Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8337 del 31/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21390-2014 proposto da:

C.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO CAMPAGNA unitamente all’avvocato MAURIZIO

LAMBERTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUISA CERVI unitamente all’avvocato SANTO DURELLI

giusta procura in calce al controricorso;

G.M., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato EFREM FRANCESCO RAINERO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 822/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 25 novembre 2008 G.F. proponeva opposizione davanti al Tribunale di Genova avverso il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo e relativo precetto notificatigli da C.A. per l’importo di Euro 48.447,27 esponendo quanto segue.

2. Con ricorso per decreto ingiuntivo C.A. aveva chiesto il saldo del corrispettivo preteso per lavori eseguiti nell’immobile dell’attore in opposizione, G.F. e di P.G. e ciò sulla base di un accertamento tecnico preventivo che aveva acclarato l’esecuzione dei lavori per complessivi Euro 214.483 e di una scrittura privata con la quale G.F. riconosceva di essere debitore delle somme richieste dall’appaltatore C.A., ancora dovutegli. G.F. si era opposto sostenendo che le somme erano dovute non da lui, ma dal condomino P.G. e che il consulente in sede di accertamento aveva errato i conteggi. L’opposizione veniva notificata anche a P.G., chiedendo l’accertamento della quota di sua spettanza. In via riconvenzionale G.F. chiedeva, sia ad C.A., che al terzo P.G., il rimborso delle somme pagate in eccedenza rispetto a quanto dovuto.

3. Costituitosi C.A. chiedeva la chiamata in causa di P.G. e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, spiegando domanda riconvenzionale verso G.F..

4. P.G., costituitosi, proponeva a sua volta domanda riconvenzionale verso C.A. per la condanna al pagamento della penale dovuta per il ritardo nel compimento delle opere.

5. Con sentenza del 9 marzo 2011 il Tribunale di Genova dichiarava improcedibile l’opposizione proposta da G.F. perchè iscritta a ruolo tardivamente e inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da C.A. verso G.F., non essendo consentito, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ampliare la domanda originaria dell’ingiungente, se non nei limiti previsti dall’art. 183, comma 5, nel testo vigente al tempo. Dichiarava, altresì, inammissibile la domanda rivolta da C.A. verso P.G. per il medesimo motivo e la domanda svolta dall’opponente G.F. verso il terzo chiamato P.G., non avendo richiesto al giudice la relativa autorizzazione alla chiamata. Dichiarava, invece, ammissibile la domanda riconvenzionale del terzo chiamato P.G. verso l’appaltatore C.A., domanda che riteneva fondata poichè i lavori erano terminati il 29 aprile 2004, mentre il termine di consegna era fissato per la data del 7 settembre 2003. Inoltre C.A. non aveva fornito la prova della non imputabilità del ritardo per il quale era stata pattuita una penale giornaliera di Euro 200. Aveva riconosciuto, però, solo la quota spettante al richiedente P.G., in quanto l’altro creditore, G.F., aveva rinunziato alla propria parte di penale.

6. Avverso tale sentenza proponeva appello G.F. con atto di citazione notificato il 14 aprile 2011.

7. Si costituiva C.A. chiedendo il rigetto dell’appello e spiegando appello incidentale. Anche P.G., costituitosi, spiegava appello incidentale.

8. Con sentenza pubblicata il 19 giugno 2014 la Corte d’Appello di Genova revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava C.A. a pagare in favore di G.F. la minore somma di Euro 2.015,55 e rigettava l’appello incidentale proposto da C.A. e P.G.. Condannava, altresì, C.A. a rifondere a G.F. le spese di primo e secondo grado e compensava quelle di secondo grado nei rapporti tra C.A. e P.G..

9. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione C.A. sulla base di sette motivi. Resistono P.G. e G.M., quale erede di F., con separati controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.

2. Con i motivi di ricorso si denuncia: con il primo motivo di ricorso C.A. lamenta la violazione degli artt. 112 e 132 codice di rito, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 e infine dell’art. 111 Cost. atteso che il giudice deve rispettare le regole del processo di rito e porre, quali premesse logiche della decisione, le norme di diritto applicabili ed osservare il giusto processo.

3. Il motivo è inammissibile poichè solo apparentemente sono individuate le norme violate e non vi è alcun riferimento ai concreti principi che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare.

4. Il motivo è, altresì, inammissibile poichè c’è una commistione di ipotesi previste dalle diverse fattispecie disciplinate dall’art. 360 codice di rito, in particolare con riferimento ai nn. 3, 4 e 5. Come è noto, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel casi di specie, anche l’ipotesi di cui al n. 4), non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790). La doglianza è, comunque, manifestamente infondata, non ricorrendo i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto, alla fattispecie in esame, trova applicazione la norma d’interpretazione autentica dettata dalla legge 29 dicembre 2011, n. 218 che, ha stabilito che nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l’art. 165 codice di rito si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario. Nel caso di specie l’opponente ha assegnato un termine ordinario per cui, come rilevato dalla Corte territoriale, il termine per l’iscrizione a ruolo era quello ordinario di 10 giorni. Non vi sono dubbi che il procedimento, definito in primo grado con sentenza del 9 marzo 2011, impugnata con appello notificato il 12 aprile 2011, era pendente alla data di entrata in vigore della legge interpretativa.

5. In ogni caso il principio di diritto contenuto nella citata decisione a Sezioni Unite di questa Corte, n. 19246 del 9 settembre 2010 (cd overrulling) trova applicazione soltanto per i giudizi instaurati dopo quella data, mentre per quelli precedenti si applicava il consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente, ai sensi dell’art. 645, comma 2 codice di rito, consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall’art. 163 bis codice di rito, anche se involontaria, con la conseguenza che la tardiva costituzione dell’opponente è equiparata alla mancata costituzione, determinando la improcedibilità dell’opposizione. Fattispecie non ricorrente nel caso di specie.

6. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 e 132 codice di rito, con riferimento all’art. 360, nn. 3, 4 e 5 e, infine, dell’art. 111 Cost., contestando la conclusione cui era pervenuta la Corte territoriale secondo cui G.F. aveva versato somme superiori a quelle dovute sulla base delle valutazioni espresse dal consulente in sede di accertamento tecnico, sostenendo che con la dichiarazione del 22 luglio 2004, con la quale G.F. dichiarava di non aver alcun rilievo da sollevare nei confronti di C.A., non sarebbe stato possibile ottenere una riduzione dell’importo corrisposto.

7. Il motivo è inammissibile poichè vi è sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, perchè non si comprende quale sia la censura mossa alla decisione in secondo grado e quali siano i motivi posti a fondamento del ricorso e le norme violate essendo evidente che, sulla base della stessa consulenza tecnica utilizzata dal creditore in sede monitoria era emerso il pagamento da parte di G.F. di somme ulteriori rispetto a quelle spettanti ed essendo chiaro che il riconoscimento di assenza di vizi non può arrivare ad essere qualificato come rinunzia alla restituzione delle somme indebitamente versate.

8. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione delle norme oggetto dei precedenti motivi (degli artt. 112 e 132 codice di rito, con riferimento all’art. 360, nn. 3, 4 e 5 e infine dell’art. 111 Cost.) sulla base delle medesime premesse astratte e generiche rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’Appello, la domanda riconvenzionale spiegata da C.A. era ammissibile e lineare, mentre la consulenza tecnica richiesta non era esplorativa.

9. Il motivo è inammissibile per quanto già in precedenza evidenziato (commistione di motivi di impugnazione, mancata indicazione delle norme di diritto violate, assoluta mancanza di chiarezza nell’individuazione delle argomentazioni poste a sostegno del motivo di impugnazione). Inoltre, non vengono indicate le lacune argomentative, nè l’illogicità consistente nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, nè i punti inficiati da mancanza di coerenza logica.

10. Infine, il motivo è inammissibile perchè C. sostiene che la motivazione della Corte sarebbe contraddetta da specifica documentazione (il riconoscimento operato da G.F., l’esistenza di elaborati tecnici, i risultati della consulenza, i contenuti narrativi della lodo arbitrale) richiedendo alla Corte di legittimità una valutazione in fatto assolutamente inibita a questo giudice.

11. Con il quarto motivo C.A. lamenta la violazione delle norme oggetto dei precedenti motivi, sulla base delle medesime generiche astratte considerazioni rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, la domanda riconvenzionale di P.G. proposta nei confronti di C.A. avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, così come affermato dal Tribunale. Infatti, P.G. era stato evocato in giudizio senza preventiva autorizzazione del giudice, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al quale era estraneo e perchè P.G., ancorchè evocato in giudizio direttamente da G.F., avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione prima di estendere le proprie domande nei confronti di C.A.. Infine P.G. non avrebbe dovuto limitarsi a richiamare il contenuto della comparsa di costituzione, ma avrebbe dovuto formulare nuovamente le proprie domande.

12. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni dei motivi precedenti. In ogni caso, la questione è irrilevante, perchè P.G. è stato evocato in giudizio dallo stesso C.A. ed ha reiterato l’intero contenuto della comparsa di risposta del 20 febbraio 2009. Pertanto, la questione relativa alla ritualità della chiamata del terzo operata da G.F. nei confronti di P.G., senza l’autorizzazione del giudice, diventa irrilevante.

13. Con il quinto motivo lamenta la violazione delle medesime norme oggetto dei precedenti motivi sulla base delle generiche ed astratte ragioni. In particolare, secondo il ricorrente, la dichiarazione confessoria resa da G.F. sarebbe vincolante anche nei confronti di P.G. poichè assume nei rapporti tra G.F. e C.A. il valore di confessione, mentre nei rapporti tra P.G. e C.A., quello di dichiarazione resa da un testimone ed, inoltre, non sarebbe stata contestata, ai sensi degli artt. 214 e segg. codice di rito, da P.G..

14. Il motivo è inammissibile per quanto già esposto in precedenza e la tesi sostenuta dal ricorrente è destituita di ogni fondamento giuridico.

15. Con il sesto motivo lamenta la violazione delle medesime disposizioni con le stesse modalità deducendo che, a dispetto di un ammontare di esborsi di assoluta rilevanza che sarebbero stati documentati, la Corte territoriale ha affermato che C.A. deve ritenersi soccombente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

16. Il motivo è inammissibile per le numerose ragioni comuni agli altri motivi di impugnazione, oltre che per il fatto che la valutazione del materiale probatorio è rimessa esclusivamente al giudice di merito e non può essere censurata in sede di legittimità.

17. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione delle medesime disposizioni oggetto dei precedenti motivi di doglianza, censurando genericamente la pronunzia della Corte territoriale relativa alla regolamentazione delle spese di lite, in primo e secondo grado, anche con riferimento a quelle della fase di accertamento tecnico preventivo.

18. Il motivo è inammissibile in quanto non sussistono e non vengono indicate lacune argomentative, nè illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, nè i punti inficiati da mancanza di coerenza logica. Il ricorrente, anche sotto tale profilo, omette del tutto di indicare le norme violate e di individuare i principi che la Corte territoriale avrebbe dovuto osservare.

19. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidandole in favore di ogni controricorrente, in Euro 2.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA