Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8347 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25645/2015 proposto da:

B. SRL, in persona del suo Presidente B.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. BALDO DEGLI UBALDI 68, presso

lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentata e

difesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CAMICERIA AGATEX SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1325/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato PIGRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 17/7/2015, la Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dalla Camiceria Agatatex s.r.l. e in riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla B. s.r.l. nei confronti della Agatex s.r.l. per il pagamento, da parte di quest’ultima, di corrispettivi relativi all’esecuzione di prestazioni di trasporto di merci.

2. A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come, a seguito dell’accettazione delle merci spedite, da parte del destinatario, i diritti derivanti dal contratto di trasporto (ivi compreso il pagamento del corrispettivo per la prestazione eseguita) avrebbero dovuto essere esercitati, dal vettore (e dunque dalla B. s.r.l.), nei confronti di detto destinatario, con il conseguente difetto di legittimazione passiva della mittente Agatex s.r.l. in relazione al pagamento dei corrispettivi rivendicati dalla controparte.

Con la stessa pronuncia, la corte territoriale ha disatteso i restanti motivi dell’appello principale e l’appello incidentale proposto dalla B. s.r.l., avendo le parti rivendicato, attraverso la proposizione delle censure disattese, l’accoglimento di domande prive di fondamento o, in ogni caso, l’esame di fatti e questioni del tutto estranei all’ambito dei rapporti originariamente dedotti con il ricorso proposto in sede monitoria dalla società di trasporto.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la B. s.r.l., sulla base di due motivi d’impugnazione.

4. La Agatex s.r.l. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la corte territoriale del tutto trascurato di considerare la circostanza secondo cui la merce spedita dalla Agatex alla destinataria (società Braincof) consisteva in pezze di stoffa che quest’ultima società, in esecuzione di un contratto di appalto con la mittente, provvedeva a confezionare in camicie che rimetteva alla stessa Agatex.

La Agatex, pertanto, rimaneva in ogni caso proprietaria, tanto delle pezze di stoffa inviate, quanto delle camice confezionate e riconsegnate, con la conseguente esclusività dell’interesse della stessa Agatex al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di trasporto (tanto in andata quanto in ritorno) eseguite dalla B. s.r.l., in coerenza con la fattispecie del c.d. “porto franco”, che, a differenza del c.d. “porto assegnato”, impone al mittente l’obbligo di pagamento dei corrispettivi del trasporto.

2. La censura è inammissibile per difetto di decisività.

Osserva il collegio come il rilievo sostenuto dalla società ricorrente – circa l’esclusività, in capo alla sola società mittente, dell’interesse alla prestazione di trasporto (con quanto dovrebbe conseguirne, in ordine all’identificazione del soggetto onerato del pagamento del corrispettivo) – appare condizionato da premesse interpretative d’indole arbitraria o meramente congetturale, non potendo escludersi, in difetto di prova contraria, il ricorso di eventuali accordi tra le parti del contratto di appalto (mittente/destinatario) inclini ad imporre gli oneri del trasporto a carico dell’appaltatore, là dove quest’ultimo avesse inteso promuovere il servizio promesso (rendendone maggiormente appetibile la scelta sul mercato) attraverso l’eventuale neutralizzazione dei costi di trasporto per la committenza.

Del tutto prive di consistenza decisiva, pertanto, devono ritenersi le circostanze di fatto evidenziate nella censura in esame, non potendo dedursi, dalla natura della merce trasportate o dal tenore degli accordi relativi al contratto di appalto tra la società mittente e quella destinataria, nessuna ragionevole o decisiva indicazione circa l’imposizione, a carico dell’una o dell’altra parte, degli oneri relativi al trasporto delle merci.

3. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 4, 6 e 13 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada firmato a Ginevra il 19/5/1956 (e resa esecutiva in Italia con la L. n. 1621 del 1960) (in relazione all’art. 360 c.p.c. , n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che le prestazioni di trasporto eseguite dalla B. dovessero essere pagate dal destinatario, tanto non emergendo, nè dal testo della Convenzione richiamata (che limita la possibilità dell’esercizio dei diritti derivanti dal trasporto, da parte del destinatario, ai soli casi di perdita del carico o di riserve opposte all’arrivo), nè da quello delle lettere di vettura connesse alle prestazioni di trasporto in esame.

Sotto altro profilo, del tutto contraddittoriamente la corte territoriale avrebbe disconosciuto la legittimazione passiva della Agatex quale mittente della prestazione di trasporto e, contestualmente, negato il diritto della B. a rivendicare il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di trasporto effettuate in favore della Agatex quale destinataria della merce.

