Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8348 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 572/2015 proposto da:

L.N., L.G., elettivamente domiciliati in ROMA, V.

CRESCENZIO 12, presso lo studio dell’avvocato EZIO BONANNI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ARTURO VALENTE, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore Dott. D.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VINCENZO PICARDI 4/D, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO TURNO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO LAGHI, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1258/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola con cui era stata rigettata la domanda proposta da L.N. e G. nei confronti di M.M. e di HDI Assicurazioni s.p.a., avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguiti all’incidente stradale del (OMISSIS), allorchè il motociclo di proprietà di L.N., condotto da L.G., si era scontrato con l’autovettura guidata da M.M., che procedeva nell’opposto senso di marcia.

La Corte di Appello, alla luce delle dichiarazioni testimoniali e del rapporto della Polizia Stradale, ha accertato che la collisione, avvenuta in un tratto stradale caratterizzato da una curva a “S”, si era verificata all’interno della corsia di pertinenza dell’autovettura (la quale teneva rigorosamente la destra nell’osservanza delle regole del codice della strada e della comune prudenza), in seguito all’indebita invasione di essa da parte del motociclo.

Sulla base di tale accertamento la Corte ha dunque affermato la responsabilità esclusiva del motociclista nella causazione del sinistro, confermando la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria da lui formulata.

Propongono ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo, L.N. e G.. Resiste con controricorso HDI Assicurazioni s.p.a. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico, articolato motivo (violazione dell’art. 2054 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè difetto di motivazione in ordine alla dinamica del sinistro) i ricorrenti – dopo aver rammentato che l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sè, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunchè per evitare il sinistro deducono che nella fattispecie il giudice di primo grado e la Corte territoriale si sarebbero limitati solo a valutare come inconsistenti e contraddittorie le prove addotte senza specificare quali erano i punti controversi e quali da potersi considerare non rilevanti. Rilevano, in particolare, che la Corte di Appello, come il Tribunale, si sarebbe limitata a considerare inattendibile la deposizione del teste di parte attrice, mentre avrebbe dovuto piuttosto verificare il contenuto di tutte le deposizioni testimoniali per stabilire se tra le stesse vi fosse incompatibilità. Si dolgono dell’acquisizione officiosa del rapporto delle autorità intervenute sul luogo del sinistro. Affermano, infine, che la circostanza che erano state elevate sanzioni a carico di L.G. per plurime violazioni del codice della strada non avrebbe costituito un vincolo per il giudice del merito, il quale, attraverso il prudente apprezzamento delle prove assunte nel contraddittorio processuale, ben sarebbe potuto pervenire ad una differente attribuzione di responsabilità.

2. L’unico motivo, e con esso l’intero ricorso, è inammissibile.

Per un verso, infatti, esso, nella parte in cui censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio motivazione, non tiene conto della circostanza che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 5 settembre 2014 – il controllo sulla motivazione può investire soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, sicchè il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 08053 e 08054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257).

Per altro verso, l’unico motivo di ricorso, nella parte in cui censura la sentenza sotto il profilo della violazione di legge, pur denunciando formalmente vizi di violazione di norme di diritto, propone nella sostanza un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere integrati i presupposti della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2. Esso attiene dunque a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale, la quale, alla luce del motivato apprezzamento delle prove assunte nel corso del processo (apprezzamento insindacabile perchè riservato al giudice di merito), ha motivatamente ritenuto che dovesse escludersi ogni possibile addebito di responsabilità al conducente dell’autovettura il quale non aveva potuto in alcun modo evitare l’evento dannoso, riconducibile alla condotta colposa esclusiva del motociclista.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

4. Sussistono i presupposti ai fini della condanna ex art. 385 c.p.c., comma 4, norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13, poi successivamente abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20, ed applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

In proposito questa Corte ha già affermato (Cass. 07/10/2013, n. 22812; Cass. 11/03/2014 2014, n. 05599) che la previsione continua ad essere applicabile tenuto conto che la L. n. 69 del 2009 (art. 58, comma 1) ha precisato che le nuove norme che modificano il codice di procedura civile, e quindi anche la norma abrogativa, si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), non alle impugnazioni avverso le sentenze pubblicate dopo tale data (come invece previsto per singole disposizioni del medesimo art. 58, comma 5). Pertanto, poichè il presente giudizio è stato instaurato nel 2001 e la sentenza impugnata è stata pubblicata il 5 settembre 2014, si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

Non vi è dubbio, inoltre, sull’integrazione dei presupposti della condanna che se, da un lato, a differenza di quella comminabile ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, dall’altro lato, sul piano soggettivo, presuppone pur sempre quanto meno la colpa grave della parte soccombente, la quale è senz’altro ravvisabile allorchè vengano riproposte tesi ed argomentazioni già ripetutamente ritenute infondate con doppia conforme di rigetto in sede di merito, nonchè nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, i motivi del ricorso per cassazione attengano a profili di fatto e tendano inammissibilmente a suscitare, in sede di legittimità, una nuova valutazione delle prove e un nuovo giudizio sul merito della controversia.

In applicazione dell’art. 385 c.p.c., comma 4, L.N. e G. vanno pertanto condannati al pagamento, in favore della resistente società assicurativa, di una somma che, avuto riguardo al limite massimo stabilito dalla norma in parola, nonchè all’importo liquidato per le spese, da assumersi quale parametro di riferimento (Cass. 14/10/2016, n. 20732), può essere equitativamente determinata in Euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Condanna i ricorrenti a pagare alla controricorrente la somma di Euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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