Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8340 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17127-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGLIENA 2,

presso lo studio dell’avvocato FABIO CISBANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO ALFIERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7174/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Napoli, a conferma della pronuncia del Tribunale di Avellino, ha negato ad S.A., insegnante non di ruolo, il diritto al riconoscimento degli scatti biennali previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (art. 69, comma 1 e art. 71), nonchè dal CCNL del 1995 per il settore scolastico e dai successivi per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione (Cass. n. 22558 del 2016 e successive rese da questa Corte in materia);

la Corte territoriale ha affermato che l’art. 53, comma 3, esclude espressamente dagli aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato le retribuzioni del personale scolastico supplente;

la cassazione della sentenza è domandata da S.A. sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria;

il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca scientifica ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio”; sostiene che la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare la domanda di riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità in generale, ma avrebbe deciso soltanto con riferimento agli scatti biennali di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53; avrebbe, inoltre, errato nel ritenere che il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva Europea 1999/70/CEE sul tempo determinato, debba essere invocato unicamente a supporto della domanda di riconoscimento del trattamento di anzianità e non anche degli scatti biennali di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto per violazione e mancata applicazione dell’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con la Direttiva 1999/70/CEE”;

la ricorrente denuncia che un corretto e coerente inquadramento del petitum di giudizio avrebbe dovuto indurre il giudice dell’appello a ritenere che oltre alla richiesta di riconoscimento degli scatti biennali si era inteso contestare la discriminazione tra insegnanti assunti con plurimi contratti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato, sì come contrastante col principio affermato dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CEE;

va preliminarmente rilevato che la memoria prodotta da S.A. ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è pervenuta presso la cancelleria di questa Corte oltre il termine stabilito dall’articolo citato;

essa deve perciò essere considerata inammissibile ed il suo contenuto non può essere preso in considerazione, non essendo applicabile per analogia l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, disposizione che riguarda esclusivamente il ricorso ed il controricorso (Cass. n. 31041 del 2019 e Cass. n. 8216 del 2020);

venendo all’esame del ricorso, il primo motivo è inammissibile;

il difetto di motivazione, prospettato con riferimento alla mancata valutazione, da parte del giudice dell’appello, della domanda asseritamente riguardante la richiesta di riconoscimento dell’identico trattamento economico riservato ai docenti a tempo indeterminato in base all’anzianità di servizio, si scontra con la ricorrenza di una “doppia conforme” (art. 348 ter c.p.c., comma 5);

in base al consolidato orientamento di questa Corte, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente per cassazione deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

risulta pacifico in atti che la domanda formulata dalla ricorrente abbia avuto ad oggetto soltanto l’attribuzione degli scatti biennali previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53;

nè la generica menzione di un’esigenza di parità di trattamento sì come scaturente dalla clausola 4 dell’Accordo allegato alla direttiva Europea sul contratto a termine si rivela sufficiente a confermare che S.A. avesse inteso rivendicare il proprio diritto alla progressione retributiva contrattualmente prevista per il personale della scuola assunto a tempo indeterminato;

si può dunque osservare che la violazione della clausola 4 dell’Allegato alla Direttiva, così come invocata sia nel primo sia nel secondo motivo di ricorso palesa un eguale profilo di infondatezza;

la doglianza manifesta una malintesa percezione dell’oggetto del contendere, trascurando di considerare la ragione per la quale questa Corte, nell’applicare il principio di parità di trattamento tra personale scolastico precario e a tempo indeterminato lo abbia fatto con riferimento alla sola domanda di riconoscimento della progressione retributiva contrattuale e non anche la domanda di riconoscimento degli scatti biennali (Cass. n. 22558 del 2016 e successive);

la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata è stata chiara nel distinguere, quanto al petitum e alla causa petendi, i beni della vita e i presupposti normativi su cui le due domande si fondano, affermando che in forza del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, anche al personale scolastico precario vanno riconosciuti gli aumenti stipendiali maturati in ragione dell’anzianità di servizio (Cass. 11382/2019; Cass. 18591/2017; cfr., per tutte, Cass. n. 30573 del 2019);

diversa è la sorte della domanda diretta al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità, previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, e applicati solo a una particolare categoria di docenti (docenti di religione);

la quaestio iuris, che sottende a questa seconda domanda è fondata su presupposti diversi di quelli posti a base della domanda di aumenti stipendiali legati all’anzianità di servizio (perdurante applicabilità della citata disposizione al personale non di ruolo), e comporta la legittimità di un trattamento retributivo, in capo ai docenti precari, diverso dalla progressione stipendiale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro succedutisi nel tempo, applicabile al personale di ruolo;

la diversità del bene della vita sotteso al riconoscimento degli scatti di anzianità biennali al personale non di ruolo consente di escludere, legittimamente, l’utilizzazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento quale valido criterio interpretativo;

da ciò consegue che nel caso in esame – scartata in radice la possibile ricorrenza di due domande diverse, come ancora in questa sede opinato dalla odierna ricorrente – la Corte territoriale ha correttamente valutato l’esistenza dei presupposti di legge per applicare, alla controricorrente, docente non di ruolo, differenti parametri di liquidazione del trattamento retributivo in base all’anzianità di servizio, in attuazione dell’ormai pacifico orientamento di legittimità;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.200 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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