Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8338 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 08/04/2010), n.8338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34960-2006 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA

92, (PALAZZO TETTAMANTI), presso lo studio dell’avvocato MASTROROSA

COSIMO DAMIANO FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PARATO

VINCENZO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LECCE/(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2525/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 12/12/2005 R.G.N. 968/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dinanzi al Tribunale – Giudice del lavoro di Lecce G.G. conveniva in giudizio l’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE di LECCE/(OMISSIS) (in acronimo AUSL LE/(OMISSIS)) – alle cui dipendenze prestava lavoro dal 1 gennaio 1992, in qualità di operatore tecnico con mansioni di cuoco ed inquadramento nel 5 livello retributivo funzionale – esponendo che con note del 10 maggio 2000 e del 9 giugno 2000 aveva ricevuto comunicazione di avere percepito indebitamente, sin dall’assunzione, l’indennità di qualificazione professionale ex art. 45 c.c.n.l. del 1 settembre 1995 nella misura intera di L. 93.000 mensili piuttosto che nell’importo di L. 20.000 mensili, effettivamente dovute e che, a seguito di nota dell’Azienda del 1 ottobre 2001, era stato disposto il recupero della somma complessiva di L. 7.300.000 con trattenuta di un quinto sullo stipendio mensile. Il ricorrente deduceva l’illegittimità dell’azione di recupero in quanto con il D.P.R. n. 384 del 1990, art. 40 alcune categorie di operatori tecnici, tra cui quella di sua appartenenza, erano state equiparate agli operatori tecnici coordinatori, con riconoscimento di tutte le indennità per questi previste dall’art. 45 del c.c.n.l. del 1 settembre 1995; assumeva, inoltre, che, in forza del principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa, dovevano dichiararsi irripetibili tutte le somme percepite, come nel caso di specie, dai dipendenti pubblici e destinate alla soddisfazione dei bisogni essenziali personali e familiari; chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata l’irripetibilità della somma pretesa e la condanna dell’Azienda alla restituzione di quelle parti della somma già recuperata mediante trattenute sullo stipendio mensile.

Si costituiva in giudizio l’AUSL LE/(OMISSIS) che impugnava integralmente la domanda attorea eccependo che erroneamente era stata corrisposta al ricorrente l’indennità prevista dal D.P.R. n. 384 del 1990, art. 50 comma 3 prima, e dall’art. 45, comma 2, lett. E del c.c.n.l. del 1 settembre 1995, successivamente, per gli operatori tecnici coordinatori, sebbene il G. non avesse mai ricoperto tale incarico.

L’adito Tribunale di Lecce – con sentenza del 15 luglio 2004 – rigettava il ricorso e – a seguito di impugnativa da parte del soccombente e ricostituitosi il contraddittorio – la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 12 dicembre 2005, rigettava l’appello compensando le spese del grado.

Per la cassazione di questa sentenza G.G. propone ricorso sostenuto da un unico complesso motivo.

L’intimata non ha spiegato attività difensiva, ancorchè ritualmente raggiunta dalla notificazione del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente – denunciando “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia” – censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale “liquidato la questione mediante il mero rinvio all’orientamento giurisprudenziale più ristrettivo in materia senza addentrarsi nella fattispecie concreta”, per cui – sempre secondo il ricorrente – la stessa Corte ha disatteso che “il principio del recupero, da parte della P.A. datrice di lavoro, delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, va contemperato con la valutazione specifica del possibile consolidamento, in capo ai percettori, di una legittima posizione soggettiva, in relazione sia al lungo decorso del tempo sia al complessivo esame della vicenda nel cui ambito s’inserisce il comportamento della P.A. stessa e dei percettori, comparando, da un lato, l’interesse pubblico alla ripetizione dell’indebito e, dall’altro, l’eventuale buona fede del percettore stesso, unitamente all’esame della di lui effettiva situazione di vita, ovvero della destinazione delle somme non dovute ai bisogni di vita suoi e della sua famiglia e l’eventuale incidenza della restituzione sui minimi di sussistenza del nucleo familiare”.

2 – Il ricorso come dianzi proposto non si appalesa fondato.

2/a – Per quanto concerne il primo profilo di censura – specificamente “per avere il giudice di appello omesso di considerare che il D.P.R. n. 384 del 1990, art. 50 aveva reinquadrato nel (OMISSIS) livello retributivo funzionale gli operatori tecnici già di (OMISSIS) livello attribuendo loro la stessa funzione retributiva degli operatori tecnici coordinatori” – è da premettere che la relativa questione non riguarda la questione concernente la ripartizione dell’onere probatorio nelle azioni di accertamento negativo promosse dall’interessato a contestazione della pretesa dell’ente di ripetere somme indebitamente corrisposte (su cui Cass. nn. 19587/2004, 2032/2006, 4612/2006 e, in senso difforme, Cass. nn. 28516/2008, 19762/2001; e, per dirimere tale contrasto, Cass. ord. n. 6328 del 16 marzo 2009).

Tanto premesso si rileva che – come esattamente ha motivato la Corte territoriale – la censura de qua si basa su errati presupposti poichè già il D.P.R. n. 384 del 1990, art. 50 aveva distinto, ai fini dell’indennità di incremento dell’efficienza dei servizi, la posizione dell’operatore tecnico, facente parte del personale di posizione funzionale corrispondente al (OMISSIS) livello retributivo da quella dell’operatore tecnico coordinatore, appartenente al V livello retributivo; con la precisazione che con il c.c.n.l. di categoria del 1 settembre 1995 la predetta indennità è stata soppressa e assorbita dall’indennità di qualificazione professionale e di valorizzazione delle responsabilità, mantenendo ferma la distinzione tra gli operatori tecnici, già di (OMISSIS) livello, reinquadrati dallo stesso c.c.n.l. nel (OMISSIS) livello retributivo (dell’art. 45, lett. B, punto 2), e gli operatori tecnici coordinatori, già di (OMISSIS) livello retributivo (dell’art. 45, lett. E). Aggiunge, poi, il Giudice di appello a definitiva conferma dell’infondatezza della pretesa del G. che “la indennità di qualificazione professionale spetta agli operatori tecnici appartenenti alle posizioni funzionali di (OMISSIS) livello retributivo (che è esattamente la posizione del G. nella misura limitata di L. 15.000, incrementata dall’1 luglio 1997 di L. 5.000 per effetto del D.P.C.M. 7 maggio 1996”.

Al riguardo non sussistono neppure i vizi di motivazione – che, secondo il ricorrente, inficerebbero la sentenza impugnata – atteso che il difetto di motivazione, nel senso d’insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, – come per le doglianze mosse nella specie dal ricorrente quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia – irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; -) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi – come, nella specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di Lecce – le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

2/b – Anche il secondo profilo di censura specificamente in merito alla asserita “irrepetibilità delle somme indebitamente percepite dal dipendente in buona fede non costituendo il recupero di dette somme un atto assolutamente vincolato per l’Amministrazione” – non è meritevole di accoglimento.

Infatti – come di recente ha statuito questa Corte – “in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell’indebito proposta da una amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora, risulti accertato che l’erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi” (Cass. n. 29926/2008).

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato condivide il cennato orientamento (in questo discostandosi dal precedente pregresso indirizzo richiamato dal ricorrente) statuendo in particolare che “il recupero di somme indebitamente corrisposte dalla P.A. a propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a carattere patrimoniale, non rinunciabile in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse alle quali sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate” (Cons. Stato, sez. 4, n. 290/2008; Cons. Stato ord. gen. n. 145/2007) e, ancora “il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti, dopo che sia stata accertata la mancanza di un titolo alla corresponsione delle relative somme e quindi l’esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo patrimoniale ex art. 2033 c.c. avente il carattere della doverosità” (Cons. Stato, sez. 5 n. 561/2008).

3 – In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da G.G. deve essere respinto.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione dato il mancato espletamento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA