Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8343 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 14/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ZARA 16, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

NAPOLITANO, rappresentato e difese dall’avvocato VIOLA VINCENZO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

MINISTERO SANITA’ ora ministero salute, in persona del Ministro in

carica elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’

difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1426/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Prima Sezione Civile, emessa il 14/03/2008, depositata il 14/04/2008;

R.G.N. 68/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la sua domanda di condanna del Ministero della salute al risarcimento dei danni ed alla corresponsione dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 in conseguenza di una trasfusione praticata nell’anno 1978 presso l’Ospedale C.T.O. di Napoli, a seguito della quale assumeva di avere contratto un’epatite cronica da HCV. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo — in relazione al rigetto della domanda di attribuzione dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 – il ricorrente censura la sentenza, sotto il profilo del vizio di motivazione, quanto alla esclusione del nesso eziologico tra la emotrasfusione e l’infezione, a suo avviso fondata su un’erronea lettura della CTU e sulla mancata considerazione del parere della CMO di (OMISSIS).

1.1..- Il primo motivo e’ inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6), quanto alla mancata considerazione del parere della CMO di (OMISSIS), e infondato quanto al resto.

In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., n. 6), oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto, tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimita’ (SSUU 28547/08).

Per il resto, il giudice di merito ha motivato adeguatamente con riferimento alle conclusioni del CTU, concludendo (pag. 22) per un’incertezza sul nesso eziologico, insuperabile con procedimento induttivo, tale da precludere l’accoglimento della domanda.

2.- Ne discende l’inammissibilita’ sopravvenuta del secondo e terzo motivo, relativi al tema della prescrizione, restando escluso il nesso causale tra la trasfusione e l’infezione.

3.- Appare equo disporre la compensazione delle spese, non ravvisandosi ragioni per escludere in questo giudizio di legittimita’ i giusti motivi che hanno indotto i giudici di merito alla compensazione delle spese e che non sono stati oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 14 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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