Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8342 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 24/03/2021), n.8342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29032-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3832/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di O.B. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata della quota pari al 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in quanto residente in una delle province siciliane colpite degli eventi sismici del dicembre 1990.

La CTP di Ragusa accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR con la sentenza impugnata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate ritenendo, sulla scorta dello ius superveniens costituito dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e della tempestività dell’istanza, che spettasse al contribuente, e non al sostituto di imposta, il rimborso della maggiore imposta senza l’abbattimento del 50% essendo stato il giudizio incardinato prima dell’entrata in vigore della L. n. 123 del 2007, art. 16 octies.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità 2015), come modificato dalla D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, conv. L. n. 123 del 2017, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della VI direttiva nr. 77/388/ CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 luglio in causa C-82, nonchè dell’art. 107 e 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e della Decisione della Comunità Europea C/2015, 5549 final e per quanto occorre possa violazione e falsa applicazione del Regolamento CE nr. 1407/2013 e del Regolamento CE nr. 717/2014 se del caso tramite gli artt. 11 e 117 Cost.

Il motivo va respinto.

Va premesso che nel caso di specie non è contestato il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate negli anni d’imposta sopra indicati, nella misura del novanta per cento di quanto versato, quello che viene in discussione è se la modifica legislativa introdotta dal convertito D.L. n. 91 del 2017, che ha operato una riduzione al 50 per cento del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso lo stesso rimborso in caso di superamento delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato, sia applicabile alla fattispecie.

Al riguardo pare opportuno precisare che, come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, Rv. 647496 e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. … del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., Sez. 5, sentenza 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte.

In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’intimato, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017). Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l’entità del rimborso concretamente erogabile al contribuente non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza.

Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso, senza necessità di provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto difese.

Nessuna determinazione in punto spese.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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