Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8346 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10870/2015 proposto da:

S.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO LOMBARDO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANFILIPPO PASSANTE, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 11/2/2014, la Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto da B.A., e in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato S.A. al pagamento, in favore del B., di quanto allo stesso dovuto a titolo di rimessione del prezzo di un fondo rustico del B. ceduto dal S. a terzi in esecuzione di una procura a vendere rilasciata dall’appellante.

2. A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, ritenuta l’inefficacia dell’atto ricognitivo con il quale il B. aveva dato atto della comproprietà con il S. del bene immobile ceduto, ha rilevato l’insussistenza di alcuna prova circa l’avvenuta rimessione, in favore del mandante, del prezzo incassato dal S., nonchè di alcuna giustificazione a fondamento della pretesa di quest’ultimo di trattenerne l’importo.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione S.A., sulla base di tre motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria.

4. Resiste con controricorso B.A., che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente la prova della riscossione, da parte del S., del prezzo di vendita dell’immobile oggetto di causa, essendosi l’odierno ricorrente limitato a rilasciare quietanza, nell’atto di vendita del terreno, del pagamento del prezzo, da parte dell’acquirente, a fronte della dichiarazione di quest’ultimo dell’avvenuto pagamento del prezzo prima di allora, senza alcun riconoscimento dell’av-venuta riscossione di somme da parte del mandatario; riscossione, peraltro, neppure formalmente prevista, secondo la più corretta interpretazione della procura a vendere rilasciata dal mandante.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1362 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato la procura speciale rilasciata dal B. nei confronti del S. ai fini della cessione dell’immobile del primo, nonchè l’atto di compravendita concluso in esecuzione di detta procura, attestando senza alcun fondamento l’avvenuta riscossione, da parte del ricorrente, del prezzo dell’immobile ceduto.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Osserva il collegio come attraverso le censure in esame il ricorrente si sia limitato a prospettare una diversa interpretazione degli atti negoziali, dei fatti di causa e degli elementi di prova indicati dalla corte territoriale a fondamento della disposta conferma della sentenza di primo grado, trascurando di indicare, tanto le forme del preteso scostamento, del discorso condotto nella sentenza impugnata, dai canoni legali d’interpretazione degli atti negoziali, quanto le ragioni dell’eventuale irragionevolezza o della radicale incongruità logica della motivazione dettata dalla corte territoriale oltre i limiti del c.d. “minimo costituzionale” della motivazione.

Si tratta un’operazione critica non ammissibile in sede di legittimità, in considerazione dell’appartenenza, all’esclusiva competenza del giudice di merito, dei poteri di interpretazione e di valutazione degli elementi di prova, dei fatti di causa e degli atti negoziali delle parti, ove pacificamente condotti, come nella specie, entro il perimetro logico-normativo descritto dalla legge.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di valutare l’atto ricognitivo del 30/6/1988 ai fini dell’interpretazione della procura speciale e dell’atto di compravendita oggetto dell’odierno giudizio.

5. Il motivo è inammissibile.

Ferma l’avvenuta valutazione, da parte della corte territoriale, dell’atto richiamato dal ricorrente a fondamento della doglianza illustrata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), osserva il collegio come la censura in esame debba ritenersi del tutto carente sotto il profilo della decisività della circostanza dedotta, non avendo il S. adeguatamente approfondito (nè emergendo obiettivamente) il profilo concernente la sicura valenza decisiva della documentazione richiamata (sulla quale non sarebbe stato condotto l’esame della corte territoriale), con particolare riguardo alle ragioni per cui l’eventuale considerazione di tale documentazione avrebbe con certezza determinato una diversa decisione del giudice di merito.

Osserva il collegio, pertanto, come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità.

6. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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