Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8347 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.J.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Gallia n. 86, presso Io studio dell’Avv. Mancini Monaldo,

rappresentato e difeso dall’Avv. Vecchioli Paolo del foro di L’Aquila

per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO INAIL, in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Dott. V.P., Direttore della Direzione

Centrale Prestazioni, nominato con Delib. Consiglio di

Amministrazione 22 dicembre 2004, n. 184, rappresentato e difeso

dagli Avv.ti La Pecerella Luigi e Lucia Puglisi per procura speciale

a rogito notaio Carlo Federico Tuccari di Roma rep. n. 71327 del

17.07.2006 e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, Via

IV Novembre n. 144;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 204 della Corte di Appello di

L’Aquila del 23.02.2006 nella causa n. 1144 R.G. 2002;

Udita la relazione nella Udienza pubblica del 23.02.2010 svolta dal

Consigliere Dott. DE RENZIS Alessandro;

udito l’Avv. M. Lucrezia Turco, per delega Avv. Paolo Vecchioli, per

il ricorrente e l’Avv. Lucia Puglisi per il controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PIVETTI Marco,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente depositato, l’INPS proponeva appello contro la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sulmona n. 219 del 2002, che aveva riconosciuto a favore di M.J.C. rendita permanente da infortunio sul lavoro, verificatosi l'(OMISSIS), nella misura del 24%. Tale sentenza veniva appellata anche dal M. con gravame in vi incidentale. All’esito la Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 204 del 2006, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, ha accolto l’appello principale e ha rigettato quello incidentale.

In particolare la Corte territoriale ha fatto proprie le conclusioni del consulente di secondo grado, confermate anche a seguito di osservazioni mosse dal M., valutando nella misura del 5% l’invalidita’ sofferta dall’assicurato.

Contro tale sentenza ricorre per Cassazione il M. con due motivi.

L’INAIL resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il secondo motivo, che in via logica va esaminato per primo, viene dedotta violazione dell’art. 90 disp. att. c.p.c., per avere il giudice di appello disatteso l’eccezione di nullita’ della consulenza tecnica di ufficio con riguardo all’omessa comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali al difensore del M. e al suo consulente di parte.

Al riguardo va premesso che nel caso di specie la nullita’ dedotta ha carattere “relativo” e “non assoluto”, come affermato piu’ volte da questa Corte (cfr. Cass. n. 10870 del 1999; Cass. n. 10971 del 1994), sicche’ la relativa eccezione va proposta, a pena di decadenza, nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.

Cio’ precisato, l’esposta censura non merita di essere condivisa, in quanto lo stesso ricorrente (pag. 7 del ricorso) ammette che la consulenza venne depositata il 3 marzo 2005, all’udienza del 7 aprile 2005 il difensore Avv. Maria Sofia Conti chiese termine per note e soltanto con memoria del 27 aprile 2005 eccepi’ la nullita’.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente lamenta che il giudice di appello si e’ limitato ad una acritica adesione alla consulenza di secondo grado, assumendo in particolare che nella sentenza impugnata non traspaiono in alcun modo le ragioni della preferenza accordata al secondo elaborato peritale e non vengono evidenziate le incongruenze del primo elaborato. Gli esposti rilevi sono infondati.

Il M. ha mosso critiche del tutto generiche alla impugnata sentenza, che ha richiamato la consulenza tecnica di ufficio di secondo grado, non contrastando gli accurati accertamenti contenuti in tale consulenza con precisi e puntuali elementi probatori in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento in ordine al riconoscimento del grado di invalidita’ nella misura del 5%.

Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimita’, come piu’ volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidita’ i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non gia’ quando si prospettino semplici difformita’ tra la valutazione del consulente circa l’entita’ e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142). In questo quadro la denuncia dell’erroneita’ delle valutazioni del quadro anamnestico, della natura delle affezioni e del grado di invalidita’ ai fini del riconoscimento della relativa rendita si risolve in una censura non ammissibile in sede di legittimita’, e cio’ alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale in ordine alla necessita’ di indicazione di precise carenze e deficienze diagnostiche, il che non e’ dato riscontrare, come gia’ si e’ detto, nel caso di specie, in cui si prospetta un diverso apprezzamento del requisito sanitario in relazione alla riduzione della capacita’ lavorativa.

Non assume rilievo la lamentata difformita’ tra le due consulenze, atteso che secondo consolidato giurisprudenziale (in questo senso ex plurimis Cass. n. 15318 del 2001; Cass. n. 3093 del 2001; Cass. n. 6792 del 1992; Cass. n. 1146 del 1995), nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici di ufficio nei due gradi di giudizio di merito, il giudice di appello, qualora ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato, non e’ obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza, che deve ritenersi, anche per implicito, rifiutata in base ai rilievi critici espressi nella seconda.

3. In conclusione il ricorso e’ infondato e va rigettato. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassazione, essendo stato proposto il ricorso introduttivo dinanzi al primo giudice in data 17 maggio 2000 e sussistendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione previgente alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003 (entrata in vigore il 2 ottobre 2003), che ha introdotto limiti di reddito non inferiori ad una certa soglia ai fini dell’esonero dalle spese (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005; Cass. n. 6324 del 2004).

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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