Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8346 del 25/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2019, (ud. 13/02/2019, dep. 25/03/2019), n.8346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8096-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in RONIA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO LOVISOLO,

ANDREA LOVISOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1251/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso della maggiore Irpef per gli anni dal 2008 al 2011, proposta da G.P., ex dipendente del porto di Genova, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTR, in parziale riforma della sentenza di primo grado, preso atto che il G. aveva provato l’erogazione della sua pensione in epoca anteriore al 31.12.2000, ha ritenuto che il trattamento previdenziale integrativo dovesse essere tassato nei limiti dell’87,50% dell’imponibile riconoscendo il rimborso dell’Irpef corrisposta sino all’anno 2011.

Il contribuente si è costituito con controricorso e deposita due successive memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Non sussistono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

Rinvia alla sezione V.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019

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