Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8335 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5167-2017 proposto da:

DA. IMPIANTI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato ALESSANDRO DAGNINO, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LAMEZIA TERME, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dagli Avvocati CATERINA FLORA

RESTUCCIA, SALVATORE LEONE e FRANCESCO CARNOVALE SCALZO giusta

procura speciale estesa a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2037/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 14/7/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Da. Impianti S.p.A. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva respinto l’impugnazione proposta avverso la sentenza n. 409/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, che aveva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU 2006 di aree scoperte “operative” relativamente ad impianto industriale di trattamento rifiuti sito nel Comune di Lamezia Terme;

il Comune resiste con controricorso;

la contribuente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo mezzo si denuncia error in procedendo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 68, Regolamento Comunale Tarsu di Lamezia Terme, art. 8, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184, art. 115 c.p.c.) nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, e si lamenta che la CTR abbia decretato l’inammissibilità, in quanto nuovi, dei motivi di appello relativi alla mancata tassazione limitata ad un solo fabbricato di mq 370 destinato ad uffici e servizi del personale, e che abbia comunque altresì affermato che la contribuente non aveva dato prova della sussistenza delle condizioni legittimanti eventuali esclusioni, riduzioni o esenzioni della TARSU, senza procedere ad alcun accertamento, in fatto, in merito all’inidoneità del sito industriale in questione a produrre rifiuti solidi urbani;

1.2. con il secondo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 7 Regolamento Comunale TARSU di Lamezia Terme) avendo la CTR erroneamente ritenuto assoggettabile a tassazione l’impianto industriale sebbene non risultasse censito al N.C.E.U. (nuovo Catasto edilizio urbano);

1.3. con il terzo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 212 del 2000, art. 7) e si lamenta che la CTR abbia erroneamente respinto la doglianza della contribuente circa la mancata allegazione, all’atto impositivo, della delibera relativa alla determinazione delle tariffe per la riscossione dell’imposta TARSU nonchè delle planimetrie e descrizioni dei confini e delle caratteristiche degli immobili ed opifici sui quali era stata applicata l’imposta;

1.4. con riguardo alla doglianza circa l’inammissibilità delle dedotte censure alla sentenza di primo grado in quanto motivi nuovi, la Corte rileva che, come risulta dalla sentenza della CTR, la contribuente aveva, in primo grado, anche eccepito la Mancanza dei presupposti per l’assoggettamento a TARSU dell’area in questione, eccezion fatta per un fabbricato destinato a uffici e servizi del personale, produttivo di rifiuti urbani, producendo allo scopo anche relative perizie tecniche ed elenco descrittivo dei manufatti;

1.6. la censura è tuttavia inammissibile in quanto la CTR ha altresì affermato che “in ogni caso nessuna prova…(era)… stata offerta dalla appellante circa la sussistenza delle condizioni legittimanti eventuali esclusioni, riduzioni o esenzioni dalla TARSU”;

1.7. la doglianza sul punto, in quanto sovrabbondante, non è quindi idonea, in sè, a modificare l’esito della decisione, basata su ulteriore ratio di rigetto nel merito delle pretese della contribuente

1.8. quanto alle rimanenti censure esposte con il primo motivo di ricorso, va evidenziato che la TARSU è dovuta, a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 (applicabile ratione temporis), per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, ma tali esclusioni non sono automatiche, perchè ponendo la norma una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (cfr. Cass. nn. 31460/2019, 18316/2004, 19459/2003);

1.9. la CTR, nella sentenza impugnata, ha quindi correttamente affermato che la contribuente non aveva “fornito la prova di avere presentato al Comune domande di riduzione ovvero detàssazione dei rifiuti prodotti dall’attività dell’impianto di smaltimento dei rifiuti, nè che l’Ufficio Tributi…(aveva)… valutato la sussistenza dei presupposti per la concessione della detassazione dei rifiuti prodotti dall’impianto lametino in relazione sia alla natura delle attività svolte dalla Da. sia alla verifica della natura, qualità e quantità dei rifiuti prodotti dall’impianto”;

1.10. l’esame dell’art. 62 cit. mostra l’univoca volontà legislativa di subordinare in applicazione delle specifiche previsioni surrichiamate alla presentazione di apposita denunzia da parte del contribuente e non gia alla mera esistenza di una situazione di fatto conforme ad una delle previsioni normative per cui deve dedursi che la presentazione della opportuna denunzia costituisca una conditio sine qua non per escludere dalla tassazione le aree o le superfici improduttive di rifiuti ovvero per ottenere le riduzioni di superfici e tariffarie considerate dall’art. 66, e tale disposizione trova, peraltro, il suo fondamento logico nel rilievo che in base al ripetuto D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, il Comune, tenuto conto del prescelto “rapporto di copertura del costo”, è tenuto a commisurare la tassa in questione “alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento” (comma 1) ed a determinare “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea…secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”, ovverosia a mantenere un equilibrio economico tra tassa e costo del servizio;

1.11. la decisione impugnata ha fatto pertanto corretta applicazione della normativa indicata, dovendo confermarsi il principio, in difetto di prova contraria da parte della contribuente nella fattispecie in esame, secondo cui, essendo la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta (art. 62, comma 1) unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte “a qualsiasi uso adibiti” ed avendo quest’ ultima previsione legislativa carattere generale, le deroghe indicate nello stesso art. 62, comma 2- costituite, in sostanza, dall’accertamento dell’oggettiva incapacità, per gli specifici motivi indicati dalla norma (“loro natura” o “particolare uso” ovvero “non utilizzabilità”), delle aree e/o dei locali a “produrre rifiuti” – non sono automatiche ma devono essere di volta in volta dedotte (“nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”) e accertate (“debitamente riscontrate”) con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione;

1.12. le suddette censure relative al primo motivo di ricorso vanno quindi respinte;

2.1. le rimanenti censure vanno parimenti disattese;

– 2.2. la CTR ha dato atto, infatti, che “a fronte dell’inerzia della ricorrente alla quale era stata inviata comunicazione preventiva di ogni utile documentazione riguardo la situazione catastale dei beni ed alla quale nessuna risposta era stata fornita dall’interessata” il Comune aveva “supplito… facendo ricorso ai controlli incrociati fra i dati posseduti dagli uffici e i dati catastali ICI”;

2.3. trattasi, dunque, con riguardo all’iscrizione in catasto dell’impianto sottoposto a tassazione, di valutazioni di merito correttamente motivate, quindi non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità, non avendo peraltro la contribuente dedotto alcuna circostanza obiettiva, acquisita alla causa mediante prova scritta, idonea a confutare il giudizio espresso dalla CTR anche mediante richiamo ai dati catastali relativi all’imposta ICI applicata al fabbricato in questione;

3.1. il terzo motivo è parimenti infondato atteso che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 2 (nel testo vigente ratione temporis) obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, nè, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (cfr. Cass. nn. 22470/2019, 24267/2011);

3.2. va inoltre evidenziato, sulla base di principi estensibili in via generale a tutte le imposte comunali, che le delibere comunali relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (cfr. Cass. nn. 8152/2018, 3551/2005, 9601/2012);

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto;

5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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