Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8339 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 07/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato DEL

SIGNORE GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato DI CICCO

PASQUALE giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SANPAOLO BANCA DELL’ADRIATICO S.P.A. gia’ BANCA POPOLARE

DELL’ADRIATICO S.P.A. (OMISSIS) in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore Rag. D.S.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo

studio dell’avvocato GABRIELLI ENRICO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RINALDI SANDRO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 744/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 19/7/2005, depositata il 30/08/2005, R.G.N. 836/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato SANDRO RINALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.1. D.P.S. propone ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello degli Abruzzi – L’Aquila, n. 744/05, pubbl. il 30.8.05, con la quale e’ stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato l’appello da lui proposto, quale debitore intimato, nei confronti del creditore intimante Banca Popolare dell’Adriatico, avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano, con cui era stata accolta solo in minima parte l’opposizione al precetto originario di L. 146.534.098 (oltre ulteriori accessori);

1.2. in particolare, il D.P. aveva dispiegato opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi per mancata previa notifica del titolo e comunque per l’invalidita’ della ricognizione di debito, per la prescrizione ordinaria del credito (recato da due disti decreti ingiuntivi), ovvero per la debenza di un minor numero di annualita’;

avverso il parziale accoglimento (con dichiarazione di prescrizione del credito per gli interessi maturati tra l’8.8.95 ed il 23.10.95), il debitore aveva dispiegato appello contestando la riscontrata validita’ della notifica dei titoli e la ritenuta interruzione della prescrizione (sia per il vizio della notifica, sia per l’inammissibilita’ di un rilievo ufficioso dell’interruzione).

2. Resiste con controricorso la Banca Popolare dell’Adriatico, ora Sanpaolo Banca dell’Adriatico; e delle parti, per la pubblica udienza del 7.3.11, depositata memoria dalla controricorrente con cui si lamenta anche l’improcedibilita’ del ricorso per mancato deposito della documentazione, compare per la discussione orale solo il difensore dell’intimata.

3. Il D.P. preliminarmente deduce di avere proposto revocazione avverso la medesima sentenza e di essere in attesa dell’esito della sua istanza, ex art. 398 c.p.c., comma 2, di sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione; e propone comunque quattro motivi:

3.1. un primo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 342 c.p.c., deducendo l’erroneita’ delle asserzioni della gravata sentenza in ordine alla carenza di specificita’ delle doglianze in appello, per avere egli invece in modo adeguato specificati i relativi motivi, analiticamente riportati;

3.2. un secondo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al D.P.R. n. 655 del 1982, art. 155, comma 2 ed al D.P.R. n. 655 del 1982, art. 37, comma 4 e art. 152 sostenendo l’irritualita’ delle notifiche ritenute invece dai giudici di merito idonee ad interrompere la prescrizione;

3.3. un terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla L. n. 890 del 1992, art. 8, commi 1 e 2 come modificato dalla sentenza Corte cost. n. 346/98, rilevando che la notifica a mezzo posta non era stata seguita dalla spedizione di raccomandata di conferma e che non bastava l’avviso lasciato, mentre la Corte di Appello aveva semplicemente “riecheggiato” gli assunti del primo giudice;

3.4. un quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 12 c.p.c., agli artt. 2938, 2943 e 2934 c.c. adducendo con ampie argomentazioni che la contro-eccezione di interruzione della prescrizione (oltreche’ infondata per le riscontrate irritualita’ della notifica) non poteva essere rilevata di ufficio e che il principio del raggiungimento dello scopo non opera per gli atti non processuali.

4. Peraltro, il ricorso e’ inammissibile:

4.1. infatti, la sentenza gravata e’ stata pubblicata in data 30.8.05, mentre il ricorso per cassazione e’ stato notificato il 26.10.06;

4.2. qualunque opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, sia essa anteriore o successiva all’inizio della procedura esecutiva, non puo’ essere esclusa dall’esenzione, imposta per queste tipologie di controversie, dalla sospensione feriale dei termini, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (Cass. 30 gennaio 1978 n. 431, Cass. 16 settembre 1980 n. 5273, Cass. 14 febbraio 1981 n. 929, Cass. 26 ottobre 1981 n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998 n. 12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002 n. 17440, Cass. 15 giugno 2004 n. 11271, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20594, Cass. 10 febbraio 2005 n. 2708; sulla generale applicabilita’ alle opposizioni in materia esecutiva v. ancor piu’ di recente: Cass., ord. 9998/10, Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345 e Cass. 11 febbraio 2011 n. 3466; in motivazione, Cass. sez. un. 10617/10; Cass., ord. 28 gennaio 2011 n. 2120);

4.3. del resto, il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso A del procedimento, sicche’ esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioe’, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non gia’ all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004 n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 817; Cass. 2 marzo 2010 n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345; Cass. 11 febbraio 2011 n. 3466; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13055, Cass. 20 giugno 1994 n. 5932, Cass. 24 marzo 1995 n. 3478, Cass. 4 marzo 2000 n. 2450, Cass. 26 luglio 1996 n. 6753, Cass. 4 novembre 1997 n. 10823, Cass. 8 aprile 1998 n. 3629, Cass. 3 gennaio 2001 n. 44);

4.4. pertanto, il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo all’epoca applicabile) e’ elasso il 30.8.06 ed il ricorso per cassazione, notificato soltanto il 26.10.06, e’ irrimediabilmente tardivo;

4.5. a nulla rileverebbe un provvedimento reso dalla Corte di Appello ex art. 398 c.p.c., comma 2 in data successiva alla scadenza del termine: potendo riferirsi la sospensione soltanto ad un termine ancora pendente o in corso, mentre nel caso di specie lo stesso ricorrente deduce che, alla data di redazione del ricorso per cassazione e quindi al 20 ottobre 2006, un tale provvedimento esso non era stato ancora reso.

5. Una volta dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso, le spese del giudizio di legittimita’ seguono, per l’evidente violazione delle disposizioni sulla tempestivita’ della proposizione del ricorso stesso, la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna D.P.S. al pagamento, in favore della controricorrente, in pers. del leg.

rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 7 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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