Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8339 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8883-2018 proposto da:

S.S., in proprio ed in qualità di erede della figlia

S.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato DONATO MARUCCIA;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2963/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Lecce con sentenza n. 2963/2017, confermando la statuizione del tribunale locale, aveva rigettato l’appello proposto S.S., in proprio e quale erede della figlia S.A.m., avverso la decisione con la quale il primo giudice aveva rigettato la domanda diretta al riconoscimento, da parte dell’Inail, dei benefici di cui al Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1187; TU n. 1124 del 1965).

La Corte di appello aveva ritenuto non provata la esistenza del rapporto di lavoro cui riferire l’infortunio in itinere occorso alla S., deceduta in un incidente stradale mentre si recava al bar “Final.Mente” in San Pancrazio Salentino e non provato il requisito della vivenza dell’appellante a carico della figlia deceduta.

Avverso detta decisione S.S. aveva proposto ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso l’Inail. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo in discussione tra le parti in relazione alla sussistenza del rapporto di lavoro. Con tale motivo parte ricorrente si duole della omessa valutazione circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai “terzi” ed in particolare dal titolare del Bar presso cui la vittima lavorava; quest’ultimo avrebbe dovuto essere dichiarato incompatibile a testimoniare per la mancata assunzione della lavoratrice. Tale circostanza era stata oggetto di discussione tra le parti allorchè il giudice aveva ammesso la prova testimoniale pur a seguito della opposizione a tal riguardo svolta dalla ricorrente.

Il motivo è inammissibile poichè sotto il profilo della violazione di legge in realtà censura la valutazione del giudice con riguardo al materiale probatorio. Questa Corte ha chiarito che ” è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. n. 8758/017 – Cass. n. 18721/2018). Nel caso in esame è invero proposta una rivisitazione del materiale probatorio già esaminato in sede di giudizio di merito e non più proponibile in sde di legittimità.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 85 e 106.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2700 e 2727 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo in discussione tra le parti in relazione alla sussistenza del requisito della “vivenza a carico”. A tal riguardo la parte ricorrente rilevava la omessa valutazione di quanto dichiarato nel verbale ispettivo non soltanto sulla esistenza del rapporto di lavoro in questione, ma anche sulla circostanza che la figlia deceduta mantenesse il proprio nucleo familiare composto dalla madre e dalla sorella disoccupata.

Il motivo risulta assorbito dal rigetto della precedente censura, risultando irrilevante l’accertamento del requisito della “vivenza a carico” ove non sia stato provato il rapporto di lavoro. Peraltro è altresì inammissibile poichè richiede nuova valutazione rispetto a quella già svolta dalla corte di merito, basata su molte circostanze di fatto e non soltanto sulle dichiarazioni della ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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