Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8336 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18159-2014 proposto da:

C. GROUP SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore (Presidente del C.d.A.) C.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA, 40, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE ALLEGRA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ARTURO AMORE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RIALTI SRL;

– intimata –

Nonchè da:

RIALTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

D.T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO PIERO ZOPPOLATO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO PRETI giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C. GROUP SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore (Presidente del C.d.A.) C.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA, 40, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE ALLEGRA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ARTURO AMORE giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2241/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato GIUSEPPE ALLEGRA;

udito l’Avvocato PAOLO MARINI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa dal Tribunale di Varese in data 21 giugno 2011 il giudice monocratico rigettava la domanda con la quale C. Group s.r.l. aveva chiesto la condanna di Rialti s.r.l. al pagamento della somma di Euro 45.800 a titolo di corrispettivo dovutole per prestazioni di trasporto, oggetto di una convenzione tariffaria sottoscritta il 23 marzo 2004, non eseguite per fatto imputabile alla controparte. Il contratto prevedeva l’impegno della società Rialti a commissionare alla società C. Group una serie di trasporti giornalieri su tratte prestabilite e per eseguire tale prestazione la società C. Group s.r.l. aveva inutilmente tenuto a disposizione un numero adeguato di mezzi.

1. Il Tribunale aveva qualificato l’azione proposta come di esatto adempimento per cui non era configurabile il diritto ad ottenere il corrispettivo sul presupposto pacifico della mancata esecuzione delle prestazioni e aveva escluso che fosse stata proposta anche una domanda risarcitoria.

2. Avverso tale decisione proponeva appello C. Group s.r.l. deducendo di avere proposto, in via subordinata, domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e, in via ancora più gradata, domanda di danni a titolo extracontrattuale.

3. L’appellata Rialti s.r.l. spiegava appello incidentale censurando la compensazione integrale delle spese di lite nonostante la soccombenza di C. Group S.r.l.

4. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 30 maggio 2013, qualificava la domanda come richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, rigettandola nel merito, per difetto di prova del pregiudizio e rigettando la richiesta di risarcimento del danno da fatto illecito. In considerazione della fondatezza sostanziale della pretesa e della carenza riscontrata nell’iniziativa processuale, rigettava l’appello incidentale volto ad ottenere la condanna di C. Group s.r.l. al pagamento delle spese di lite di primo grado condannando, comunque, l’appellante principale al pagamento di quelle del giudizio di appello.

5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C. Group s.r.l. sulla base di quattro motivi.

6. Resiste Rialti s.r.l. con controricorso e propone ricorso incidentale avverso il rigetto dell’appello incidentale spiegato in punto di spese di lite.

7. C. Group s.r.l. deposita memorie difensive di replica al controricorso. Rialti s.r.l. deposita memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con i motivi di ricorso si denuncia: con il primo motivo la C. Group s.r.l. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1362, 1363, 1366, 1367, 1373, 1458, 1678, 1683, 2043, 2056, 1226, 1223, 1224, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 112, 115 e 116 codice di rito per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. In particolare la ricorrente ribadisce che la domanda principale formulata aveva ad oggetto la richiesta di condanna di Rialti s.r.l. al pagamento del corrispettivo per mancato affidamento dei servizi di trasporto garantiti dalla ricorrente giornalmente e che, pur in presenza di una disdetta dal contratto, la domanda di adempimento contrattuale non avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile. Aggiunge che la Corte territoriale avrebbe violato i criteri di ermeneutica contrattuale deducendo che, sulla base di tutta l’attività istruttoria espletata, dei risultati delle prove testimoniali e della documentazione in atti, doveva ritenersi provato che la società Rialti s.r.l. aveva tenuto a disposizione veicoli e mezzi per l’esecuzione del contratto.

4. Con il secondo motivo C. Group s.r.l. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1362, 1363, 1366, 1367, 1373, 1458, 1678, 1683, 2043, 2056, 1226, 1223, 1224, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 112, 115 e 116 codice di rito, nonchè del D.L. n. 112 del 2008, art. 83 bis sempre sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5 codice di rito.

5. Sostiene la ricorrente, ammettendo di avere proposto una azione risarcitoria, di avere fornito elementi utili per la quantificazione del danno, avendo acquistato veicoli speciali, essendosi iscritta nell’albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e potendosi utilizzare il corrispettivo pattuito dalle parti come parametro di riferimento per la determinazione del risarcimento del danno contrattuale. Inoltre i chilometri percorsi sarebbero agevolmente ricavabili da un sito Internet e i costi minimi di esercizio dell’impresa ricavabili dalla normativa di settore, alla quale erano applicabili le tariffe di trasporto “a forcella”. Anche in questo caso i costi minimi di trasporto previsti dal D.L. n. 112 del 2008 potrebbero essere utilizzati come parametro di riferimento.

