Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8345 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10309-2015 proposto da:

COMUNE CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTA ANNA MAZZEO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO MEDICO PSICO PEDAGOGICO GIOVANNI XXIII, in persona del suo

procuratore speciale Padre L.C.V., domiciliato ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCO MARIA FRANCESCO MERLINO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ESTERINI per delega orale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 16/1/2015, la Corte d’appello di Catania, in accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello proposto dall’Istituto Medico Psico-pedagogico Giovanni XXIII, e in parziale riforma della sentenza del primo giudice, ha revocato il decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dall’Istituto appellante nei confronti del Comune di Catania per il pagamento di corrispettivi relativi al servizio di trasporto di assistiti eseguito, per conto dell’amministrazione comunale, dal 1988 al 31/12/2001, condannando l’amministrazione comunale opponente al pagamento del debito di minore importo riconosciuto a suo carico.

In contrasto con la decisione del giudice di primo grado, la corte territoriale ha ritenuto che l’obbligazione di pagamento rivendicata dall’Istituto medico trovasse la propria fonte nella L.R. n. 16 del 1986, là dove ha imposto ai comuni della Regione Sicilia l’istituzione di una serie di servizi in favore dei soggetti portatori di handicap, tra i quali quello del trasporto gratuito per la frequenza di asili-nido, di scuole di ogni ordine grado, di corsi di formazione professionale o di centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale diurno: servizi, la cui prestazione, in assenza di una diretta gestione del Comune (anche attraverso lo strumento della convenzione), ove sostitutivamente assicurata da altri soggetti svolgenti attività di riabilitazione in favore di portatori di handicap, avrebbe imposto, all’amministrazione comunale, l’obbligo di corrisponderne le rette.

Ciò posto, ritenuta la natura decennale della prescrizione applicabile al credito de quo – in ragione dell’indole accessoria del trasporto eseguito, rispetto alle prestazioni assistenziali di carattere riabilitativo assicurate dall’Istituto appellante -, la corte territoriale ha determinato il credito dell’Istituto Giovanni XXIII (peraltro formalmente convenzionato con il Comune avversario solo a partire dal 1999) al netto degli importi il cui credito era da ritenere estinto per prescrizione, con la conseguente condanna del Comune di Catania al pagamento del residuo dovuto.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Catania, sulla base di tre motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria.

3. Resiste con controricorso l’Istituto Medico Psico-pedagogico Giovanni XXIII, che ha concluso per il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, comma 1, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lett. a, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, ratione temporis applicabile al caso di specie (oggi, D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. c), con particolare riguardo agli artt. 1, 5 e 37 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1), per avere entrambi i giudici del merito erroneamente ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dall’istituto avversario, in contrasto con le disposizioni normative richiamate, secondo cui devono ritenersi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nella materia dei pubblici servizi, qualora venga in considerazione l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.

2. La censura è infondata, trattandosi, nel caso di specie, di una controversia promossa, nei confronti della p.a., per il pagamento di corrispettivi imposti dalla legge e, in ogni caso, di questione del tutto priva di profili coinvolgenti l’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione.

Sul punto, è appena il caso di richiamare la giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte, secondo cui, ai sensi della L.R. siciliana n. 68 del 1981, art. 6 i Comuni della Sicilia hanno l’obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, i servizi di trasporto gratuito per la frequenza di asili, scuole, corsi di formazione professionale e centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale diurno; l’effettuazione di tale servizio non è subordinata alla concessione da parte della Regione del contributo di cui alla L.R. n. 16 del 1986, artt. 5 e 6 essendo la provvidenza svincolata dall’adempimento degli obblighi imposti agli enti locali; pertanto la controversia avente ad oggetto il pagamento da parte del Comune del corrispettivo per il trasporto effettuato da un privato di soggetti disabili all’interno del territorio comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento del contributo regionale (Sez. U, Sentenza n. 1235 del 29/11/2000, Rv. 542242 – 01).

3. Con il secondo motivo, il resistente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191; del R.D. n. 2440 del 1923 (e successive modificazioni e integrazioni), nonchè dell’art. 1173 c.c., della L.R. Sicilia n. 68 del 1981, art. 6 della L.R. Sicilia n. 16 del 1986, art. 16 e n. 33/91, della circolare n. 5 del 30/3/95 dell’Assessorato regionale agli enti locali della Regione Sicilia; il tutto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c..

