Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 834 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.16/01/2017),  n. 834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5552-2015 proposto da:

M.R. & C SNC, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, via C. Salistri n. 2, presso lo

studio dell’Avvocato Luisa Buongiovanni, rappresentata e difesa, per

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Luigi

Oliverio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 3

luglio 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Tancredi Mungello con delega.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato il 22 dicembre 2010 presso la Corte d’appello di Roma, la M.R. & C. s.a.s. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 per la irragionevole durata di un giudizio svoltosi in due gradi presso gli uffici giudiziari del distretto di Napoli, iniziato nel maggio 2001, deciso in primo grado con sentenza depositata il 6 giugno 2005 e poi in appello, a seguito di gravame proposto il 3 agosto 2005, ove veniva definito con sentenza depositata il 4 dicembre 2008; che l’adita Corte d’appello, ritenuto che la durata del giudizio di primo grado doveva essere considerata dal dicembre 2002, a seguito del rinnovo della notificazione dell’atto introduttivo e quella del giudizio di appello doveva essere considerata dalla data di costituzione in appello della parte istante (4 dicembre 2008), rigettava la domanda, in quanto il giudizio aveva avuto una durata complessivamente inferiore a cinque anni;

che per la cassazione di questo decreto la M.R. & C. s.n.c. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, cui il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Considerato che con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, par. 1, CEDU, nonchè dell’art. 39 c.p.c., comma 3, artt. 414, 415, 433 e 434 c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio dolendosi della determinazione della durata complessiva del giudizio presupposto operata dalla Corte d’appello, e segnatamente del fatto che la stessa non abbia tenuto conto che nelle controversie soggette al rito del lavoro la pendenza del giudizio è data dal deposito del ricorso così come la pendenza del giudizio di appello è data dal deposito del gravame;

che il ricorso è fondato;

che il decreto impugnato ha erroneamente ritenuto che la durata del giudizio di primo grado dovesse essere computata solo a far data dalla rinnovazione della notifica dell’atto di citazione” e che la durata del giudizio di appello utile ai fini della valutazione complessiva della durata ragionevole del giudizio presupposto dovesse, per la fase di appello, avere inizio dalla data della udienza di comparizione, allorquando chi agisce in equa riparazione sia la parte appellata;

che tale soluzione contrasta con il principio per cui “in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, al fine di verificare se un giudizio di cognizione abbia o no ecceduto la durata ragionevole occorre avere riguardo al momento in cui il giudizio stesso ha avuto inizio con la iscrizione a ruolo della causa, e non già quella della prima udienza” (Cass. n. 5212 del 2007);

che, con particolare riferimento alla durata del giudizio di appello nelle controversie di lavoro, si è precisato che per la posizione degli appellati occorre avere riguardo alla data di notificazione dell’atto di appello e non già all’udienza fissata con il decreto in calce al ricorso (Cass. n. 20777 del 2014);

che il ricorso va quindi accolto e il decreto impugnato cassato, con rinvio, per nuovo esame della domanda alla luce degli indicati principi, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione;

che la regolamentazione delle spese è rimessa al giudice di rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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