Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8335 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 08/04/2010), n.8335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29448-2006 proposto da:

S.C., non in proprio ma quale curatore del FALLIMENTO LINEA

VERDE 2 S.R.L. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,

presso lo studio dell’avvocato MICCOLIS GIUSEPPE, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ANDREUCCI MARIO, LUISO FRANCESCO

PAOLO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

CORRERA FABRIZIO, CALIULO LUIGI, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1256/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/06/2006 r.g.n. 1274/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per: (rigetto in subordine)

inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Lucca, della Linea Verde 2 Srl, l’INPS proponeva istanza di ammissione, allo stato passivo del fallimento stesso, di un proprio credito contributivo.

La domanda veniva rigettata dal giudice delegato nella parte in cui essa si riferiva all’importo di L. 32.316.293 in privilegio e di L. 9.248.293 in chirografo sul presupposto che si trattasse di “richiesta relativa a dm per mesi marzo/aprile 1999 che risultano pagati”.

Con atto di opposizione allo stato passivo, l’INPS si doleva della mancata ammissione de qua, facendo presente che, in realtà, gli importi di cui ai modelli dm in parola pagati, riguardavano i dipendenti ufficiali della Linea Verde 2 Srl, mentre l’istanza che era stata rigettata si riferiva a 24 lavoratori non regolarmente inquadrati; era, in particolare, emerso, a seguito di un’ispezione, che 18 dipendenti della Linea Verde 2 Srl erano stati formalmente assunti, il 1 gennaio 1999, con passaggio diretto dalla Linea Verde 2 alla Olga Srl; tale ultima Società aveva la stessa compagine sociale rispetto alla Linea Verde 2 Srl, lo stesso amministratore, lo stesso tipo di produzione (scarpe); la stessa sede produttiva; le attrezzature presenti nei locali comuni risultavano di proprietà della Linea Verde 2 Srl ed anche i contratti per la fornitura di luce e acqua erano intestati alla Linea Verde 2 Srl; in sostanza i lavoratori in questione avevano continuato ad essere addetti al ciclo produttivo della Linea Verde 2 Srl e non risultava ricorrere alcun rapporto sottostante che potesse economicamente giustificare il passaggio diretto dei dipendenti all’altra Società; anche gli altri 6 lavoratori, formalmenti dipendenti della Olga (da questa, direttamente, assunti), avevano, in realtà, fornito le loro energie lavorative alla Linea Verde 2 Srl; si era trattato, dunque, di una chiara violazione del divieto di interposizione, stabilito dalla L. n. 1369 del 1960, e dunque anche la Linea Verde 2 Srl doveva rispondere dell’ obbligazione contributiva. L’INPS concludeva, quindi, per l’ammissione al passivo del credito de quo e, in via istruttoria, per l’escussione testimoniale degli ispettori a conferma di quanto da loro accertato.

Il Tribunale, nella contumacia della parte convenuta, respingeva il ricorso con sentenza 28 maggio 2003, osservando, in particolare, che non vi era prova sufficiente che fosse stato violato, dalla Linea Verde 2 Srl, il divieto di interposizione stabilito dalla L. n. 1369 del 1960.

Con atto di citazione in appello l’INPS si doleva della predetta pronunzia, sostenendo che le emergenze ispettive fossero sufficienti a integrare la prova richiesta.

Costituitosi in giudizio, il Fallimento contrastava l’avversa impugnazione, sostenendo la correttezza della tesi, enunciata dal primo Giudice, del difetto di prova.

Con sentenza del 31 marzo-6 giugno 2006, l’adita Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del gravame, disponeva l’ammissione allo stato passivo del fallimento convenuto dell’ulteriore credito dell’INPS, ammontante ad Euro corrispondenti a complessive L. 32.316.293, in privilegio, e ad Euro corrispondenti a complessive L. 9.248.293 in chirografo.

A sostegno della decisione osservava che esisteva in atti la prova dell’avvenuta violazione, da parte della Società poi fallita, del divieto di interposizione di manodopera, costituita non solo dai verbali di ispezione dello stesso INPS, ma anche e soprattutto dal comportamento processsuale che il Fallimento aveva tenuto nel giudidizio di appello, caratterizzato dall’assenza di ogni contestazione dei fatti posti dall’Istituto a fondamento delle proprie richieste.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre S.C., quale curatore del Fallimento Linea Verde 2 srl con due motivi.

Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, parte ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c. in relazione all’art. 359 c.p.c. ed ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamenta che la Corte di Appello di Firenze, discostandosi da quanto ritenuto dal Giudice di 1 grado, abbia erroneamente tratto il convincimento della dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda proposta dall’INPS (accertamento della ricorrenza della fattispecie della intermediazione vietata di manodopera prevista dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1), sulla base non solo dei verbali di ispezione prodotti dallo stesso INPS in primo grado, ma anche e soprattutto del comportamento processuale che il Fallimento aveva tenuto in secondo grado (art. 116 cpv. c.p.c.); ciò in quanto il Fallimento, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, non avendo preso posizione in sede di appello sull’esistenza dei fatti indicati dall’INPS, avrebbe posto in essere una condotta “priva di giustificazioni … negando ogni proprio contributo alla ricostruzione dei fatti”. Il motivo è infondato.

Non v’è dubbio che il vigente ordinamento non imponga alle parti in giudizio alcuno specifico comportamento, lasciando gli interessati liberi di modulare la propria condotta in rapporto alla natura e alle emergenze degli interessi fatti valere, limitandosi a prevedere specifiche conseguenze al mancato rispetto di termini o di regole processuali e abilitando i giudici a trarre elementi di valutazione, ai fini della decisione della causa, dal contegno manifestato dalle parti nel processo.

Per quanto in questa sede interessa, l’art. 116 c.p.c., comma 2 consente al giudice di trarre argomenti di prova, tra l’altro, “(…) in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.

La norma correttamente si inquadra nel principio in forza del quale il giudice assume le decisioni di competenza in base al suo libero convincimento e anche nella valutazione delle prove opera secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 1.

Nel caso in esame, la Corte territoriale non fonda la propria decisione sul solo apprezzamento del comportamento processuale adottato dalla curatela fallimentare, ma anche sulla valutazione della produzione documentale offerta dall’Istituto (verbali di accertamento ispettivo) che rappresenta l’elemento centrale di indagine su cui va ad incidere la successiva riflessione relativa alla mancata contestazione dell’appellata.

Il convincimento della Corte è maturato, cioè, in primo luogo, sulla ritenuta idoneità dei verbali ispettivi prodotti in primo grado dall’INPS a fondare la prova della pretesa fatta valere, con valutazione difforme rispetto a quella del primo giudice, ma pienamente legittima, in considerazione del potere-dovere del giudice di appello di riformare in parte o in toto la decisione oggetto di gravame ritenuta errata.

Una volta attribuita alla produzione documentale dell’Istituto sufficiente capacità a dare fondamento alla pretesa fatta valere in giudizio, la Corte si è soffermata a considerare anche il complessivo comportamento processuale osservato dal Fallimento, da cui ha tratto, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2 ulteriori motivi di conforto ai fini della definitiva decisione da assumere nella causa sottoposta alla sua cognizione.

L’indagine che la Corte ha condotto sul comportamento processuale osservato dal Fallimento nel giudizio di appello ha portato ad un significativo risultato anche in considerazione della posizione di sostanziale terzietà della curatela rispetto alla pretesa fatta valere dall’INPS. Ciò è quanto emerge in maniera implicita ma non per questo poco chiara, allorchè la Corte territoriale ha censurato, sotto un duplice e connesso profilo il comportamento del Fallimento.

Questo, infatti, per un verso aveva invocato, in suo favore, la ricorrenza a carico dell’INPS, dell’onere della prova, sostenendo l’irrilevanza della mancata contestazione in primo grado, delle tesi dell’Istituto, derivando tale mancata contestazione, dalla propria contumacia; per altro verso, nonostante si fosse costituito in grado di appello, aveva omesso di prendere posizione sull’esistenza dei fatti indicati dall’INPS, quale base presuntiva della violazione de qua.

La ricorrente assume che l’onere di contestazione previsto dall’art. 167 c.p.c. sia configurabile solo in relazione al giudizio di primo grado e che non sia richiamato dall’art. 359 c.p.c..

Tale prospettazione non può essere condivisa, in quanto introduce un’inammissibile ed ingiustificata disparità di trattamento nella posizione della parte convenuta in giudizio in rapporto alla fase del processo con la conseguenza che un medesimo comportamento verrebbe valutato con risultati del tutto antitetici solo perchè posto in essere in momenti diversi del processo stesso. Deve invece ritenersi che una determinata circostanza può essere desunta, anche in sede di gravame, dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile ed è applicabile anche nella fase introduttiva del giudizio di appello, nella quale, ferma la non modificabilità della domanda, la leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, è funzionale all’operatività del principio di economia processuale e rileva anche ai fini delle valutazioni discrezionali che il giudice del lavoro è chiamato ad adottare in ordine all’ammissione, anche d’ufficio, di nuove prove (Cass. 2 novembre 2009 n. 23142). Più precisamente-premesso che nella giurisprudenza di questa Corte si è da tempo affermato il principio che non è necessaria l’ulteriore prova dei fatti allegati da una parte a sostegno di una domanda, di una eccezione o di una difesa, che non siano stati adeguatamente e tempestivamente contestati dalla controparte, secondo le regole della scansione delle attività difensive dettate per i vari modelli processuali disciplinati dal codice di rito (cfr. Cass. S.U. n. 761/2002; Cass. 11107/2007,12231/2007, 27596/2008) – deve precisarsi che il principio di non contestazione è applicabile anche in sede di appello, sia perchè ne è stata rilevata dalla giurisprudenza una valenza generale nel processo (cfr. Cass. n. 12636/2005), sia, più specificamente, perchè ragioni analoghe a quelle alla base dell’onere di contestazione operante nella fase introduttiva del giudizio di primo grado sono rilevanti anche nella fase introduttiva del giudizio di appello. In quest’ultimo, ferma la non modificabilità della domanda, continuano ad operare i principi sulla valorizzazione della leale cooperazione delle parti, e il giudice può essere chiamato a valutazioni anche discrezionali circa l’ammissione di nuove prove (tanto più nel rito del lavoro, in cui le prove sono ammissibili anche d’ufficio), sicchè la previa trasparente presa di posizione delle parti sui fatti dedotti è – come appena accennato – funzionale all’operatività del principio di economia processuale e può rilevare anche ai fini delle valutazioni che il giudice deve adottare. Infondato è anche il secondo motivo di gravame con cui la ricorrente, denunciando violazione falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e art. 115 c.p.c. oltre ad omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 lamenta che la sentenza non spiegherebbe le ragioni per le quali dai verbali ispettivi dell’INPS si trarrebbe la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.

Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità i verbali redatti dal funzionario dell’istituto previdenziale o dall’ispettorato del lavoro fanno prova fino a querela di falso dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre per le circostanze che l’ispettore dichiari di aver appreso “de relato” o in conseguenza di acquisizione di documenti il relativo materiale è liberamente valutato dal giudice che può anche considerarlo prova sufficiente dei fatti riportati nel verbale ove in esito all’esame dei riscontri probatori emersi nell’istruttoria pervenga al convincimento dell’effettiva sussistenza degli addebiti mossi dall’istituto previdenziale (cfr. Cass. 6 settembre 1995 n. 9384; Cass. 14 agosto 1999 n. 8659).

Giova poi rammentare che il Giudice di legittimità non può essere chiamato a riesaminare il merito della causa, ma solo a verificare l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. 7 giugno 2005 n. 11789; Cass. 28 luglio 2005 n. 15805). Il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce, infatti, alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Conseguentemente, alla cassazione della sentenza per vizi di motivazione si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (ex plurimis, Cass. 28 luglio 2005 n. 15805). Per quanto precede, il ricorso va riattato.

L’alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l’obiettiva difficoltà dell’apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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