Rileva sul punto il ricorrente come la corte territoriale abbia erroneamente affermato la sussistenza di un’obbligazione ex lege del Comune ricorrente sulla base di un improprio riferimento ad un ormai non più attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, in assenza di alcuna convenzione di affidamento del servizio de quo (atteso il valore fiduciario del rapporto che deve intercorrere tra l’amministrazione comunale e l’ente prescelto per l’espletamento del servizio), nessuna obbligazione avrebbe potuto individuarsi a carico dell’amministrazione comunale in favore dell’istituto avversario, vieppiù in assenza di alcuna manifestazione di volontà amministrativa in forma scritta (da ritenersi essenziale ai fini dello svolgimento e del controllo dell’attività amministrativa) e di alcuna formale autorizzazione di spesa e di corrispondente impegno contabile formalmente assunto dall’amministrazione comunale.

Nella specie, la corte territoriale avrebbe radicalmente omesso di confrontarsi con le eccezioni su tali punti sollevate in sede d’appello dal Comune ricorrente, così incorrendo nella violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c..

4. Il motivo è infondato.

Osserva il collegio come la corte territoriale abbia deciso la controversia in esame attraverso il corretto richiamo ai principi sanciti da Sez. 1, Sentenza n. 11364 del 11/10/1999 (Rv. 530567 – 01), secondo cui, ai sensi della L.R. 18 aprile 1981, n. 68, art. 6 i Comuni della Sicilia hanno l’obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, anche i servizi di trasporto gratuito per la frequenza di asili-nido, scuole di ogni ordine e grado, corsi di formazione professionale e centri educativo-riabilitativo a carattere ambulatoriale diurno e se, in mancanza dell’adempimento di tale obbligo, enti, istituzioni ed associazioni svolgenti attività di riabilitazione per consentire agli handicappati di fruirne, organizzano il loro trasporto, hanno diritto di ottenere dai Comuni la copertura del servizio erogato con l’attribuzione della retta stabilita dalla L.R. 28 marzo 1986, n. 16, art. 5 aumentata dalla L.R. 23 maggio 1991, n. 33, art. 13 norme costituzionalmente legittime, essendo normativamente prevista la copertura finanziaria.

Ciò posto – fermo l’avvenuto esame (sia pur implicito), ad opera del giudice a quo, delle contrarie eccezioni sollevate dall’amministrazione comunale odierna ricorrente -, varrà evidenziare come del tutto correttamente la corte d’appello abbia confermato la sussistenza del credito dell’Istituto resistente, trattandosi di obbligazione direttamente derivante dalle legge, provvista di diretta copertura finanziaria, rispetto alla cui assunzione dev’essere esclusa la necessità di alcuna formale manifestazione di volontà dell’amministrazione comunale.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2951 c.c., comma 1, in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c. (con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello escluso la prescrizione dell’avverso credito, sull’erroneo presupposto dell’applicabilità, allo stesso, del termine decennale, muovendo ingiustificatamente dalla premessa del carattere accessorio della prestazione di trasporto, rispetto a quella assistenziale, laddove la controparte aveva agito al fine da conseguire i corrispettivi dovuti per propriamente i servizi di trasporto, con la conseguente applicabilità della prescrizione annuale, ai sensi dell’art. 2951 c.c..

6. La censura è infondata.

Secondo il testo dell’art. 2951 c.c., comma 2, sono soggetti alla prescrizione annuale i diritti derivanti dal “contratto di trasporto” (come, ad esempio, quelli concernenti il pagamento dei corrispettivi legati all’esecuzione di prestazioni di trasporto di derivazione contrattuale).

Nel caso di specie, le prestazioni di trasporto effettuate dall’Istituto resistente, e il pagamento delle rette poste a carico dell’amministrazione comunale ricorrente, risalgono, in via esclusiva, all’operatività dell’originaria fonte legale che li prevede e li regola al di fuori di alcun riferimento ad eventuali pregressi vincoli contrattuali intercorsi tra le parti.

Ne deriva, in coerenza alla previsione espressa dell’art. 2951 c.c., l’inapplicabilità al caso di specie di tale ultima norma, limitandosi questa alla disciplina della prescrizione di diritti che derivano esclusivamente dal “contratto” di trasporto la loro fonte originaria, e non già di diritti che traggono direttamente dalla legge la propria radice.

Ciò posto, esclusa la natura annuale del termine di prescrizione del credito dell’odierna società resistente, del tutto correttamente la corte territoriale ne ha riconosciuto la durata decennale, in contrasto con l’odierna censura infondatamente avanzata dall’amministrazione comunale ricorrente.

7. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza delle censure sollevate dal Comune ricorrente nei confronti della sentenza impugnata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del Comune di Catania al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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