Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8349 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. II, 24/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 24/03/2021), n.8349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25282/2019 proposto da:

A.L., rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE COSCIA, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con apposito ricorso il ricorrente impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Campobasso con il quale era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la predetta tutela.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza A.L., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale di Campobasso avrebbe erroneamente interpretato la storia personale ed omesso di considerare il contesto di violenza generalizzata esistente in Nigeria.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale molisano, invero, ha esaminato la storia personale del richiedente la protezione, sia quanto alla prima parte, relativa allo scontro tra gruppi di cultisti nel quale lo stesso sarebbe stato coinvolto e che lo avrebbe spinto a lasciare la zona del Yobo State per trasferirsi nel Borno State, sia quanto alla seconda parte, concernente le ulteriori disavventure che l’ A. avrebbe incontrato in tale diversa area territoriale, per effetto della presenza in loco di estremisti islamici appartenenti all’organizzazione terroristica (OMISSIS) e dell’avversione di quest’ultima per il culto cristiano professato dal ricorrente. Il giudice di merito ha in particolare ritenuto la storia generica, e dunque non attendibile, anche perchè l’ A. non era stato in grado di indicare i nomi delle località vicine a quella in cui egli aveva dichiarato di essersi trasferito. Tali profili non sono specificamente attinti dal motivo in esame, che si risolve in sostanza in una inammissibile istanza di riesame della valutazione in fatto condotta dal giudice di merito.

Per quanto invece riguarda l’apprezzamento della situazione esistente nel Paese di provenienza del richiedente la protezione, la sentenza impugnata richiama le fonti informative in concreto consultate dal giudice di merito e dà atto delle specifiche informazioni da esse tratte. In proposito, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74,122,125 e 136, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente disposto la revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La censura è inammissibile.

Questa Corte ha affermato il principio – cui occorre dare continuità – secondo cui “Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) dev’essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost., mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16117 del 28/07/2020, Rv. 658601 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10487 del 03/06/2020, Rv. 657893).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA