Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8341 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 24/03/2021), n.8341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26696-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo

studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1134/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con sentenza nr. 1134/2019 la CTR della Sicilia, sez. distaccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza nr. 12035 della CTP di Catania con cui era stato parzialmente accolto il ricorso di Unicredit relativamente all’avviso di liquidazione dell’imposta con l’applicazione dell’aliquota dell’1% sul totale complessivo e dello 0,50% riguardo l’enunciazione delle fideiussioni conseguente ad omessa registrazione di sentenza civile avente ad oggetto giudizio di opposizione allo stato passivo. Il giudice d’appello, per gli aspetti che interessano, rilevava che le enunciazioni delle fideiussioni nella sentenza oggetto di registrazione sono esenti dall’imposta di registro ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e 17, in quanto relativi ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine e quindi godono di un regime sostitutivo e non assoggettati ad imposta di registro.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, sorretto da un unico motivo cui resiste con controricorso l’Unicredit s.p.a. illustrato da memoria.

Con l’unico articolato motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15, 16 e 17, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, nonchè della L. n. 146 del 1998, Tariffa, parte prima, artt. 6 e 7, censurando la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dovuta l’imposta di registro nella misura dello 0,50% in relazione alle fideiussioni enunciate nella sentenza del Tribunale di Catania.

Sostiene in particolare che alla luce della sentenza della Corte Costituzionale nr. 7/1999 la fideiussione enunciata in un provvedimento giudiziario debba essere tassata limitatamente alla parte della stessa che non avendo trovato esecuzione sia ancora espressiva di attuale capacità contributiva.

Il motivo è infondato.

Sul punto occorre considerare che la Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui la mancata estensione, ad opera del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 2, del regime agevolativo previsto per le operazioni di credito anche agli atti giudiziari ad esse relativi (i quali sono perciò soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario) non comporta che le operazioni di credito in questione, per il fatto di venir enunciate in quegli atti giudiziari, divengano perciò soggette anche ad imposta di registro, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22. In particolare, è stato rilevato che:

a) il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, prevede non già un’esenzione fiscale ma un’agevolazione, realizzata con il metodo della imposizione sostitutiva, in quanto a norma del successivo art. 17 “gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16, sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva”; b) l’art. 17, comma 2, u.p. in esame, nel fare “salvo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2 per gli atti giudiziari e le cambiali”, si limita a sottrarre al regime dell’imposizione sostitutiva gli atti giudiziari relativi alle operazioni di finanziamento dalle quali il contenzioso ha preso origine: i primi restando assoggettati alle normali imposte sugli atti giudiziari e le seconde ad imposizione sostitutiva;

c) il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, che disciplina la imposizione degli atti “enunciati” e non registrati, non riguarda la enunciazione di atti esenti, nè, tanto meno, riguarda gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta non possono essere nuovamente assoggettati ad imposizione, in assenza di diverso ed autonomo presupposto di imposta;

d) diversamente opinando, “gli atti favoriti dall’erario, in caso di azioni giudiziarie, sarebbero incisi in misura maggiore degli atti non favoriti. In definitiva, il pagamento dell’imposta sostitutiva, in tanto ha un senso in quanto da diritto alla registrazione senza ulteriori oneri. Altrimenti, il metodo sostitutivo avrebbe dovuto essere scorporato dal titolo delle agevolazioni fiscali e ricondotto a quello delle sanzioni” (così, Cass. 2019 nr. 17938; Cass. 2018 nr. 9502 Cass. n. 22829 del 2013; Cass. n. 4586 del 2002; 3428 del 2004).

Correttamente pertanto la CTR ha ritenuto che le enunciazioni delle fideiussioni enunciate nella sentenza del Tribunale di Catania fossero esente ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e 17, in quanto relative ad operazione di finanziamento a medio e lungo termine ed in quanto tali soggette ad un regime sostitutivo

Il regime derogatorio previsto dal richiamato D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 2, è diretto ad escludere l’applicazione dell’esenzione stabilita dal comma 1 esclusivamente per gli atti giudiziari che definiscono giudizi aventi ad oggetto operazioni di finanziamento o garanzia esenti.

Tale previsione non comporta l’assoggettamento ad imposta di registro anche di contratti di finanziamenti e di garanzie già assoggettate ad imposta sostitutiva sui finanziamenti per il solo fatto di essere enunciati in atti giudiziari.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 13.500,00 oltre s.p.a.d.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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