Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8338 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22989-2014 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA NAVONA

49, presso lo studio dell’avvocato FABIO ROSCIOLI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 22, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MARTINO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO PENNISI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EDITORIALE LE TORRI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3720/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato DANIELA BIONDI per delega;

udito l’Avvocato FABIO PENNISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 4 novembre 2005, T.G., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della editoriale Le Torri Srl, conveniva in giudizio M.C., deducendo l’inadempimento di quest’ultima agli accordi conclusi con scrittura privata del (OMISSIS), con i quali la M. avrebbe ceduto in esclusiva al T. la propria immagine fotografica e filmata, nonchè l’inadempimento agli accordi oggetto della successiva scrittura del (OMISSIS), con la quale la M. aveva nominato l’attore proprio manager in esclusiva, per il periodo di sei anni, riconoscendo in favore dello stesso una provvigione pari al 25%. Deduceva di avere introdotto e lanciato la M. nel mondo dello spettacolo, chiedendo il pagamento della somma di Euro 30.000 a titolo di penale, per la mancata presentazione del rendiconto oggetto dell’art. 4 del contratto del (OMISSIS) e il risarcimento dei danni nella misura di euro 500.000 o nella diversa somma che risulterà all’esito dell’istruttoria, oltre spese e onorari.

2. Costituitasi in giudizio M.C. contestava il fondamento della pretesa, eccepiva la nullità dei contratti e spiegava domanda riconvenzionale per l’inibitoria dell’utilizzo del proprio nome e della propria immagine e la condanna del T., ritenuto inadempiente, alla complessiva somma di Euro 400.000. Con sentenza del 17 novembre 2009 il Tribunale di Roma rilevata la carenza di legittimazione attiva della Editoriale Le Torri Srl, rigettava le domande proposte da tale società nei confronti di M.C. e accoglieva quella proposta da T.G. condannando la M. al pagamento di Euro 30.000 a titolo di penale contrattuale e di Euro 50.000 a titolo di risarcimento dei danni rigettando le domande di convenzionali.

3. Avverso tale decisione proponeva appello M.C. con atto notificato il 26 marzo 2010 reiterando l’eccezione di nullità o inefficacia delle pattuizioni negoziali e lamentando la violazione del principio dell’onere della prova.

4. Si costituivano in giudizio T. e la società editoriale Le Torri proponendo appello incidentale.

5. La Corte d’Appello di Roma con sentenza pubblicata il 27 giugno 2013 rigettava l’appello principale e quello incidentale.

6. Avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione M.C. sulla base di dieci motivi. Resiste T.G. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Dalle risultanze processali emerge che il rapporto in essere tra le parti ruota intorno alla conclusione di accordi negoziali con i quali, al resistente T.G., è attribuito il ruolo di manager artistico tale intendendosi il soggetto che si occupa di gestire le attività commerciali e negoziali della carriera dell’artista, con lo scopo di valorizzarne la crescita professionale (ed economica).

2. Tra le attività del manager rientrano la promozione del repertorio, del nome e dell’immagine dell’artista in tutte le forme di utilizzazione economica e attraverso i mezzi di comunicazione, la ricerca di opportunità di partecipazione dell’artista a eventi, manifestazioni e programmi radiofonici e televisivi e di occasioni di sponsorizzazione, nonchè la consulenza sugli ingaggi.

3. Con i motivi di ricorso si denuncia: con il primo motivo M.C. deduce violazione dell’art. 1418, per mancanza dei requisiti indicati all’art. 1325, 1343 e 1346 c.c., riguardo alla scrittura privata del (OMISSIS), in relazione all’art. 360, n. 3 codice di rito. In particolare, deduce la mancanza dei requisiti essenziali del contratto, con particolare riferimento all’oggetto, i requisiti di possibilità, liceità e determinatezza e determinabilità, oltre alla causa del contratto, in quanto la scrittura non ha ad oggetto il diritto su un singolo servizio fotografico, ma il trasferimento del diritto soggettivo assoluto all’immagine a tempo indeterminato, consentendo al procuratore di utilizzare in maniera insindacabile tali immagini. Consistendo nel trasferimento ingiustificato per tempo indeterminato di un diritto personalissimo il contratto è nullo per violazione di norme imperative e per assenza stessa della causa.

4. La doglianza è destituita di fondamento, perchè, come evidenziato dai giudici di merito gli elementi essenziali del contratto del (OMISSIS), ed in particolare l’oggetto e la causa, trovano fondamento nella circostanza di fatto, non contestata, che il T. aveva effettuato un servizio fotografico in favore della M.. Questo spiegava la concessione dei diritti di sfruttamento economico dell’immagine, che erano in linea con il book fotografico predisposto da T. e con l’impegno di quest’ultimo finalizzato al lancio artistico della M.. Su quest’ultima, poi, non gravava alcun onere economico sulla base del primo contratto. Pertanto la causa del contratto era costituita dalla finalità, comune ad entrambi, di promuovere l’attività artistica della M., nell’ambito della quale rientrava l’attivazione delle sito Internet a nome della ricorrente e la promozione della sua immagine artistica, attraverso il servizio fotografico. La Corte territoriale facendo corretta applicazione delle regole ermeneutiche previste dagli artt. 1362 c.c. e ss. ha individuata la comune intenzione delle parti sulla parte sulla base del comportamento complessivo, precedente e successivo alla conclusione del contratto.

5. Con il secondo motivo, sempre con riferimento alla scrittura privata del (OMISSIS), la ricorrente deduce violazione degli artt. 1341 e 1469 bis e seguenti e violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, per trattamento illecito di dati personali, con riferimento all’art. 360, n. 3 codice di rito, atteso il carattere manifestamente vessatorio delle pattuizioni contrattuali che consentono la cessione in via esclusiva del diritto di immagine e l’utilizzo, in modo insindacabile, dello stesso. La mancata sottoscrizione specifica delle clausole non consente alla M. di esercitare un legittimo controllo sulla propria immagine. Sotto tale profilo la motivazione della Corte d’Appello che ha escluso che tali clausole rientrassero tra quelle tipizzate dalla legge risulta solo apparente.

6. La doglianza è infondata. Il disposto dell’art. 1469 bis, applicabile ai contratti del consumatore, non è riferibile alla fattispecie in esame in cui l’accordo aveva la finalità di consentire il lancio nel mondo della spettacolo della M. e quindi riguarda finalità professionali. In secondo luogo difetta il presupposto della predisposizione unilaterale dei due contratti poichè, come osservato dalla Corte territoriale, non vi è alcuna prova di tale circostanza che è stata espressamente contestata da T..

7. Non ricorre la violazione del codice della privacy poichè ai sensi degli artt. 23 e 24 è stata espressamente richiesta dall’interessata l’attività che oggi si contesta e il trattamento era necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale era parte l’interessata ( M.).

8. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 116 e 132 codice di rito, in relazione all’art. 360, n. 4 codice di rito, con conseguente nullità della sentenza, per omessa motivazione o motivazione apparente riguardo alla medesima scrittura del (OMISSIS), lamentando che la Corte territoriale con motivazione del tutto apparente aveva escluso l’indeterminatezza dell’oggetto, senza esaminare che questo non era determinabile anche sotto altri profili, con specifico riferimento ai limiti, alle modalità di utilizzo delle immagini, alle specifiche fotografie e ai destinatari ultimi dell’utilizzo senza, peraltro, rendere conto di tale utilizzo, come emerge dall’avverbio “insindacabilmente” contenuto nella scrittura.

9. Non ricorre il vizio di omessa motivazione o motivazione apparente, poichè la valutazione della Corte d’Appello è puntuale, individuando le prestazioni a carico di entrambe le parti. Rispettivamente, T. ottiene la concessione in esclusiva del diritto di ritrarre l’immagine fotografica e filmata di M.C. e l’obbligo di servirsene per favorire il lancio su riviste specifiche; la M. si obbliga a non concedere lo sfruttamento della immagine ad altri.

10. Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 2697 in relazione all’art. 360, n. 3 codice di rito e violazione delle norme di cui al punto precedente, con riferimento all’art. 360 codice di rito, nn. 4 e 5. La ricorrente precisa che la motivazione, secondo cui le prestazioni a carico di T. sarebbero sufficientemente specifiche perchè pongono i relativi oneri economici a carico di quest’ultimo, risulta apparente poichè la Corte territoriale non è in grado di fare riferimento a documenti dai quali si evincerebbero i presunti oneri economici, atteso che l’unica documentazione rilevante si riferisce alla società editoriale Le Torri, priva di legittimazione nel giudizio.