4. La censura è solo parzialmente fondata nei termini che seguono.

Osserva il collegio come la Convenzione di Ginevra relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada firmato a Ginevra il 19/5/1956 (e resa esecutiva in Italia con la L. n. 1621 del 1960) non regoli in modo espresso quanto invece esplicitamente previsto dall’art. 1689 c.c., là dove sancisce che “i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore”, nonchè là dove precisa che “il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate”.

Deve ritenersi, pertanto, che, là dove non derogati dalle norme della Convenzione di Ginevra (come nella specie), i principi consolidati nella giurisprudenza italiana, a proposito del contratto di trasporto, continuino a trovare piena applicazione.

In tal senso, costituisce principio consolidato nell’insegnamento di questa corte quello in forza del quale “il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, è un contratto a favore di terzi tra mittente e vettore, in cui terzo beneficiario è il destinatario della merce, con la particolarità che il terzo può dichiarare di volerne profittare solo quando il trasporto sia avvenuto e le cose siano fisicamente dislocate nel luogo di destinazione; ne consegue che, fino al momento in cui il destinatario non chiede la consegna della merce al vettore (in tal modo implicitamente accettando che si trasferiscano in suo favore i diritti derivanti dal contratto), obbligato al pagamento del corrispettivo del trasporto al vettore è il solo mittente stipulante (Sez. 3, Sentenza n. 18300 del 01/12/2003, Rv. 568567-01).

Viceversa, a seguito della dichiarazione del destinatario di voler ottenere la riconsegna della merce trasportata, il vettore non può più pretendere il pagamento del corrispettivo del trasporto al mittente, se non prova di averlo in precedenza rivendicato nei confronti del destinatario.

Infatti, “se (…) il vettore effettua la riconsegna senza pretendere il pagamento di quanto gli è dovuto, il destinatario resta obbligato al pagamento per il solo fatto di aver accettato la riconsegna, e anzi, con l’assunzione dell’obbligo da parte del destinatario, ha luogo, ex lege, anche la liberazione del mittente, sì che il vettore può rivolgersi, per il soddisfacimento dei propri crediti, soltanto al destinatario (art. 1692 c.c.). (…) Indipendentemente (…) dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non soltanto nei “diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore”, ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell’art. 1689 c.c., comma 2, nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è condicio iuris dell’esercizio di quei diritti.

“Anche perciò quando manchi la clausola in parola con la connessa delegazione di pagamento, il vettore il quale esegua la consegna senza far valere, questa volta in piena autonomia dal mittente, il proprio credito, ossia senza pretendere il contemporaneo pagamento di quanto a lui dovuto per il trasporto non più ormai dal mittente ma dal destinatario, incorre nella perdita dell’azione verso il mittente, salva l’azione verso il destinatario” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18300 del 01/12/2003, cit., in motivazione).

Nel caso di specie, non avendo la B. (odierna ricorrente) mai comprovato di aver rivendicato il pagamento del corrispettivo del trasporto effettuato nei confronti della destinataria estera (ch’ebbe pacificamente a chiedere in termini formali la riconsegna della merce trasportata), la stessa deve ritenersi priva di alcuna legittimazione a rivendicare, nei confronti dell’odierna società intimata, il pagamento del corrispettivo delle prestazioni di trasporto, là dove la Agatex assunse la veste di mittente (trasporti dall’Italia all’estero).

Viceversa, appare fondata la censura avanzata dalla società ricorrente nei confronti della sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa trascura la considerazione del diritto della B. al pagamento, da parte della Agatex, del corrispettivo per le prestazioni di trasporto effettuate dall’estero in Italia, ossia delle prestazioni in cui la Agatex assunse la veste di destinataria del trasporto: prestazioni che la stessa corte d’appello descrive come effettivamente indicate dalla B. a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Modena (cfr. fl. 2 della sentenza impugnata).

Le considerazioni che precedono, pertanto, disattese le restanti censure della ricorrente, impongono la cassazione della sentenza impugnata, nella parte in cui trascura la considerazione della domanda della B. diretta alla condanna della Agatex al pagamento del corrispettivo delle prestazioni di trasporto effettuate in favore della stessa Agatex quale destinataria.

5. Sulla base delle argomentazioni che precedono, in parziale accoglimento del secondo motivo di ricorso, per il resto integralmente disatteso, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al profilo di motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna, che si uniformerà ai principi di diritto più sopra indicati, oltre a provvedere alla regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il ricorso nel resto; cassa in relazione al profilo di motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna, cui è altresì demandato di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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