Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8334 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6551-2014 proposto da:

D.F.S., P.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO

PERONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO GIANCONE giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GORI SPA – GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE, in persona

dell’Amministratore Delegato, Ing. M.G.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 3, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA CICALA, rappresentata e difesa dall’avvocato

RENATO BUONAJUTO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2207/2013 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

05/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2008, D.F.S. e P.A. convennero dinanzi ai Giudice di Pace di S. Anastasia la società GORI s.p.a., chiedendone la condanna alla restituzione della somma di 335,95 Euro, pagata in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio idrico erogato dalla società. Assumevano gli attori che quell’importo non era dovuto trattandosi di somma pretesa a titolo di servizio di depurazione, senza che tale servizio fosse stato effettivamente svolto, come stabilito dalla decisione della Corte Cost., 10-10-2008, n. 335.

2. Il Giudice di Pace con sentenza depositata l’11 febbraio 2010 n. 407 ha dichiarato l’improcedibilità della domanda compensando le spese tra le parti.

3. Gli attori hanno proposto appello e la società GORI S.p.A. ha spiegato appello incidentale sul regime delle spese di primo grado.

4. Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2207 depositata il 5 agosto 2013, rigettava l’appello principale e quello incidentale condannando D.F.S. e P.A. al rimborso delle spese di secondo grado in favore della società GORI.

5. Secondo il Tribunale, per effetto del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8 sexies (il quale aveva imposto ai gestori del servizio idrico di restituire entro 5 anni le somme indebitamente percepite), la questione dei termini e delle modalità dei rimborsi era direttamente disciplinata dal legislatore; sicchè il credito degli attori non era liquido, per non essere scaduto il quinquennio previsto dalla suddetta norma. Quanto alle spese, rilevava che, in primo grado, la società Gori S.p.A. era rimasta contumace e pertanto non aveva sostenuto spese di giudizio.

6. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione da D.F.S. e P.A. sulla base di tre motivi. Resiste la società GORI con controricorso. I ricorrenti depositano memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Si assumono violati gli artt. 11 e 14 preleggi; art. 2033 c.c.; D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8 sexies; artt. 3, 24, 102, 111 e 117 Cost. Espongono, al riguardo, i ricorrenti che il Tribunale ha errato nel ritenere retroattivo il D.L. n. 208 del 2008, art. 8 sexies citato.

3. Il motivo è manifestamente infondato. Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8 sexies del è stato emanato proprio per disciplinare gli effetti della sentenza n. 335/08 della Corte Costituzionale, sicchè la retroattività è implicita alla sua ratio. Destituiti di fondamento sono i sospetti d’illegittimità costituzionale paventati dai ricorrenti. L’art. 8 sexies D.L. cit., infatti: – non viola l’art. 3 Cost., perchè qualunque norma, per il fatto stesso di essere tale, genera uno iato tra la situazione preesistente alla sua emanazione e quella susseguente, ma tale frizione non determina una necessaria discriminazione dei cittadini; – non viola l’art. 24 Cost., perchè la norma non si occupa dell’azionabilità dei diritti, nè la limita; – non viola l’art. 102 Cost., giacchè non è sufficiente la retroattività da sola a “ledere le prerogative giudiziarie”; – non viola l’art. 111 Cost., perchè non contiene alcuna regola di procedura; – non viola, infine, l’art. 117 Cost. nè l’art. 6 CEDU, perchè non impedisce l’accesso alla giurisdizione, ma si limita a stabilire le modalità di rimborso d’un indebito, in presenza di un evidente interesse generale che è quello di evitare difficoltà finanziarie agli enti gestori (Cass. Sez. 3, n. 19887 del 2015).

4. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Espongono, al riguardo, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni della retroattività.

5. Il motivo è inammissibile. Stabilire infatti se una norma sia o non sia retroattiva è una questione di diritto, non di fatto, e rispetto alle questioni di diritto non è prospettabile il vizio di motivazione.

6. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dell’art. 92 codice di rito e della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 10, ricorrendo le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero legittimato l’integrale compensazione delle spese, sulla base dell’oggettiva controvertibilità della fattispecie. Sotto altro profilo il Tribunale avrebbe applicato il citato articolo 13, pur in assenza del decreto di individuazione dei valori massimi del rimborso delle spese forfettarie.

7. Il motivo è in parte fondato. Quanto alla regolamentazione delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ipotesi non ricorrente ne caso in esame.

8. Riguardo alle spese generali la doglianza è fondata limitatamente al rimborso di tale voce, per la quale la sentenza va cassata. Infatti, in tema di spese processuali, non risultando ancora emanato, alla data della decisione del Tribunale (5 agosto 2013), il decreto di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6 cui è devoluta la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese forfettarie, la disposizione di cui al medesimo art. 13, comma 6 – che reintroduce la previsione del rimborso delle predette spese, in passato denominate “spese generali” -, doveva ritenersi in concreto non operante (Cass. Pen., Sez. 2, 22 settembre 2013 n. 43143 e Cass. Sez. 4, 15 gennaio 2014 n. 9357, Rv. 259099). Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene il collegio che la causa, ex art. 384 c.p.c., possa essere decisa nel merito.

9. In considerazione dell’esito del giudizio e della circostanza che la pronuncia di accoglimento riguarda solo un profilo secondario dell’ultimo motivo proposto, le spese vanno compensate.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al terzo motivo ed esclude la voce relativa al rimborso delle spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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