Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8335 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 07/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29038-2006 proposto da:

S.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI

GINA, rappresentato e difeso dall’avvocato MENICACCI STEFANO giusta

delega a margine del ricorso;

LIGURIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo

Direttore Centrale e legale rappresentante S.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AMERICO CAPPONI 16, presso

lo studio dell’avvocato GIORGINI AURELIO, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4420/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 19/9/2005, depositata il 18/10/2005, R.G.N.

4805/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato AURELIO GIORGINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.N. propone, formulando quesiti, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4420/05, pubbl. il 18.10.05, con la quale, in rigetto del suo appello, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Roma n. 18553 del 10.5.02, di reiezione di una sua domanda intesa ad ottenere la condanna di A.R. – e della Liguria ass.ni spa – al risarcimento dei danni da lui patiti per effetto di un’esecuzione mobiliare ingiustamente intentata o proseguita dall’ A. nei suoi confronti.

2. In particolare, A.R. ha intentato una procedura esecutiva mobiliare (n. 50221/97 r.g.e. Trib. Roma) contro S. N. con pignoramento del (OMISSIS) e per un credito di L. 3.259.680, fondandola sulla sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7211/97: ma quest’ultima è stata travolta con sentenza in grado di appello del Tribunale di Roma (n. 16040/98) in data 13.10.98;

tuttavia, la procedura esecutiva è proseguita, tanto che in essa è poi stata fissata la vendita con decreto 13.1.99 del g.e. e lo stesso S. ha dovuto effettuare tre versamenti di L. 800.000 cadauno, in date (OMISSIS), per evitare l’asporto dei beni pignorati. Infine, con sentenza n. 4789/99 del Giudice di Pace di Roma la procedura esecutiva è stata dichiarata nulla.

3. Avverso il rigetto, da parte del Tribunale di Roma, della sua successiva domanda di risarcimento dei danni per l’illegittimità di tale procedura (nel corso della quale l’ A. ha chiamato in causa la Liguria ass.ni, in quanto “interessata alle liti giudiziarie che facevano da sottofondo alla vicenda processuale”), lo S. propone appello, cui resistono le controparti; ma la Corte di Appello di Roma, con la qui impugnata sentenza:

3.1. afferma che l’ A. non è responsabile della prosecuzione della procedura esecutiva dopo la notifica a lui della sentenza del Tribunale di Roma (n. 16040/98) di riforma del titolo posto a base della procedura esecutiva: e ciò perchè il decreto di fissazione di vendita del 13.1.99 è atto di impulso ufficioso e perchè il terzo versamento di L. 800.000, necessario per evitare l’asporto, benchè successivo alla notifica suddetta, poteva essere evitato con esibizione della sentenza al pretore – g.e.;

3.2. esclude non solo la fondatezza originaria della domanda e quindi dell’appello, ma pure della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c, qualificandola nuova e poi infondata per la riconosciuta legittimità della procedura esecutiva nei due gradi di giudizio;

3.3. esclude anche la configurabilìtà di un tentativo di estorsione ed i relativi danni pure invocati, visto che l’ A. si è limitato ad avvalersi di una procedura esecutiva in suo favore prevista;

3.4. nega infine la sanzione della pubblicità ex art. 120 c.p.c., per la carenza di qualsiasi danno suscettibile di riparazione.

4. Avverso tale sentenza lo S. propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, cui resiste la sola Liguria ass.ni con controricorso; ed alla pubblica udienza del 7.3.11 compare solo il difensore di quest’ultima per la discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. L’odierno ricorrente sviluppa quattro motivi, corredandoli di quesiti, benchè alla fattispecie non possa applicarsi l’art. 366-bis c.p.c., essendo la sentenza qui impugnata stata pubblicata anteriormente al 2.3.06: sicchè la novella del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 non può trovare quindi applicazione, stando alla normativa transitoria di cui all’art. 27, comma 2, di detto Decreto;

comunque, egli:

5.1. con un primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 530 e 629 c.p.c. (violazione di legge e vizio di motivazione), sostiene che vi è stato comunque, tra la sentenza che caducava il titolo esecutivo e la prosecuzione della procedura, il tempo per presentare una doverosa rinuncia, sicchè la prosecuzione ha avuto luogo senza la normale prudenza del preteso creditore; ma configura pure la contraddittorietà della motivazione tra il riconoscimento dell’esborso successivo e la negazione del diritto al rimborso;

