Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8341 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10473-2015 proposto da:

CEDISA CENTRO DIAGNOSTICO SALERNITANO SPA, in persona dell’A.U.

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 39,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SABIA, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo rappresentante Presidente della

Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PUPOLI 29,

presso lo studio dell’avvocato CARLO RISPOLI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

GESTIONE LIQUIDATORIA USL (OMISSIS) DI MERCATO SAN SAVERINO, in

persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. dell’ASL

SA dott. S.A., in qualità di Commissario Liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI, rappresentata e difesa

dagli avvocati VALERIO CASILLI, EMMA TORTORA, GENNARO SASSO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 116/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato FRANCESCA MARIA CIRILLO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Confermando la decisione di prime cure che aveva revocato il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi per prestazioni specialistiche erogate da CEDISA s.p.a. a favore degli assistiti del SSR della regione Campania e della USL (OMISSIS) di Mercato San Severino, la Corte d’appello di Salerno, con sentenza 24.2.2014 n. 116, ha rigettato l’appello proposto da CEDISA s.p.a., rilevando che la società non aveva fornito prova del credito, essendosi limitata a depositare nel giudizio estratti autentici del libri contabili, il quadro pagamenti eseguiti e da eseguire ed alcune deliberazioni della USL (OMISSIS), documenti tutti privi di efficacia probatoria in quanto predisposti dalla stessa creditrice.

Aggiungeva la Corte territoriale che nella specie le prestazioni erano state contestate dagli enti opponenti sia nell’an (certezza del credito) che nel quantum (errata applicazione dei criteri tariffari, non oggetto di convenzione) e che la circostanza che le “notule” delle singole prestazioni erogate fossero state trasmesse alla USL, non determinava alcuna modifica dell’onus probandi, atteso che era da imputarsi a responsabilità della stessa società la mancata predisposizione dei necessari documenti da fornire a prova del credito, nè poteva supplirsi a tale carenza mediante emissione di ordine di esibizione considerato che la documentazione, oggetto di sequestro del Giudice penale, bene avrebbe potuto essere richiesta in copia dalla interessata.

La sentenza di appello è stata impugnata da CEDISA s.p.a. con tre motivi, relativi a vizio di attività di giudizio.

Resistono con distinti controricorsi la USL (OMISSIS) Mercato San Severino e la regione Campania.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo si denuncia la violazione della regola del riparto probatorio e del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.).

Sostiene la parte ricorrente di avere adempiuto all’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa, in quanto le prestazioni eseguite documentate nelle fatture, nel libro giornale e nelle distinte riepilogative depositate con il ricorso ex art. 633 c.p.c. e nel successivo giudizio di opposizione, non erano state contestate dalla USL nella loro materiale esecuzione, essendosi questa limitata ad opporsi alla pretesa solo in relazione ai criteri di tariffazione applicata nella liquidazione del quantum.

Occorre premettere che la errata indicazione in rubrica dell’art. 115 c.p.c. (nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 14), non potendo tale norma trovare applicazione al giudizio introdotto in data 18.11.1986 (notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo: ricorso pag. 3), giusta la L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, secondo cui le modifiche delle norme del codice di procedura civile si applicano ai giudizi iniziati dopo la data 4.7.2009 di entrata in vigore della legge, e la correlata imprecisa indicazione della norma individuatrice del vizio di legittimità (violazione di norme di diritto sostanziale: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), venendo in questione, nella verifica dei fatti oggetto del giudizio che debbono ritenersi non contestati, un vizio di attività processuale (definizione del thema probandum), riconducibile nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), non impediscono l’accesso del motivo al sindacato della Corte, atteso che, da un lato, il “principio di non contestazione” già trovava riconoscimento normativo nell’art. 167 c.p.c., comma 1, (come modificato dalla L. n. 353 del 1990) e nell’art. 416 c.p.c., comma 3, e dall’altro, che la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 14026 del 03/08/2012), sicchè, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purchè si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia, non assumendo rilievo preclusivo la denuncia di violazione di una norma processuale, ancorchè la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè sotto il profilo dell'”error in procedendo”, di cui al citato art. 360, n. 4 (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 19882 del 29/08/2013).

Venendo quindi all’esame del fondo del motivo di ricorso, la censura relativa alla violazione del principio di non contestazione, di cui all’art. 167 c.p.c., comma 1, deve ritenersi fondata, alla stregua delle effettive difese svolte dalla USL (OMISSIS) opponente parte convenuta in senso sostanziale – nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo (come noto, nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell’onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 01/03/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 21101 del 19/10/2015), al quale questa Corte ha accesso diretto in considerazione della natura del vizio di legittimità denunciato, trattandosi di verificare il corretto esercizio da parte del Giudice di merito dei poteri che regolano lo svolgimento dell’attività processuale.

