Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8347 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8163/2017 R.G. proposto da:

Magazzini Generali Silos Frigoriferi S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Crescenzio 103, presso l’avv. Romano Pomarici, rappresentata e

difesa dagli avv.ti Mario Porzio e Laura Bove giusta delega a

margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania

(Napoli), Sez. 17, n. 8179/17/16 del 22 gennaio 2016 depositata il

23 settembre 2016, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio

2020 dal Consigliere Botta Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate – Territorio di Napoli rettificava in D/8 la categoria catastale di un immobile – destinato ad uso deposito di cereali e sfarinati di origine extracomunitaria facente parte di un complesso asservito al traffico marittimo nel Porto di Napoli in concessione demaniale alla società contribuente che nella denuncia DOCFA era stato ritenuto corretto collocare in E/1, dovendosi l’immobile considerare privo di autonoma redditualità in quanto finalizzato all’attività strettamente collaterale a quella portuale;

2. Il ricorso era accolto in primo grado, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe che riteneva legittima la classificazione in D/8 (e non in E/1) per esercitare la società contribuente un’attività di stoccaggio di cereali e sfarinati di carattere commerciale e del tutto diversa ed autonoma dalla prestazione dei servizi portuali strumentali all’attività di trasporto. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l’Ufficio con controricorso;

3. La parte ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

4. Con i due motivi di ricorso la società contribuente censura la sentenza impugnata sia sotto il profilo della violazione di legge (in particolare il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 40, 41, 42), sia sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi, affermando che l’immobile in questione, diversamente da quanto ritenuto dal giudicante, non avesse alcuna autonomia funzionale rispetto al complesso asservito al traffico marittimo nel porto di Napoli e dovesse, quindi, essere classificato nella categoria E/1;

5. La censura – che sembra inammissibilmente caratterizzata dalla volontà della parte di voler far prevalere la propria ricostruzione esegetica da quella argomenta dal giudicata sulla base del proprio accertamento di fatto – non è fondata in quanto smentita dal costante orientamento di questa Corte secondo cui “l’imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l’accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento. (Nella specie, è stato escluso che gli immobili costituenti un terminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce, oggetto di concessione demaniale marittima, fossero compresi in categoria E/1 e fossero perciò soggetti all’esenzione ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b)” (Cass. n. 23067 del 2019; v. anche Cass. n. 10674 del 2019: “in tema di ICI, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 n. 2006, art. 2, comma 40, conv. dalla L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità. (Nella specie, in applicazione del principio la S.C. ha ritenuto assoggettati ad ICI i locali magazzini utilizzati dalle società imprenditrici “terminaliste”, concessionarie del suolo, per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci)”);

6. Peraltro, come recentemente affermato da questa Corte (Cass. n. 599 del 2020), “si deve escludere, per il carattere innovativo che deve essere ad esse riconosciuto, l’applicabilità nella fattispecie delle disposizioni di cui alla L. n. 205 del 2017, art. 1, commi 578 e 579, che riconoscono a decorrere dal 1 gennaio 2020 la possibilità di ottenere, a seguito di specifica istruttoria, la classificazione in E/1 dei depositi allocati in area portuale e strettamente funzionali alle operazioni e servizi portuali di cui alla L. n. 84 del 1994, art. 16”;

7. Pertanto il ricorso deve essere respinto. La società contribuente va condannata alle spese della presente fase del giudizio, compensate quelle della fase di merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre spese generali e oneri accessori, compensate quelle della fase di merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA