Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8335 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 29/04/2020), n.8335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15760-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MARMI SAN GIOVANNI SRL;

– intimato –

Nonchè da:

MARMI SAN GIOVANNI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE RUTIGLIANO;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 113/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

della Puglia, sez. Foggia, depositata il 19/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con sentenza n. 113/26/11, depositata il 19 maggio 2011, non notificata, la CTR delle Puglie, sezione staccata di Foggia, accoglieva in parte l’appello proposto da M.S.G. Marmi San Giovanni s.a.s., poi fusa con la Marmi San Giovanni s.r.l., nei confronti dell’agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Foggia, che aveva rigettato i ricorsi riuniti della contribuente avverso il diniego di condono IVA-ILOR per l’anno 1999 ed il conseguente avviso di accertamento;

– il giudice di appello disattendeva le doglianze della contribuente: quanto a quella relativa alla omessa notifica del PVC, rilevava la legittimità del diniego del condono in quanto la consegna del PVC al soggetto contribuente equivaleva a notifica dello stesso ed impediva il perfezionamento del condono; quanto all’accertamento, ne riteneva la fondatezza “in quanto basato sulle irregolarità analiticamente contestate”;

– disponeva, invece, l’abbandono delle sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, “stante le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma”;

– avverso questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso e ricorso incidentale articolato con tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo, l’agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: osserva che le sanzioni erano dovute quale conseguenza del riconoscimento del tributo dovuto e che la CTR aveva omesso di enunciare le ragioni per cui sussistevano obiettive incertezze sulla portata e sulla applicazione della norma;

– con il secondo motivo di ricorso, l’agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio inammissibile la richiesta di non applicazione delle sanzioni perchè formulata dalla contribuente, per la prima volta, in sede di appello;

– con il primo motivo di ricorso incidentale, la contribuente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, denuncia violazione e falsa applicazione del testo unico n. 917 del 1986, art. 5, in relazione all’art. 102 c.p.c., litisconsorzio necessario, nullità dell’atto per omessa comunicazione del procedimento successivo – violazione ex artt. 3 e 24 Cost., non essendo stato integro il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci della medesima, in relazione al processo verbale di constatazione e/o all’accertamento derivante da quello espletato nei confronti della società, che aveva portato alla rideterminazione dei redditi dei soci in forza del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1;

– con il secondo motivo di ricorso incidentale, la contribuente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 5, denuncia omesso, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e della L. n. 156 del 2005, – art. 112 c.p.c.: assume che l’ufficio finanziario era incorso in decadenza perchè avrebbe dovuto richiedere le imposte non versate con cartella ex art. 36 bis, da notificarsi entro il 31/12/2005;

– con il terzo motivo di ricorso incidentale, la contribuente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 5, denuncia violazione o falsa applicazione del D.L. n. 567 del 1994, art. 1, e dell’art. 137 c.c. e seguenti, – art. 12 disp. gen.: ribadisce che il processo verbale di constatazione doveva essere oggetto di notifica e non di consegna;

– per esigenze di ordine logico deve procedersi all’esame del ricorso incidentale la cui fondatezza preclude l’esame di quello dell’agenzia;

– il primo motivo è fondato: la giurisprudenza consolidata di questa Corte riconosce la sussistenza del litisconsorzio necessario sostanziale tra società di persone e soci in relazione ad accertamento, che è unico, del maggior reddito computato al socio del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, in ragione del maggior reddito accertato in capo alla società, ove non sussistano ragioni personali inerenti al socio; secondo l’orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario; conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio; ciò premesso, atteso che nel periodo d’imposta oggetto di accertamento la contribuente rivestiva la forma di società di persone (s.a.), essendo la fusione intervenuta in epoca successiva, la sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perchè ciascuna resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass. sez. unite 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte si vedano Cass. sez. 5, 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass. sez. 6-5, ord. 28 novembre 2014, n. 25300; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2016, n. 7789; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1472 del 2018); i restanti motivi sono assorbiti;

– la sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, (Ndr: testo originale non comprensibile) con rinvio al giudice di primo grado (CTP di Foggia), dinanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara la nullità della sentenza di primo grado e rinvia la controversia alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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