5.2. con un secondo motivo, ex art. 360, comma 1,. n. 3 in relazione agli artt. 474 e 615 c.p.c., si duole della scorrettezza sia dell’omessa declaratoria di illegittimità della prosecuzione per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo che dell’omesso riconoscimento del diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate, ammissibili in un’azione separata e successiva;

5.3. con un terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’art. 96 c.p.c., art. 2697 c.c. (violazione di legge e vizio di motivazione), specifica che non è mai domanda nuova – inammissibile in appello – quella ex art. 96 c.p.c.; e comunque argomenta per la contraddittorietà della motivazione sull’insussistenza del carattere temerario con la valutazione del materiale probatorio, come pure di quella sull’insussistenza del tentativo di estorsione o sulla possibilità di esibizione di documenti per evitare gli esborsi;

5.4. con un quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., sottolinea l’illegittimità dell’omissione della domanda di ripetizione almeno di quanto versato in dipendenza della procedura esecutiva dichiarata nulla.

6. Va rilevato quindi che l’odierno ricorrente ha, con unitaria azione, intentata separatamente e successivamente alla chiusura della procedura esecutiva, chiesto:

la ripetizione di quanto pagato indebitamente al preteso creditore a causa della procedura esecutiva stessa ingiustamente intentata e proseguita nei suoi confronti – il risarcimento del danno derivante dagli ingiusti inizio o prosecuzione in sè considerati, anche qualificando la condotta dell’ A., creditore procedente, come estorsione consistente nell’uso illegittimo di strumenti processuali in suo danno.

Ritiene questa Corte che si tratti di due profili distinti: un conto è la ripetizione o restituzione di quanto versato in dipendenza diretta della procedura esecutiva qualificata come ingiustamente iniziata o proseguita, in quanto direttamente ed immediatamente priva di causa è l’attribuzione stessa operata con ciascun pagamento;

altro conto è invece l’ulteriore detrimento patito dal patrimonio del preteso debitore in conseguenza dell’attività processuale illegittima del creditore. La rilevata distinzione tra gli oggetti della domanda comporta che essi vadano distintamente esaminati, rilevandosi poi che almeno i primi tre motivi di ricorso attengono al secondo oggetto (il risarcimento) ed il quarto motivo al primo (la restituzione).

7. In ordine al risarcimento dei danni cagionati al debitore – ingiustamente – esecutato dall’attività processuale, osserva questa Corte, come da sua giurisprudenza consolidata (per tutte e da ultimo, v. Cass. 3 marzo 2010 n. 5069), che:

7.1. da un lato, nel sistema processuale vigente non esiste nessun principio attraverso il quale si possa qualificare come illecita la richiesta di pignoramento da chiunque provenga e comunque sia stata posta in essere;

7.2. dall’altro, la legge prevede i casi di impignorabilità dei beni, di nullità del pignoramento come atto, di inesistenza – anche sopravvenuta – del titolo esecutivo dal quale trae origine il pignoramento stesso;

7.3. il rimedio contro queste evenienze è dato esclusivamente dalle opposizioni esecutive; e, nei casi indicati dalla legge (art. 96 c.p.c.) è anche consentito all’opponente di fare valere le ulteriori pretese risarcitorie previste dalla legge, ma esclusivamente nell’ambito del giudizio di opposizione;

7.4. la previsione della speciale responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., infatti, comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi (v. per tutte Cass. 1 aprile 2005 n. 6895, Cass. 24 luglio 2007 n. 16308);

7.5. resta, perciò, preclusa la possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. con riguardo ad una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli stessi atti (v. pure Cass. 17 ottobre 2003 n. 15551), essendo le due discipline in rapporto di genere e di specie;

7.6. la responsabilità processuale per danni ricade, quindi, interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, nell’ambito normativo dell’art. 96 c.p.c.;

7.7. quest’ultima – che non pone una regola sulla competenza – disciplina un fenomeno endoprocessuale, quale quello dell’esercizio, da parte del litigante, del potere di formulare un’istanza collegata e connessa all’agire o al resistere in giudizio, che non può configurarsi come potestas agendi esercitabile fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità (aggravata) si è manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice (Cass. 6 agosto 2010 n. 18334, che – confermando l’indirizzo esegetico sul punto, fa salvi i soli casi – che peraltro qui non ricorrono, avendo lo S. attivato proprio un’opposizione tendente a far dichiarare l’illegittimità della procedura esecutiva – in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell’evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine).

8. Se tanto è vero, non è mai proponibile, in separato e successivo giudizio rispetto a quello che il debitore ingiustamente esecutate ha intentato o avrebbe potuto intentare ex art. 615 c.p.c., alcuna azione di responsabilità per danni derivanti dal processo esecutivo;

e nel caso di specie il debitore S. – che lamenta di essere stato ingiustamente esecutato – non solo poteva intentarlo, ma lo ha pure in concreto intentato, con il vittorioso esito, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, di una sentenza (la n. 4789/99) di declaratoria di nullità dell’opposta procedura esecutiva: se ne inferisce l’improponibilità della domanda di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento del danno, con la conseguenza che, tanto specificato, le sentenze di primo e di secondo grado vanno cassate senza rinvio.

9. Se pertanto i primi tre motivi di ricorso non meritano accoglimento, a non diversa soluzione può giungersi per il quarto, relativo alla ripetizione di quanto pagato in forza di una esecuzione dichiarata – anche se solamente a seguito della successiva caducazione del titolo esecutivo – illegittima.

9.1. è ben vero che, per principi generali desumibili dagli artt. 336 e 389 c.p.c. in tema di restituzioni a seguito della riforma della sentenza posta in esecuzione in virtù del suo provvisorio regime di esecutività, allorchè venga riformata in appello una sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest’ultimo (Cass. 14 ottobre 2008 n. 25143); sul punto, non sussiste nè una regola attributiva di competenza esclusiva, nè quel particolare esclusivo potere di azione che incìde – come per la responsabilità aggravata in senso stretto e di cui si è appena accennato – sulla stessa proponibilità della domanda; in altri termini, le restituzioni possono essere chieste anche in un giudizio separato e diverso da quello in cui il titolo esecutivo giudiziale è caducato, quando non viga – come nel caso di specie, in cui il titolo esecutivo è stato travolto da una sentenza di appello – una diversa norma attributiva di competenza come l’art. 389 c.p.c.;

9.2. e tuttavia:

9.2.1. l’omissione di pronuncia su di una tale domanda di ripetizione si è operata – come è possibile riscontrare dall’esame diretto degli atti, possibile per questa Corte in ragione della natura del vizio (art. 360 c.p.c., n. 4) oggetto del motivo – già con la sentenza di primo grado, la quale, con motivazione particolarmente stringata, si limita ad escludere il risarcimento del danno;

10 9.2.2. al contrario, l’odierno ricorrente non se ne è doluto nell’atto di appello, limitandosi con esso a riproporre la domanda pretermessa, ma senza specificamente invocare l’illegittimità della sentenza di primo grado sul punto: come si ricava del resto dallo stesso tenore del ricorso per cassazione, nel quale si da atto che la domanda è stata in grado di appello meramente riprodotta e riportata nelle conclusioni, ma senza alcun passaggio motivazionale dell’atto stesso con cui si impugna la corrispondente ingiustizia della sentenza di primo grado;

9.2.3. in tal modo violando il principio della necessaria specificità dell’atto di appello, tale carenza di quest’ultimo determina, con la conseguente inammissibilità del gravame sul punto, il passaggio in giudicato della gravata sentenza di primo grado, anche con la – e nonostante la – omessa statuizione in ordine alla domanda di restituzione;

9.3. pertanto, ogni ulteriore disamina della relativa questione è preclusa nella presente sede di legittimità, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso su di quella incentrata.

10. Quanto alle spese di lite del presente giudizio di legittimità, la peculiarità della vicenda, che trae comunque origine dalla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in danno dell’odierno ricorrente, integra – ad avviso del collegio – un giusto motivo di integrale compensazione nei rapporti tra ricorrente e controricorrente; mentre la mancata costituzione dell’ A. consente di non stabilire alcunchè al riguardo nei rapporti tra il ricorrente e quest’ultimo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra ricorrente e controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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