6.1 motivi possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione delle questioni. I motivi sono inammissibili per una pluralità di ragioni. In primo luogo poichè il vizio di motivazione non è più deducibile in questa sede dopo la riforma dell’art. 360, n. 5 codice di rito, applicabile al caso di specie atteso che la sentenza impugnata è stata depositata nel 2013. Ai sensi del nuovo testo normativo la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare il fatto storico il cui esame è stato omesso, il dato testuale o extra testuale, da cui risulti l’esistenza, il come e il quando tale fatto è stato oggetto di discussione tra le parti e la decisività dello stesso (Cassazione, Sezioni Unite, 22 settembre 2014 n. 19881).

7. In secondo luogo difetta di specificità, poichè il primo motivo non coglie nel segno, essendo pacifico che la tesi è contraria all’interesse della ricorrente poichè nell’ipotesi di azione di esatto adempimento certamente, come osservato dal Tribunale, la ricorrente non avrebbe avuto diritto di conseguire il corrispettivo contrattuale; inoltre, in virtù del principio electa una via non datur recursus ad alteram l’intervenuta disdetta del contratto non avrebbe consentito di proporre una azione di adempimento, ma soltanto quella di risoluzione per inadempimento.

8. Infine, entrambi i motivi sono inammissibili poichè si richiede alla Corte di Cassazione di rivalutare tutto il materiale probatorio e la valenza e il contenuto delle dichiarazioni testimoniali riportate soltanto per brevi stralci, in particolare il secondo motivo riguarda solo questioni in fatto.

9. Con il terzo motivo la C. Group s.r.l. lamenta la violazione delle norme oggetto di precedenti motivi nonchè omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio, quale vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si censura la parte della decisione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrata la misura del danno, per carenza di allegazione delle mancate spese e dei costi sostenuti. In sostanza, il danno avrebbe dovuto essere dedotto quale differenza tra i mancati ricavi e i minori costi e dimostrato sulla base di tutti gli oneri di esercizio dell’impresa di trasporto.

10. Sostiene la ricorrente, al contrario, che le risultanze processuali consentivano di determinare i costi di esercizio dell’impresa poichè in parte determinati dalla legge, in parte risultanti dalle dichiarazioni testimoniali relative alla convenzione tariffaria e alla circostanza che i mezzi erano inutilmente rimasti fermi.

11. Il motivo è inammissibile per quanto già detto (vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5); per il resto si richiede alla Corte di legittimità di riesaminare circostanze squisitamente in fatto e rivalutare tutto il materiale probatorio sul presupposto, peraltro non contestato, che la prova a carico della società avrebbe dovuto riguardare, innanzitutto, l’allegazione del danno risarcibile quale differenza tra mancati ricavi e costi minori e, in secondo luogo, la dimostrazione specifica dei costi di esercizio dell’impresa che, in maniera manifestamente infondata, si assume ricavabili da parte della Corte territoriale sulla base degli elementi acquisiti, che consentirebbero di ricostruire agevolmente gli oneri complessivi che la società avrebbe dovuto sopportare nell’ipotesi di fisiologica esecuzione del contratto. E’ evidente che si tratta di valutazioni assolutamente incompatibili con il sindacato di legittimità di questa Corte.

12. In via subordinata la C. Group s.r.l. “reitera la domanda di adempimento in domanda di risoluzione del contratto, con conseguente domanda di condanna della Rialti s.r.l. al risarcimento dei danni da inadempimento”. La ricorrente ribadisce, peraltro come già formulato con il primo motivo, di avere proposto un’azione di esatto adempimento, precisando che la società Rialti s.r.l. era onerata della prova del fatto estintivo della pretesa della ricorrente, costituito dall’avvenuto adempimento.

13. La questione è superata dai rilievi oggetto del primo motivo.

14. Con ricorso incidentale la società Rialti s.r.l. lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte, incorrendo in violazione di legge e con motivazione illogica, ha rigettato l’appello incidentale con riferimento alla regolamentazione delle spese.

15. I ricorso incidentale è tardivo. Ai fini della verifica della tempestiva notifica del controricorso e del ricorso incidentale, da compiersi ex art. 370 c.p.c. nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, che, a propria volta e ai sensi dell’art. 369 c.p.c., deve avvenire nei venti giorni dalla sua ultima notificazione, il momento perfezionativo di quest’ultima s’identifica con la ricezione dell’atto da parte del destinatario. (Sez. 3, Sentenza n. 24639 del 03/12/2015, Rv. 638042 – 01). Pertanto va notificato entro il termine di 40 giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione del ricorso principale. Nel caso di specie il ricorso è stato inviato il giorno 3 luglio 2014 e ricevuto l’11 luglio 2014 e aggiungendo 40 giorni ed il termine di sospensione di 45 giorni, si perviene alla data del 27 settembre 2014, mentre il ricorso incidentale e relativo controricorso sono stati inviati il 27 ottobre 2014.

16. Ne consegue che il ricorso principale e quello incidentale devono essere dichiarati inammissibili. Le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate attesa la reciproca soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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