Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8336 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 29/04/2020), n.8336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Mar – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet To – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16745-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MORIGI ROTTAMI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– Intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna (CTR), depositata il 16 maggio 2011,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.

Fatto

RILEVATO

Che:

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (CTR), n. 46/8/11, depositata il 16 maggio 2011, di rigetto dell’appello incidentale da essa proposto avverso la sentenza di primo grado n. 3020/10 che, in accoglimento del ricorso proposto da Morigi Rottami Srl in liquidazione, aveva annullato l’avviso di accertamento relativamente alla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti (riportata nel rilievo n. 3 dell’accertamento) per Iva, Ires e Irap 2005;

– il giudice di appello: – riteneva che il contribuente avesse dimostrato che le fatture relative a prestazioni pubblicitarie emesse dalla società Supermoto Zero Cinque erano state effettivamente poste in essere; – evidenziava quali idonei riscontri a detto convincimento: contratto pubblicitario, calendario degli eventi, indicazione della pubblicità e delle immagini relative agli eventi (ritenendo, tuttavia, alcune foto oggetto di “rielaborazione”), gadget pubblicitari con il logo della contribuente; riteneva irrilevante la circostanza che l’attività di sponsorizzazione era stata realizzata dallo stesso soggetto ( V.D.), iscritto ad altra attività commerciale;

– il ricorso è affidato ad un motivo; il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia “insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”;

– rileva che il giudice aveva emesso una sentenza insufficiente in relazione alla valutazione della prova non avendo considerato che: – la documentazione prodotta dalla contribuente non era in grado di giustificare una sponsorizzazione di Euro 320.000 in due anni da parte di una ditta (Super Moto Zero Cinque) riconducibile ad un soggetto ( V.D.) il quale, con la stessa partita Iva, svolgeva attività di “organizzazione promozione eventi sportivi” (mai dichiarata al Fisco), e di “fabbricazione per refrigerazione”, con sede, presso la propria abitazione, priva di insegne e di altre indicazioni; – la ditta non aveva effettuato dichiarazioni dei redditi e Iva; – era priva di dipendenti o collaboratori;

– la censura è fondata; va ribadito che: “In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili” (Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015, Rv. 634233 – 01); è superfluo precisare, trattandosi di principi generali in tema di prova, che la prova dell’inesistenza delle operazioni può ben consistere in presunzioni semplici, poichè la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 9108 del 2012, cit.); pertanto, nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una “cartiera”) e a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate; quest’ultima prova non potrà consistere, però, per quanto detto sopra, nella esibizione della fattura, nè nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (tra le altre, Cass. nn. 15228 del 2001, 12802 del 2011);

– nel caso di specie, la decisione impugnata non si è attenuta ai principi sopra enunciati, in quanto la CTR non ha soppesato adeguatamente nella sua motivazione la presenza o meno di chiari, precisi e concordanti elementi di prova, evincibili dall’avviso di accertamento e non superati dalla contribuente; in particolare, come si legge nell’avviso di accertamento riportato nel ricorso, quanto alle fatture emesse nel 2005 dalla Super Moto Zero Cinque, non è in contestazione, che questa ditta: a) ha utilizzato la stessa partita Iva per due distinte attività, b) era priva di una struttura operativa, c) aveva omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi ed Iva e di effettuare i versamenti delle imposte nel periodo di imposta che rileva, d) l’attività svolta era diversa da quella riportata nelle fatture, dalle quali si ricavava anche la genericità delle prestazioni, e) significativamente, è la stessa sentenza che attesta che le fotografie prodotte erano opera di “rielaborazione” (cioè, fotomontaggio), senza poi trarre da questa constatazione le dovute conseguenze sul piano dell’effettività delle prestazioni;

– orbene, la CTR ha omesso di confrontarsi con tali elementi che costituiscono contestazione specifica dell’attendibilità delle prestazioni riportate nelle fatture contestate dall’Amministrazione, cosicchè, la mancata considerazione di tali elementi di prova impone una rimeditazione del merito della decisione;

– la sentenza impugnata dev’essere conseguentemente cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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