Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8346 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14552/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Magazzini Generali Silos Frigoriferi S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Crescenzio 103, presso l’avv. Romano Pomarici, rappresentata e

difesa dagli avv.ti Mario Porzio e Laura Bove giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania

(Napoli), Sez. 29, n. 11727/29/15 del 1 dicembre 2015 depositata il

21 dicembre 2015, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio

2020 dal Consigliere Botta Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate – Territorio di Napoli rettificava in D/8 la categoria catastale di un immobile – destinato a deposito costiero per lo stoccaggio di prodotti liquidi in prossimità delle banchine nel Porto di Napoli in concessione demaniale alla società contribuente – che nella denuncia DOCFA era stato ritenuto corretto collocare in E/1, dovendosi l’immobile considerare privo di autonoma redditualità in quanto finalizzato all’attività strettamente collaterale a quella portuale;

2. Il ricorso era accolto in primo grado, e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la società contribuente con controricorso;

3. La parte resistente ha depositato memoria. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

4. Dei due motivi di ricorso, assume valore assorbente e decisivo il secondo laddove l’amministrazione censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge (in particolare il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 40, 41, 42), affermando che l’immobile in questione, diversamente da quanto ritenuto dal giudicante sulla base di una motivazione apodittica e sostanzialmente apparente (opportunamente criticata con il primo motivo di ricorso), avesse autonomia funzionale rispetto al complesso asservito al traffico marittimo nel porto di Napoli e non potesse, quindi, essere classificato nella categoria E/1;

5. La censura è fondata in quanto confermata dal costante orientamento di questa Corte secondo cui “l’imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l’accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento. (Nella specie, è stato escluso che gli immobili costituenti un terminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce, oggetto di concessione demaniale marittima, fossero compresi in categoria E/1 e fossero perciò soggetti all’esenzione ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b)” (Cass. n. 23067 del 2019; v. anche Cass. n. 10674 del 2019: “in tema di ICI, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 n. 2006, art. 2, comma 40, conv. dalla L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità. (Nella specie, in applicazione del principio la S.C. ha ritenuto assoggettati ad ICI i locali magazzini utilizzati dalle società imprenditrici “terminaliste”, concessionarie del suolo, per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci)”). Nessun contrasto è rilevabile nei confronti della sentenza di questa Corte n. 20028 del 2015 alla quale si appella la sentenza impugnata per avallare le proprie conclusioni, trattandosi di una sentenza che si è limitata a dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dall’amministrazione per difetto di autosufficienza e dalla quale non emerge alcun elemento utile a sostenere efficacemente la tesi del giudicante;

6. Peraltro, come recentemente affermato da questa Corte (Cass. n. 599 del 2020), “si deve escludere, per il carattere innovativo che deve essere ad esse riconosciuto, l’applicabilità nella fattispecie delle disposizioni di cui alla L. n. 205 del 2017, art. 1, commi 578 e 579, che riconoscono a decorrere dal 1 gennaio 2020 la possibilità di ottenere, a seguito di specifica istruttoria, la classificazione in E/1 dei depositi allocati in area portuale e strettamente funzionali alle operazioni e servizi portuali di cui alla L. n. 84 del 1994, art. 16”;

6. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa – poichè risulta dalla stessa sentenza impugnata essere pacifico tra le parti che la destinazione dell’immobile della cui classificazione si controverte era quella di ricovero e di custodia di materiale destinato all’imbarco e allo sbarco in un immobile allocato all’interno dell’area portuale – può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente, che va condannata alle spese della presente fase del giudizio, compensate quelle della fase di merito con rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente, che condanna alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre spese generali e oneri accessori, compensate quelle della fase di merito.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA