Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8343 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 24/03/2021), n.8343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30422-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PR. & GA. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAROCCO 18, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TRIVOLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO PASQUALI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3960/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una verifica ispettiva svolta in relazione alla cessione del ramo di azienda effettuata dalla Cosmopolitan Cosmetics, poi incorporata nella Pr. & Ga. s.r.l., in favore della Mo. Profumi s.p.a. contestava alla cedente l’esclusione dalla base imponibile Iva dell’importo della fattura emessa nei confronti della cessionaria accertando una maggiore Iva dovuta per l’anno 2008 e le relative sanzioni per mancata emissione di fattura relativa ad operazione imponibile D.Lgs. n. 471 del 1997 ex art. 6, commi 1, 4 e 5, e per dichiarazione infedele D.Lgs. n. 471 del 1997 ex art. 5, comma 4.

Con sentenza depositata il 17.2.2017 la CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alla mancata applicazione del cumulo giuridico respingendo per il resto la domanda di annullamento dell’avviso di accertamento.

La contribuente impugnava detta sentenza avanti alla CTR del Lazio, la quale con la pronuncia nr. 3960/2018 accoglieva il gravame.

Il Giudice di appello rilevava che l’operazione posta in essere dalla cedente era stata inquadrata nella fattura con il richiamo al D.Lgs. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3, nell’ambito di un mandato senza rappresentanza in forza del quale i riaddebiti di spese sostenuti per altri soggetti rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva ed il servizio a fronte del quale si procede al riaddebito è dello stesso tipo di quello ricevuto dal mandatario.

Osservava pertanto che la contribuente inquadrando l’operazione come relativa al personale dipendente il costo indicato in fattura non è soggetto ad Iva sicchè il riaddebito alla cessionaria Mo. non poteva generare materia imponibile ai fini Iva.

Evidenziava che l’Agenzia non contestava l’esistenza di un mandato senza rappresentanza relativo alla prestazione del personale rimasto in capo a Mo. dopo la cessione e neppure che si tratti di prestazione esente.

Rilevava infine ad abundantiam che l’appellante aveva prodotto la dichiarazione di intento nr. 72/8 con cui Mo. chiedeva ai sensi del D.Lgs. n. 633 del 1972, art. 8, comma 2, di non applicare l’imposta sottolineando che correttamente la cedente aveva osservato che non si sarebbe potuto emettere una fattura con addebito Iva sicchè la violazione ravvisata dall’Agenzia ove esistente avrebbe natura meramente formale.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso la contribuente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si lamenta che la CTR avrebbe fatto mal governo del principio di non contestazione sostenendo che il tenore delle difese dell’Ufficio non lasciava adito a dubbi sul fatto che l’Amministrazione finanziaria avesse sempre contestato che si trattasse di prestazioni esenti ed affermato che si trattava di prestazioni di fare imponibili D.P.R. Iva ex art. 3, comma 3, una volta esclusane la riconducibilità a quelle di distacco di personale esente.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3, L. n. 67 del 1988, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Ufficio si lamenta della non corretta affermazione della CTR laddove sostiene la non imponibilità Iva delle prestazioni fatturate al mandante per il solo fatto di inerire genericamente al personale laddove di contro la loro sussumibilità nell’ambito del medesimo regime fiscale Iva delle prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza, postula una indagine nella specie mancante circa le caratteristiche oggettive della prestazione sottostante onde poterne determinare il regime di imponibilità ossia se si tratti di prestazione imponibile, esente o “fuori campo”.

La controricorrente, dal canto suo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che la ricorrente avrebbe impugnato solo una delle due ratio decidendi su cui si sarebbe basata la decisione impugnata.

Afferma infatti che la CTR avrebbe ritenuto fondata la censura subordinata della contribuente poggiata sul ricevimento di una dichiarazione di intento da parte del destinatario della fattura che avrebbe comunque impedito alla Cosmopolitan l’emissione di una fattura recante addebito Iva rendendo così l’ipotetica violazione meramente formale.

Per ragioni di priorità logica giuridica occorre vagliare la fondatezza dell’eccezione.

Questa Corte deve stabilire se la sentenza impugnata, nella parte in cui fa cenno alla produzione della dichiarazione d’intento nr. 72/8 (documento 2 Mo.) con cui quest’ultima ha chiesto D.Lgs. n. 633 del 1972 ex art. 8, comma 2, contenga un’autonoma ratio decidendi, ovvero un mero obiter dictum.

Per quanto espressa in forma non perfettamente chiara, la sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi.

La prima in quanto la CTR ha ritenuto che l’operazione relativa al personale dipendente descritta nella fattura non fosse da assoggettare ad Iva inquadrandola con il richiamo al D.Lgs. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3, nell’ambito di un mandato senza rappresentanza in forza del quale i riaddebiti di spese sostenute per conto di altri soggetti rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva ed il servizio a fronte del quale si procede al riaddebito è dello stesso tipo di quello ricevuto.

La seconda ratio con cui rileva la correttezza dell’osservazione della Cosmopolitan in merito all’impossibilità di emettere una fattura con addebito Iva in conseguenza della produzione della dichiarazione d’intento da parte della Mo. con cui quest’ultima ha chiesto ai sensi del D.Lgs. n. 633 del 1972, art. 8, comma 2, di non applicare l’imposta.

Il ricorso si diffonde unicamente sulla prima delle due rationes decidendi, ignorando del tutto la successiva, assolutamente identificabile nella sua autonomia.

Pertanto non è rilevante esaminare la censura essendo quella non impugnata oltre che autonoma, del tutto idonea a sorreggere la decisione.

Vi è infatti da ribadire che “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012).

Non può sostenersi che la CTR abbia utilizzato solo un argomento rafforzativo (cd. argomento ad abundantiam). L’argomento rafforzativo si inserisce all’interno degli stessi presupposti logico-giuridici entro cui è strutturata l’argomentazione.

Questa Corte ha affermato (Cass. civ. Sez. 2, 25/10/1988, n. 5778) che “Le affermazioni “ad abundantiam”, contenute nella motivazione della sentenza, consistenti in argomentazioni rafforzative di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo, vanno considerate di regola superflue e quindi giuridicamente irrilevanti ai fini della censurabilità qualora l’argomentazione rafforzata sia di per sè sufficiente a giustificare la pronuncia adottata, ma possono anche consistere in statuizioni autonome (cioè in un sillogismo completo) qualora, risolvendosi in un “posterius” logico di quella contenuta nel dispositivo, siano destinate a divenire operative nelle ipotesi di erroneità di questa. In tale ultima ipotesi sorge per la parte soccombente l’interesse e l’onere all’impugnazione, onde evitare la formazione del giudicato sulle anzidette statuizioni.

Nella specie, attesa la estraneità giuridica della censura subordinata (impedimento all’emissione della fattura Mo. alla luce della ricezione della dichiarazione d’intento da parte del destinatario della fattura stessa e conseguente violazione meramente formale non punibile ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 5 bis) rispetto a quella che attiene al trattamento Iva applicato dalla contribuente secondo il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, la relativa statuizione non può considerarsi alla stregua di obiter dicta ma si configura come autonoma ratio decidendi (sia pure logicamente successiva alla precedente), rispetto alla quale la parte ha l’interesse e l’onere dell’impugnazione giacchè, ove non impugnata essa, in ipotesi di ritenuta infondatezza della censura riferibile alla ratio decidendi logicamente prioritaria, sarebbe da sola idonea a sostenere il decisum e quindi determinerebbe la mancanza di interesse anche alla censura sulla suddetta ratio decidendi pregiudiziale (Cass. 7838/2015; Cass. n. 2736 del 2013).

Il ricorso deve essere, conseguentemente, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore della controricorrente in Euro 8000,00 oltre s.p.a.d.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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