Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8342 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 14/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

ORLANDO GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANFRANCO NASUTI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DISCIOLTA USL SAVONESE (OMISSIS), in

persona del Commissario Liquidatore, dott. N.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 101, presso lo

studio dell’avvocato D’AMELIO CARLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SPOTORNO MARIO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGIONE LIGURIA;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 146/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Prima Civile, emessa il 22/11/2007, depositata il 02/02/2009;

R.G.N. 1812/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato ORLANDO GUIDO;

udito l’Avvocato SPOTORNO MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.O. propone ricorso per cassazione nei confronti della Regione Liguria e della Gestione liquidatoria della disciolta USL n. (OMISSIS) Savonese, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha rigettato il suo appello contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto — per la mancanza di prova del nesso causale – la sua domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di trattamenti chirurgici e terapeutici a lui praticati nell’Ospedale (OMISSIS) nell’anno 1990, a seguito dei quali gli era stata diagnosticata l’epatite C, dichiarando inoltre il difetto di legittimazione passiva della ASL n. (OMISSIS) Savonese.

Resiste con controricorso la Gestione liquidatoria della disciolta USL n. (OMISSIS) Savonese, intervenuta volontariamente in giudizio a seguito della declaratoria di incostituzionalita’ della L.R. Liguria n. 26 del 2000, art. 1 e art. 2, comma 1, che avevano disposto la cessazione delle Gestioni Liquidatorie ed il trasferimento di tutti i rapporti giuridici, gia’ riferibili alle UUSSLL soppresse, in capo alle AASSLL o Aziende Ospedaliere corrispondenti, istituite con L.R. n. 42 del 2000.

La Regione Liguria non si e’ costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La gestione liquidatoria della disciolta USL n. (OMISSIS) Savonese eccepisce in via preliminare il difetto di integrita’ del contraddittorio, non essendo stata intimata la ASL n. (OMISSIS) Savonese.

1.1- L’eccezione e’ priva di fondamento. La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ASL n. (OMISSIS) Savonese, a seguito della declaratoria di incostituzionalita’ — intervenuta in corso di causa – della L.R. Liguria n. 26 del 2000, art. 1 e art. 2, comma 1, che avevano disposto la cessazione delle Gestioni Liquidatorie ed il trasferimento di tutti i rapporti giuridici, gia’ riferibili alle UUSSLL soppresse, in capo alle AASSLL o Aziende Ospedaliere corrispondenti, istituite con L.R. n. 42 del 2000.

Tale pronuncia, ormai passata in giudicato, non e stata impugnata dal ricorrente ed d’altro canto deve escludersi che nella specie sussista un’ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri intimati, stante la riconosciuta estraneita’ al giudizio della citata ASL. 2.- Con i motivi rubricati sub 2a) e 2b), di carattere pregiudiziale, il ricorrente, lamentando, tra l’altro, la violazione degli artt. 2097, 1218 e 1228 cod. civ., si duole, in sostanza, del malgoverno dei principi in tema di onere probatorio.

2.1.- I mezzi sono fondati.

In tema di responsabilita’ contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilita’ professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competera’ al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi e’ stato ovvero che pur esistendo, esso non e’ stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 577).

Tali principi sono stati violati dal giudice di merito, il quale ha sostanzialmente addossato alla paziente le conseguenze del difetto di prova in ordine alla causa dell’infezione, pur riconoscendone la rapportabilita’ al trattamento chirurgico.

3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione contraddittoria o insufficiente della sentenza, ove, premesso la legittimita’ dell’utilizzo di metodi probabilistici nella individuazione del nesso di causalita’, afferma che le conclusioni del CTU, che tale nesso ha ritenuto sussistente appunto in base a criterio probabilistico, appaiono generiche, senza pero’ spiegare la motivazione della ritenuta genericita’, mentre, con il motivo rubricato sub 2c), lamenta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. 3.1.- Le due censure, da esaminarsi congiuntamente, sono fondate, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (SSUU 584/08) secondo cui, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del piu’ probabile che non. Deve dunque ritenersi contraddittoria, rispetto alle premesse, la motivazione della sentenza nella parte in cui disattende le conclusioni del CTU che, avvalendosi del criterio probabilistico, aveva ritenuto sussistere il nesso causale “con molto elevata probabilita’”.

4.- Con il motivo rubricato sub lb) il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, quanto alla mancata ammissione delle prove orali dedotte, tendenti a dimostrare la mancanza di altri interventi chirurgici, odontoiatrici o trasfusioni.

4.1.- Il mezzo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza.

La mancata ammissione delle prove orali e’ motivata con il rilievo della “notoria molteplicita’ delle fonti del contagio (come gia’ evidenziato dal CTU del 1^ grado)”.

Il ricorrente assume invece che il contagio possa avvenire solo per via ematica ed osserva che di tale avviso sarebbe anche il CTU. Non riporta tuttavia testualmente la consulenza tecnica sul punto, incorrendo percio’ nella violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

5.- Accolto dunque il ricorso nei termini che precedono e cassata in relazione la sentenza impugnata, la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 14 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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