Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8343 del 31/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25381-2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 23,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO OLIVA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PASQUALE MOGAVERO giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

SALVATORE MARTORANA TUSA, ANTONIO SOTTOSANTI giusta procura speciale

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato P. MOGAVERO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M. conveniva in giudizio D.S.M. instando per la pronuncia di risoluzione per inadempimento imputabile alla convenuta promittente – alienante del contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato il (OMISSIS), con condanna della stessa al pagamento: a) del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.; b) delle spese sostenute per compensi di mediazione; c) del risarcimento del danno oltre rivalutazione monetaria.

Il Tribunale di Palermo sez. dist. Bagheria, con sentenza 15.2.2008, qualificava la domanda come azione di accertamento del recesso unilaterale dal contratto della parte non inadempiente, con richiesta di condanna della parte inadempiente al versamento del doppio della caparra confirmatoria, e condannava la D.S. al pagamento della somma.

La Corte d’appello di Palermo, in accoglimento del gravame proposto dalla D.S., con sentenza 5.2.2015 n. 165, annullava la decisione di prime cure per vizio di extrapetizione, essendosi il Tribunale pronunciato su domanda diversa da quella effettivamente proposta dal D., che qualificava come azione di risoluzione per inadempimento e di condanna all’integrale risarcimento del danno, ritenendo esaurito il dovere di pronuncia in quanto l’appellato, con la comparsa di risposta si era limitato a chiedere la conferma della sentenza annullata, senza riproporre ex art. 346 c.p.c., anche le domande di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna al risarcimento dei danni.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da D.M. che ha dedotto con tre mezzi vizi di violazione di norme di diritto sostanziale e processuale.

Resiste con controricorso D.S.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza di appello in punto di accertata extrapetizione della pronuncia di primo grado, deducendo la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell’art. 1385 c.c., comma 2, art. 1455 c.c., dell’art. 111 Cost., commi, 1, 2 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente sostiene che con la domanda introduttiva era stato richiesto oltre alla risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento anche la restituzione del doppio della caparra ex art. 1385 c.p.c., sul presupposto dell’effetto solutorio del contratto preliminare conseguente all’esercizio, con nota 3.2.2006 comunicata alla parte inadempiente, del diritto potestativo di recesso ex art. 1385 c.c., comma 2, come specificamente rappresentato nelle premesse in fatto dell’atto di citazione.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha annullato la decisione di prime cure fondando la ratio decidendi esclusivamente sulla autonomia delle due azioni dirette allo scioglimento del contratto e delle due azioni dirette alla condanna risarcitoria (distinzione conforme ai principi espressi in materia da questa Corte Sez. U, Sentenza n. 553 del 14/01/2009). In particolare il Giudice d’appello assume che domanda di risoluzione e condanna al risarcimento integrale dei danni ex art. 1453 c.c., e domanda dichiarativa della legittimità del recesso legale ex art. 1385 c.c., comma 2, sono tra loro alternative, in quanto entrambe dirette a determinare lo scioglimento del vincolo contrattuale, ma fondate su “causa petendi” e “petitum” diversi, in quanto l’azione di risoluzione ha natura costitutiva mentre l’altra ha natura dichiarativa, ed ancora in quanto i fatti costitutivi della domanda di ritenzione (incameramento della caparra) ovvero di condanna al pagamento del doppio della caparra, quelli della domanda di condanna al risarcimento integrale del danno, sono diversi atteso che, la prima, trova fondamento nel colpevole inadempimento delle obbligazioni ex contractu, mentre, la seconda, oltre al colpevole inadempimento richiede anche la prova delle conseguenze pregiudizievoli derivate dall’ inadempimento.

Da tale premessa, tuttavia, la Corte d’appello non giustifica in termini di conseguenzialità giuridica la ragione per la quale le predette azioni, se pure da ritenersi differenti strutturalmente e funzionalmente (le azioni di scioglimento del vincolo contrattuale, certamente quanto a petitum immediato; le azioni di condanna, certamente per causa petendi e petitum mediato), e dunque non cumulabili, non possano invece essere formulate contestualmente nel medesimo atto introduttivo del giudizio se poste in relazione di “alternatività assoluta” – rimettendo quindi al giudicante la scelta della domanda da esaminare in via prioritaria e quindi limitando l’oggetto del giudizio alla “prima” domanda ritenuta fondata dal Giudicante, con preclusione della impugnazione rivolta a far valere la omessa pronuncia anche sull’altra domanda, ove in ipotesi idonea a far conseguire un bene maggiore all’attore – ovvero in relazione di “subordinazione condizionata” al mancato accoglimento della domanda che è stata indicata come prioritaria dallo stesso attore.

