Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8349 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6439/2012 R.G. proposto da:

OFMAN INTERNATIONAL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, anche

disgiuntamente, dagli Avv.ti Amedeo Grassotti e Rita Gradara, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, Largo

Somalia 67;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia – sezione staccata di Brescia n. 35/67/11, depositata in

data 24 gennaio 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2020 dal consigliere Dott. Cataldi Michele.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti della Ofman International s.r.l. avviso d’accertamento, in materia di Irpeg, Irap ed Iva, relativo alli anno d’imposta 2003, con il quale ha ritenuto che la predetta società costituisse in fatto lo strumento con il quale il suo amministratore S.G. esercitava l’attività di imprenditore occulto, con la conseguenza che tutte le operazioni poste in essere dalla contribuente s.r.l. erano soggettivamente inesistenti, i costi ad esse correlati erano indeducibili, l’Iva relativa alle fatture d’acquisto era indetraibile, mentre era dovuta l’Iva sulle fatture emesse dalla società. Inoltre, l’Ufficio ha ritenuto che la stessa contribuente avesse svolto in realtà attività di intermediazione fra il predetto imprenditore individuale occulto ed altre società “cartiere”, traendone ricavi imponibili.

Pertanto, l’Agenzia ha determinato le maggiori imposte dovute dalla contribuente, oltre interessi e sanzioni.

2. La contribuente ha impugnato l’accertamento e l’adita Commissione tributaria provinciale di Mantova ha accolto il ricorso.

3. L’Amministrazione ha proposto appello principale e la contribuente ha formulato appello incidentale, condizionato all’eventuale accoglimento di quello erariale.

L’adita Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 35/67/11, depositata in data 24 gennaio 2011, ha accolto parzialmente l’appello principale dell’Ufficio, limitatamente al recupero delle imposte dirette sull’attività di intermediazione.

4. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, la società contribuente. L’Amministrazione si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Appare opportuno trattare innanzitutto, per la sua potenziale capacità di assorbire gli altri, il sesto motivo del ricorso principale, con il quale la contribuente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia del giudice a quo sull’appello incidentale, condizionato all’eventuale accoglimento di quello principale erariale, con il quale la stessa società aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto il primo ed il secondo motivo del suo ricorso introduttivo, ovvero le eccezioni di nullità dell’accertamento controverso per difetto della sua motivazione e per l’omessa autorizzazione all’utilizzo, ai fini fiscali, dei dati raccolti nel corso di indagini di polizia giudiziaria, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma 3, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 63, comma 1.

Il motivo è fondato.

Non è, invero, controverso che la contribuente abbia proposto tali censure, rispetto all’atto impugnato, nel ricorso introduttivo e nell’atto di controdeduzioni e di appello incidentale (così come risulta dalle parziali trascrizioni, nel ricorso per cui si procede, di tali atti, comunque ad esso allegati). Ma la sentenza della CTR non ha tenuto in alcuna considerazione tale appello incidentale, atteso che non ha fatto menzione della sua proposizione e del suo contenuto nè nella descrizione dello svolgimento del processo di primo grado, nè nella motivazione, nè nel dispositivo. Nè comunque, nel caso di specie, appare possibile, sulla base del testo della sentenza impugnata, ravvisare un rigetto implicito dei relativi motivi d’appello incidentale, perchè tutto il provvedimento della CTR omette qualsiasi riferimento alla proposizione ed al contenuto di tale impugnazione, sicchè neppure dalla relazione tra il suo dispositivo e la sua motivazione è possibile estrarre logicamente una decisione implicita sulle censure in questione (nello stesso senso, con riferimento ad analoga fattispecie processuale, Cass. 17 gennaio 2020, n. 929).

Va quindi accolto il sesto motivo del ricorso principale e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione.

2. La decisione sul sesto motivo del ricorso principale, che attiene all’omessa pronuncia sulla pretesa radicale nullità dell’avviso d’accertamento, assorbe gli ulteriori motivi del ricorso principale, che denunciano (il primo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; il secondo ed il terzo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; il quarto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sotto vari aspetti, vizi della sentenza d’appello attinenti la pretesa necessità, l’onere ed il contenuto della prova di un accordo trilaterale simulatorio tra la persona fisica ritenuta imprenditore occulto, la stessa s.r.l. ricorrente ed i terzi che con essa hanno concluso le medesime operazioni ai fini dell’accertamento dell’interposizione fittizia contestata e dell’inesistenza soggettiva delle operazioni della contribuente,.

Egualmente assorbito è il quinto motivo del ricorso principale, che denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 19, relativamente alla contestata indetraibilità dell’Iva sugli acquisti della ricorrente contribuente.

3. La decisione sul sesto motivo del ricorso principale assorbe, infine, anche i due motivi del ricorso incidentale erariale, con i quali l’Ufficio, relativamente al capo della sentenza della CTR che ha parzialmente respinto il suo appello, rispetto alle imposte dirette applicabili al preteso reddito da intermediazione della contribuente, denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 1 e 2; del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21 (primo motivo); oltre che l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (secondo motivo).

PQM

Accoglie il sesto motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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