11. La censura è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perchè riguarda una valutazione esclusivamente in fatto degli elementi probatori che non può essere oggetti di sindacato di legittimità. Inoltre, perchè le spese si riferiscono ad attività successiva alla conclusione del secondo contratto, mentre per quello concluso nell’anno 2002 gli oneri facevano carico a T., per cui la censura non è specifica non cogliendo nel segno.

12. Con il quinto motivo la M., con riferimento alla scrittura delle (OMISSIS), cioè il contratto di cd manageriato, deduce violazione di artt. 1341, 1469 bis, 1713 e 1418 c.c. per mancanza dei requisiti essenziali e per violazione della L. n. 264 del 1949, art. 11 che vieta la mediazione nel collocamento del lavoro, nonchè della L. n. 8 del 1979, relativa al collocamento dei lavoratori dello spettacolo e del D.Lgs. n. 276 del 2003, in tema di somministrazione del lavoro e intermediazione di manodopera, con riferimento all’art. 360, n. 3 codice di rito. In particolare il T. era un soggetto non autorizzato e privo di posizione fiscale per il quale vige il divieto di interposizione privata nel collocamento delle prestazioni lavorative. Sotto altro profilo la clausola dell’art. 4, che consente al procuratore di agire in esclusiva, è priva di causa e si traduce sostanzialmente in una violazione del divieto di interposizione privata nel collocamento delle prestazioni lavorative poichè, di fatto, esclude la libertà dell’artista di poter scegliere i propri committenti e datori di lavoro. Sotto altro profilo difetta la causa, poichè il contratto determina una consistente limitazione della libertà contrattuale dell’artista, creando un monopolio di ogni attività di quest’ultima, con grave limitazione della libertà lavorativa. Sotto altro profilo la scrittura è stata predisposta in maniera unilaterale dal T. e le clausole vessatorie individuate dagli artt. 3, 4, 6 e 9 non sono state oggetto di specifica approvazione. Nello stesso modo la clausola 7, che prevede la determinazione unilaterale della durata del contratto in sei anni, è vessatoria.

13. Con il sesto motivo, con riferimento alla scrittura del (OMISSIS), deduce la violazione degli artt. 116 e 132 codice di rito con riferimento all’art. 360, n. 4, lamentando che la pronunzia della Corte territoriale si risolve in una mera adesione alle argomentazioni della sentenza di primo grado, sulla base di una motivazione solo apparente.

14. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per omogeneità di censure. I motivi sono destituiti di fondamento. Il contratto in oggetto prevedeva una serie di prestazioni diversificate, che ruotavano al profilo funzionale della centralità dell’assistenza professionale e del consiglio artistico nelle trattative e nei rapporti che l’artista avrebbe potuto avere con società televisive o terzi interessati allo sfruttamento delle prestazioni della ricorrente. Conseguentemente, non vi era alcuna limitazione all’attività della stessa, poichè il contratto prevedeva espressamente che T. doveva agire in accordo con la M. e che l’attività del procuratore doveva essere concordata con l’artista e autorizzata. T. era tenuto a svolgere attività di assistenza e consulenza e la M. aveva facoltà di condurre in proprio le trattative con le società e i soggetti interessati. Con l’unico limite rappresentato dal divieto, per la M., di avvalersi di altri procuratori.

15. Sotto altro profilo la L. n. 264 del 1949 è stata modificata dalla L. n. 608 del 1996, che trova diretta applicazione nel caso di specie, e che consente l’assunzione diretta dei lavoratori.

16. Quanto alla clausola di esclusiva, la stessa non può essere qualificata come vessatoria, poichè trova giustificazione nel rapporto sinallagmatico, in quanto l’attività del T. era stata richiesta dall’artista ed era strumentale all’indirizzo professionale nella costruzione della sua carriera. Tale clausola trova la propria giustificazione nella promozione dell’attività dell’artista nell’ambiente dello spettacolo, attraverso tutte le forme di propaganda previste dal settore e giustifica l’attribuzione della provvigione in favore del procuratore in caso di stipula diretta del contratto o a mezzo di terzi.

17. Nello stesso modo avendo i giudici di merito accertato l’insussistenza della prova dell’unilaterale predisposizione degli accordi, vengono superate le considerazioni relative alla vessatorietà della clausola penale e della durata dell’accordo.

18. Infine, le censure oggetto del sesto motivo sono ripetitive di quelle sopra illustrate e risultano assolutamente generiche, a fonte di una motivazione puntuale e corretta.