In sostanza la Corte d’appello, dopo aver rilevato che l’attore in primo grado aveva formulato oltre alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento anche la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Euro 58.000,00 ex art. 1385 c.c., pari al doppio della caparra dallo stesso versata, ha poi statuito che l’unica domanda proposta era quella di risoluzione ex art. 1453 c.c., in quanto la domanda di condanna ex art. 1385 c.c., comma 3, doveva intendersi recessiva.

Tale affermazione collide con l’oggettiva individuazione delle domande formulate nell’atto di citazione, al contenuto del quale questa Corte ha diretto accesso in virtù dello specifico vizio processuale denunciato, essendo stato censurato nella specie il vizio di omessa pronuncia anche sulla domanda di condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria in conseguenza dell’esercizio stragiudiziale del recesso, e non anche l’attività di rilevazione ed interpretazione della volontà manifestata dall’attore nell’atto introduttivo (censurabile sub specie di vizio di motivazione in quanto attività logicamente presupposta alla corretta applicazione della norma processuale: Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24495 del 17/11/2006; id. Sez. L, Sentenza n. 2630 del 05/02/2014), che è invece del tutto mancata nel caso di specie.

Sussiste infatti sussiste vizio di “ultra” o “extra” petizione ex art. 112 c.p.c., quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato, dovendo in questo caso il Giudice di legittimità verificare non l’argomentazione svolta dal Giudice di merito a supporto della risposta fornita alla domanda, quanto piuttosto quale sia effettivamente l’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, essendo a tal fine investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr. Corte Cass. Sez U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014; id. Sez. 3, sentenza n. 21397 del 10/10/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 21421 del 10/10/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 16164 del 30/07/2015): e tale è il caso verificatosi nella fattispecie sottoposta all’esame di questa Corte, non avendo la Corte territoriale, alla stregua del principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, assegnato una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 25140 del 13/12/2010), ma avendo piuttosto rilevato che le domande entrambe proposte dall’attore in primo grado non erano cumulabili, ed avendo quindi -illegittimamente- ritenuto assorbita o recessiva la domanda di condanna ex art. 1385 c.c., in quella di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna al risarcimento integrale del danno, tenuto conto che nell’atto di citazione notificato il 14.3.2007.

In sostanza la Corte territoriale si è limitata alla pronuncia di una soltanto delle due domande originariamente proposte, omettendo di considerare che anche la domanda di accertamento del recesso doveva intendersi (implicitamente: Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 2032 del 01/03/1994) formulata in citazione con la richiesta di condanna al pagamento del doppio della caparra ex art. 1385 c.c., che presupponeva l’accertamento “ai sensi dell’art. 1455 c.c., del grave inadempimento di D.S.M. degli obblighi assunti con il preliminare sottoscritto in data 14 luglio 2005”, in quanto fatto costitutivo (anche) del diritto di recesso ex art. 1385 c.c., comma 2, conformemente a quanto statuito da questa Corte (sentenza SU n. 553/2009 cit.) secondo cui le due azioni di risoluzione e di accertamento della legittimità del recesso, quali rimedi rispettivamente giudiziale e stragiudiziale entrambi diretti al conseguimento dello scioglimento del contratto, presentano identità della “causa petendi”, postulando entrambi i rimedi l’esistenza di un inadempimento gravemente colpevole, di un inadempimento cioè imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.), ed essendo stata specificamente introdotta con l’atto di citazione anche la questione inerente l’effetto risolutivo del contratto determinato a seguito dell’esercizio del diritto potestativo di recesso, essendo stato fatto espresso riferimento alla nota 3.2.2006 comunicata alla convenuta inadempiente con la quale si “comunicava la volontà del promittente acquirente di recedere, ex art. 1385 c.c., comma 2, dal preliminare di compravendita sottoscritto in data 14 luglio 2005” con intimazione alla D.S. “entro il termine di giorni cinque, di restituire l’importo complessivo di Euro 58.000,00….pari al doppio della caparra confirmatoria ” (cfr. atto citazione, pag. 3).

In conclusione il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Giudice di appello affinchè provveda a pronunciare sulla domanda pretermessa.

Rimangono assorbiti il secondo motivo con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “in relazione agli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., ed all’art. 1385 c.c., comma 2, e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 6”, riproduce i medesimi argomenti esposti con il primo motivo, alla stregua del diverso vizio di legittimità (omesso esame di fatti decisivi) ed il terzo motivo con il quale si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “in relazione agli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. ed all’art. 1385 c.c., comma 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 6”.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA