituente reato), in conformità al principio sancito da Cass. Sez. U. 10/04/2002, n. 5121 per l’ipotesi in cui il reato sia perseguibile a querela e questa non sia stata proposta.
Propone ricorso per cassazione R.L. attraverso due motivi. L’intimata Groupama Assicurazioni s.p.a. (già Nuova Tirrena) non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo (vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione) è inammissibile.
Con esso il ricorrente lamenta che la motivazione della decisione impugnata si esaurirebbe in uno scarno sunto di quella di primo grado, che renderebbe “impossibile ogni valutazione in merito alla consequenzialità logica tra la prospettazione difensiva contenuta nell’impugnazione e l’apodittica decisione”. Si duole che la Corte territoriale abbia fondato la sua decisione sul richiamo ad una risalente decisione di legittimità, senza spiegare le ragioni per le quali si è discostata dall’orientamento contrario ormai prevalso. Evidenzia che il giudice di appello avrebbe erroneamente interpretato sia i documenti allegati sia il contenuto stesso dell’impugnazione, ritenendo per errore che fosse stato censurato, oltre alla statuizione che aveva ritenuto applicabile la prescrizione biennale, anche il rilievo d’ufficio della prescrizione medesima.
Peraltro, il ricorrente non tiene conto della circostanza che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 26 settembre 2014 – il controllo sulla motivazione può investire soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, sicchè il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 08053 e 08054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257).
2. Anche il secondo motivo (violazione di legge) è inammissibile.
Esso fa riferimento al principio sancito da Cass. Sez. U. 18/11/2008, n. 27337, secondo cui, nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto.
il principio in parola è stato reiteratamente ribadito dalle sezioni semplici di questa Corte nell’ambito di un orientamento ormai consolidato (cfr., tra le più recenti, Cass. 21/06/2016, n. 12738).
Va peraltro evidenziato che, sebbene il predetto principio sia stato effettivamente disatteso dalla Corte territoriale, tuttavia nel ricorso per cassazione, mentre si dà atto della data del fatto illecito (03/03/2000), nulla viene detto – nè nell’esposizione del fatto nè nell’illustrazione dei motivi – in ordine alla data successiva in cui è stata proposta l’azione risarcitoria con la notificazione della citazione introduttiva del primo grado di giudizio.
La mancanza di tale indicazione – invero necessaria per verificare se effettivamente il diritto al risarcimento del R. fosse o meno prescritto al momento in cui veniva giudizialmente esercitato (specie se si consideri che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, una volta inquadrato il fatto nel delitto di lesione colposa lieve, esso sarebbe stato soggetto alla prescrizione di cinque anni e non di sei anni, ai sensi della vecchia formulazione dell’art. 157 c.p., applicabile ratione temporis) – si traduce, sul piano formale, in un difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione e, sul piano sostanziale, nella mancata dimostrazione della necessaria sussistenza dell’interesse concreto all’impugnazione.
Sotto il primo profilo, va rilevato che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa e che tale requisito – volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio – può ritenersi soddisfatto solo laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653; tra le più recenti, in senso conforme, Cass. 02/08/2016, n. 16103).
Nel caso di specie, è evidente che il predetto requisito non sia stato soddisfatto in quanto la mancata indicazione della data di introduzione del giudizio di primo grado non consente di accertare se, in applicazione dell’invocato più lungo termine di prescrizione, il diritto azionato dovesse reputarsi ancora in vita o dovesse ritenersi ugualmente prescritto al momento della notificazione dell’originario atto di citazione.
Sotto il secondo profilo, deve evidenziarsi che l’ammissibilità del ricorso per cassazione presuppone la sussistenza (che deve essere dimostrata dal ricorrente) di un interesse attuale e concreto alla pronuncia rescindente della Corte di legittimità, nel senso che dalla invocata cassazione della sentenza impugnata il ricorrente deve poter trarre una concreta utilità.
Nell’ipotesi in cui sia denunciata la violazione di norme di diritto, perchè sussista il predetto interesse non è sufficiente che sia accertato l’error in iudicando in cui è incorso il giudice del merito ma è necessario che tale errore abbia prodotto alla parte un pregiudizio suscettibile di essere rimosso con la cassazione del provvedimento, posto che altrimenti il ricorso per cassazione in nulla differirebbe dalla richiesta di enunciazione del principio di diritto rivolta alla Suprema Corte dal Procuratore generale ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 1, la quale non si configura come mezzo di impugnazione ma come procedimento autonomo, avente la sola funzione di consentire il controllo sulla corretta osservanza e sulla uniforme applicazione della legge (Cass. Sez. U., 18/11/2016, n. 23469).
Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito la dimostrazione della sussistenza di questo interesse in quanto resta dubbio se l’error in iudicando in cui è caduto il giudice del merito abbia determinato un indebito pregiudizio al diritto da lui giudizialmente esercitato oppure se questo diritto si fosse estinto indipendentemente dal predetto errore.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
3. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione, atteso che la società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017