19. Con il settimo motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, n. 5 codice di rito e la violazione dell’art. 2697 c.c.con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce, in particolare, che delle dichiarazioni testimoniali sarebbe emerso l’inadempimento del T. rispetto agli obblighi contrattuali, con specifico riferimento alla partecipazione alla trasmissione “(OMISSIS)”. Nello stesso modo il mancato possesso dei contratti procacciati e negoziati attesterebbe l’inadempimento del contraente.

20. Con l’ottavo motivo (indicato erroneamente come nono) M.C. deduce violazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 360, n. 1 codice di rito e violazione degli artt. 116 e 132 codice di rito, in relazione all’art. 360, n. 4 stesso codice. Lamenta nuovamente che sulla base delle dichiarazioni testimoniali risulterebbe la prova dell’assenza della attività di procacciamento da parte del T., ritenendo superficiale l’attività della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto solo apparente e formale la contestazione della M. rispetto alle prestazioni poste in essere dal T.. Al contrario, dalla documentazione in atti non emergerebbero con chiarezza le attività poste in essere da T. in adempimento del proprio mandato.

21. I motivi sono inammissibili poichè hanno ad oggetto la valutazione della prova, sulla base di tutto il materiale istruttorio ed il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, che non può formare oggetto di sindacato da parte della Corte di legittimità.

22. Con il nono motivo (indicato come decimo) la M. deduce violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che il giudice di prime cure aveva determinato il danno in via equitativa, in completa assenza di elementi probatori, sulla base dell’assunto che qualsiasi incremento reddituale della M. dovesse ricondursi all’attività svolta dal T.. In particolare, il giudice di appello, in assenza di prove sull’attività posta in essere dal T. in adempimento del contratto, ha ritenuto di confermare la decisione del Tribunale sulla base dell’unico elemento costituito dalla documentazione fiscale prodotta in giudizio dalla M. con ciò consentendo alla controparte di percepire delle provvigioni indirette, espressione del monopolio esercitato sulla attività lavorativa della M..

23. La doglianza è infondata. La mancata produzione in giudizio dei documenti dei quali è stata ordinata l’esibizione può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell’art. 116 codice di rito (Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2009, Rv. 609676 – 01). Poichè è sufficiente che il giudice dia conto, come nel caso di specie, delle concrete ragioni poste a sostegno del processo logico in base al quale ha adottato il criterio equitativo, tale ragionamento non è censurabile in sede di legittimità, poichè espressione del potere discrezionale del giudice di merito.

24. In questo caso il Tribunale della Corte hanno valutato i documenti prodotti da T., hanno valutato l’omessa produzione da parte della M. dei compensi percepiti negli anni in oggetto e l’incremento reddituale derivante dalla documentazione fiscale.

25. Con il decimo motivo (indicato come undicesimo) la ricorrente deduce la violazione degli art. 116 e 132 codice di rito per l’omessa pronunzia del Tribunale sulla domanda riconvenzionale, ai sensi dell’art. 360, n. 4 codice di rito. La M. in primo grado aveva lamentato che controparte non le aveva mai corrisposto alcun compenso per la pubblicazione delle sue foto e aveva richiesto, a tal fine, alla somma di Euro 200.000. Sotto altro aspetto aveva dedotto che il T. aveva operato un illegittimo controllo sulla propria immagine sulla base del contratto del (OMISSIS) richiedendo a tal fine l’importo di Euro 100.000 ed analogo ulteriore importo a titolo di trattamento non autorizzato dei dati personali realizzato attraverso la registrazione del dominio internet (OMISSIS). Rispetto a tali domande il Tribunale avrebbe omesso di pronunziarsi e la Corte, sulla base di una motivazione di stile, ha confermato la decisione impugnata.

26. La censura è infondata poichè la decisione dei giudici di merito asseconda il condivisibile principio secondo cui l’accoglimento della domanda fondata sul medesimo presupposto della spiegata riconvenzionale impone il rigetto di quest’ultima. Ove venga impugnata la sentenza quanto al detto accoglimento, il rigetto della riconvenzionale non deve essere assoggettato ad impugnazione, in quanto, per effetto del nesso di dipendenza dall’accoglimento della domanda principale, la riforma o la cassazione della sentenza quanto a quest’ultimo estendono i loro effetti, a norma dell’art. 336 c.p.c., comma 1, al rigetto implicito della riconvenzionale (Sez. 3, Sentenza n. 7485 del 20/03/2008, Rv. 602160 – 01).

27. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 10.060,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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