Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8346 del 25/03/2019
Cassazione civile sez. VI, 25/03/2019, (ud. 13/02/2019, dep. 25/03/2019), n.8346
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8096-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in RONIA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO
CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLETTI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO LOVISOLO,
ANDREA LOVISOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1251/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 13/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
Che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso della maggiore Irpef per gli anni dal 2008 al 2011, proposta da G.P., ex dipendente del porto di Genova, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTR, in parziale riforma della sentenza di primo grado, preso atto che il G. aveva provato l’erogazione della sua pensione in epoca anteriore al 31.12.2000, ha ritenuto che il trattamento previdenziale integrativo dovesse essere tassato nei limiti dell’87,50% dell’imponibile riconoscendo il rimborso dell’Irpef corrisposta sino all’anno 2011.
Il contribuente si è costituito con controricorso e deposita due successive memorie.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Non sussistono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.
P.Q.M.
Rinvia alla sezione V.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019