Orbene l’ente pubblico opponente, dopo aver dato atto della pretesa per corrispettivi ed interessi formulata nel decreto ingiuntivo e che la stessa si riferiva alla esecuzione di “prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno a favore del Presidio ospedaliero di Mercato San Severino e di assistiti”, ha chiesto -secondo una sequenza di proposizioni correlate tra loro da nesso di consequenzialità logica, e caratterizzate dalla progressiva specificazione e chiarimento della contestazione – la revoca del decreto “perchè carente delle condizioni di ammissibilità chieste dall’art. 633 c.p.c. Difatti i presunti crediti….non sono certi, liquidi nè esigibili”. Assume l’ente pubblico opponente che la documentazione prodotta dall’opposta non è idonea a dimostrare che il credito sia certo, liquido ed esigibile: “Infatti le fatture e gli estratti autentici del libro giornale e degli estratti riepilogativi derivano da conteggi predisposti da essa CEDISA e mai convenuti con l’opponente”, venendo quindi la USL (OMISSIS) ad illustrare conclusivamente il nucleo della propria contestazione, nella denunciata errata applicazione dei criteri tariffari stabiliti in convenzione (“In buona sostanza la somma chiesta da CEDISA: 1 – è errata nel suo ammontare…2) in parte ancora in via di accertamento”), in quanto la società avrebbe liquidato in misura superiore e non dovuta i corrispettivi indicati in fattura, applicando “tariffe che non sono quelle stabilite dalla regione Campania, nè quelle previste dal Tariffario FNOMM Enti Mutualistici la somma richiesta…non è dovuta perchè essa è il frutto di una errata per non dire falsa applicazione di tariffe, mai convenzionate e mai autorizzate dalla regione Campania”.

Quanto alle prestazioni di neuropsichiatria, la USL deduceva nell’atto di opposizione che le richieste della società “allo stato non possono essere soddisfatte poichè essa opponente non è in grado di effettuare i dovuti controlli” avendo la Guardia di Finanza “posto sotto sequestro penale tutta la documentazione predisposta da CEDISA ed inviata alla USL (OMISSIS) per gli anni 1985 – 1986”.

Le difese svolte dalla USL (OMISSIS) sono, pertanto, tutte esclusivamente incentrate sui criteri di determinazione del corrispettivo, non venendo invece in questione, nell’atto di opposizione, la effettiva esecuzione delle prestazioni specialistiche erogate al Presidio ospedaliero ed agli assistiti come descritte -nel numero e nella tipologia- nella documentazione proveniente dalla società creditrice, e dunque essendo stato circoscritto il “thema controversum” al solo aspetto del “quantum” della pretesa, come peraltro sembra avere ritenuto anche il primo Giudice, non altrimenti giustificandosi la scelta, da quello compiuta, di espletare la c.t.u. contabile “sollecitando” a porre a disposizione dell’ausiliario la documentazione (notule, impegnative, autorizzazioni) che era stata trasmessa alla USL (circostanza incontestata).

L’affermazione della Corte territoriale secondo cui CEDISA s.p.a. non aveva fornito la prova della esecuzione delle prestazioni, viola pertanto le norme processuali indicate, in quanto collide con la sottrazione al “thema probandum” della questione concernente la esistenza dei fatti costitutivi della pretesa (id est l’effettivo adempimento delle prestazioni specialistiche erogate a favore del Presidio ospedaliero e degli assistiti del SSR) come si evince dalla difesa della svolta dalla USL con i motivi di opposizione interamente e specificamente volti a contestare la errata liquidazione del quantum da parte della società creditrice e, relativamente alle sole prestazioni di neuropsichiatria, volti ad opporre l’asserito attuale impedimento ad effettuare il controllo dei documenti trasmessi da CEDISA s.p.a. in quanto sottoposti a sequestro penale.

In conclusione il ricorso va accolto, quanto al primo motivo, rimanendo assorbiti gli altri motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione che, provvederà a nuovo esame, verificando se, in relazione alla documentazione prodotta (fatture ed estratti dei libri contabili della società) ed alle contestazioni sul quantum formulate dall’ente opponente (corrispondenza intercorsa tra le parti; conteggi effettuati dalla USL (OMISSIS): documenti prodotti dalla stessa opponente in primo grado, come è dato evincere dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo) emergano effettive incertezze od errori nella applicazione dei criteri di liquidazione del corrispettivo delle prestazioni fatturate, avuto riguardo a quanto previsto nella convenzione stipulata “inter partes”, ed in caso affermativo se, alla stregua delle indicazioni fornite dalla predetta documentazione considerate unitamente alle allegazioni dei fatti relativi all’ “an” della pretesa e non contestati, concernenti il tipo e la quantità delle prestazioni specialistiche erogate nonchè la loro individuazione cronologica, dette incertezze sulla applicazione dei criteri tariffari possano essere risolte in esito all’espletamento della c.t.u. contabile che era stata richiesta dalla società opposta nelle difese svolte in grado di appello.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma. il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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