Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8341 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1945-2006 proposto da:

M.M.C., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GALILEI 45, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO

GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato MORELLI ANTONINO,

giusta delega a margine del ricorso e da ultimo d’ufficio presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 894/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/12/2004 R.G.N. 1491/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5.11.1999 avanti al Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, M.M.C., premesso che, quale ex dipendente dell’A.I.A.S., sez. di Siracusa, a seguito delle prescritte procedure, aveva tempestivamente inoltrato al Fondo di Garanzia, istituito dalla L. n. 297 del 1982 presso l’Inps, domanda per ottenere il TFR nonchè le ultime tre mensilità; che l’Inps, mentre aveva erogato il TFR, non aveva provveduto a corrispondere le altre voci; ciò premesso, chiese la condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento del predetto credito, quale risultante dal decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto.

Sulla resistenza dell’Inps, il Giudice adito rigettò il ricorso.

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza in data 18.11 – 21.12.

2004, rigettò il gravame proposto dalla M., osservando, a fondamento del decisum, quanto segue:

– il termine di prescrizione del diritto alla prestazione richiesta è di un anno, come inequivocabilmente disposto dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5;

– tale termine era stato interrotto dalla presentazione della domanda amministrativa avvenuta nel marzo 1997, ma non sospeso, cosicchè aveva ricominciato a decorrere, per uguale durata annuale, da tale evento interruttivo;

– anche a voler considerare come ulteriore evento interruttivo l’asserito, ma non provato, inoltro di una diffida di pagamento nel marzo 1998, il suddetto termine annuale di prescrizione era sicuramente decorso alla data (5.11.1999) di proposizione dell’azione giudiziaria;

– avendo ad oggetto la presente controversia una prestazione previdenziale, doveva ritenersi decorso anche il termine di decadenza di cui al D.L. n. 438 del 1992, art. 4 essendo stata l’azione giudiziaria proposta ben oltre il termine di un anno dalla scadenza dei trecento giorni utili per l’esperimento dell’iter amministrativo.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, M.M. C. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi.

L’Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia erronea e contraddittoria interpretazione e motivazione di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto che la domanda amministrativa avesse soltanto interrotto il termine di prescrizione, nel mentre si sarebbe dovuto ritenere che, con la presentazione della domanda amministrativa, il lavoratore aveva “esaurito le prescrizioni a suo carico”.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dolendosi che la Corte territoriale:

– non abbia assunto alcuna decisione in ordine alla richiesta, svolta in prime cure e reiterata nel ricorso d’appello, di ordinare all’Inps la produzione di tutti gli atti relativi alla pratica;

– non abbia preso in considerazione l’evocazione dell’Inps avanti all’Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione, indetta con invito notificato il 31.12.1998, costituente atto propedeutico prescritto per l’inizio dell’azione giudiziaria e che come tale, anche seguendo la tesi di cui alla sentenza impugnata, doveva ritenersi atto interruttivo della prescrizione.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa e mancata applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 con particolare riferimento alla previsione secondo cui l’Inps è tenuto a precisare i presupposti ed i termini per l’esperimento dell’azione giudiziaria, cosicchè, avendo l’Istituto precisato solo nel novembre 1998 che il provvedimento di negazione delle tre mensilità richieste era ricorribile al Comitato Provinciale, il termine di decadenza sarebbe decorso dalla data (9.4.1999) di convocazione avanti all’Ufficio Provinciale del Lavoro per l’espletamento del tentativo di risoluzione bonaria. Con il quarto motivo la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia esaminato e tenuto conto della documentazione offerta.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, in sede di risoluzione di contrasto giurisprudenziale per il caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni prescritte dal suddetto D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 5 hanno fissato il principio secondo cui in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 438 del 1992) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. n. 88 del 1989, commi 5 e 6) oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno); con la conseguenza che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al medesimo art. 47, comma 5 (cfr, Cass., SU, n. 12718/2009); non è stata pertanto seguita l’opzione ermeneutica su cui si fonda il terzo motivo di ricorso, che pertanto va disatteso.

4. L’infondatezza del motivo testè esaminato rende superflua l’analisi dei primi due, costituendo la rilevata decadenza autonomo fondamento della decisione impugnata.

Il quarto motivo di censura è assolutamente generico e perciò inammissibile.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, in relazione alla data in cui è insorta la controversia, non è luogo a pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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