Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8345 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26360/2006 proposto da:

“EFFE ERRE DI ROMANINI PIETRO e C. S.A.S.” (ex C.R. ASSEMBLAGGI DI

CONTI PAOLO E ROMANI PIETRO S.N.C.), in persona del legale

rappresentante pro tempore e R.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio

dell’avvocato SALAFIA Antonio, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DEL GIUDICE UMBERTO, giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 382/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/07/2006 R.G.N. 36/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega SGROI ANTONINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per inammissibilità e comunque

rigetto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La “Effe Erre di Romanini Pietro e C. sas e Romanini Pietro di persona propongono ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, pubblicata il 12 luglio 2006, che ha respinto l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Verona aveva rigettato le loro opposizioni a ordinanze ingiunzioni ed aveva altresì accolto la domanda riconvenzionale dell’INPS. Il ricorso consta di due motivi. L’INPS ha depositato delega.

C.P., già socio della società, costituito nel giudizio di merito, al quale il ricorso è stato notificato, non ha svolto attività difensiva.

Il primo motivo attiene all’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’INPS. Non riguarda il merito della richiesta, ma il potere dell’INPS di proporla, in quanto ha per oggetto un credito contributivo che l’INPS ha ceduto alla S.C.C.I. spa, ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 13 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25; norme che, secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe violato.

Il quesito di diritto è il seguente: accertarsi se l’INPS, dopo aver ceduto il credito contributivo vantato nei confronti dei ricorrenti, nel costituirsi nel giudizio, promosso dal debitore per contestare l’esistenza del debito, fosse legittimato a proporre, in proprio, domanda riconvenzionale di condanna al pagamento, in suo favore, delle somme cedute”.

Il motivo non è fondato perchè l’INPS si è costituito ed ha agito in riconvenzionale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, “anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I, spa” (L’acronimo S.C.C.I. sta per Società di cartolarizzazione crediti INPS). Peraltro, come ha messo in evidenza la Corte d’Appello di Venezia, nella convenzione tra l’INPS e la SCCI spa, stipulata il 22 novembre 1999, l’INPS si impegnava a proseguire i relativi giudizi e la SCCI spa con il contratto di cessione conferiva mandato con rappresentanza all’INPS per la difesa tecnica della società acquirente dinanzi all’autorità giudiziaria.

La domanda riconvenzionale è stata proposta nell’esercizio di tali poteri e della procura speciale conferita dalla SCCI spa all’INPS con mandato speciale del 17 febbraio 2000.

Il secondo motivo concerne una parte dei crediti oggetto dell’opposizione dei ricorrenti, quelli relativi alle posizioni contributive della lavoratrici M.P. e P. F.. Costoro sono state assunte con contratto di formazione lavoro con i relativi benefici contributivi, ma gli ispettori hanno poi accertato che entrambe lavoravano per l’impresa dei ricorrenti da data anteriore a quella della assunzione formale. Ciò ha comportato il venir meno dei benefici contributivi.

La Corte d’Appello ha deciso valutando congiuntamente ed in comparazione le dichiarazioni rese dalla due dipendenti agli ispettori e le dichiarazioni rese in sede testimoniale.

I ricorrenti assumono che in tale valutazione la Corte avrebbe violato l’art. 2094 c.c., e la L. n. 863 del 1984, art. 3 in quanto avrebbe attribuito natura subordinata a prestazioni rese nel periodo precedente l’assunzione del lavoratore con contratto di formazione lavoro, in mancanza di prova specifica circa le concrete modalità di esplicazione dell’attività e senza che siano stati accertati tutti gli indici rilevatori della subordinazione, così come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. quesito a pag. 17).

Il problema affrontato dalla Corte è stato quello di comparare le dichiarazioni delle lavoratrici che agli ispettori avevano detto di aver iniziato a lavorare alcuni mesi prima senza fare alcuna distinzione circa il tipo di lavoro tra il prima ed il dopo, e poi, in sede di giudizio, hanno modificato le loro affermazioni confermando il lavoro precedente, ma connotandolo in maniera diversa sotto il profilo della durata (una settimana, alcuni giorni) e dell’orario.

Quello in esame non è altro che un problema di valutazione del quadro probatorio, che il giudice ha risolto dando conto, con motivazione ampia e ragionata, sicuramente sufficiente e priva di incoerenze logiche, delle ragioni della sua scelta.

Il tema è prettamente di merito, e non può essere oggetto di riesame in sede legittimità.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, liquidandole in Euro 14,00, nonchè Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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