Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8334 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 29/04/2020), n.8334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1896-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TEKNOEDIL SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 634/2010 della COMM. TRIB. REG. del Lazio,

depositata il 25/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR), n. 6340/01/2010, depositata il 25/11/2010, di accoglimento dell’appello proposto da Teknoedil S.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla medesima S.r.l. per l’annullamento dell’avviso di accertamento di maggiori ricavi Iva, Irpeg e Irap, relativo all’anno di imposta 2003, in relazione ai rapporti contrattuali, ipotizzati inesistenti, intercorsi con le società Edilprati S.r.l. e Edilpanoramica S.r.l.;

– il giudice di appello, in accoglimento di due dei tre motivi di gravame, riteneva che la sentenza presentava una motivazione insufficiente, non idonea ad esprimere la ragione della decisione e, esaminando direttamente le censure di merito, concludeva che non vi era prova dell’inesistenza delle operazioni contestate nell’avviso di accertamento;

– osservava che, nell’ipotesi di costi documentati da fatture ritenute dall’amministrazione relativa a operazioni inesistenti, spettava alla medesima dimostrare che l’operazione non era stata posta in essere; nel caso in esame, la società verificata aveva dimostrato la legittimità e la correttezza di ogni singola operazione supportata dall’emissione dei relativi documenti contabili, mentre l’ufficio non aveva fornito la prova di elementi rilevatori dell’esistenza di un maggiore imponibile;

– il ricorso è affidato a due motivi; la società è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso, l’agenzia denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21 e 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;

– dopo aver riportato integralmente il contenuto dell’avviso di accertamento, evidenzia che la sentenza impugnata aveva erroneamente addossato all’amministrazione l’onere di fornire la prova piena dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell’onere probatorio, secondo cui, in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, incombe al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni.

Con il secondo motivo di ricorso, l’agenzia denuncia “insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”;

– evidenzia che la CTR aveva immotivatamente ritenuto che la documentazione contabile esibita dalla società era idonea a provare la realità delle operazioni, non considerando gli elementi di contrasto indicati dall’ufficio (non coincidenza degli importi; fatture retrodatate; genericità della descrizione delle prestazioni svolte che non consentivano nessuna verifica).

– Le censure, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate;

– va ribadito che “In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili” (Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015, Rv. 634233 – 01). E’ superfluo precisare, trattandosi di principi generali in tema di prova, che la prova dell’inesistenza delle operazioni può ben consistere in presunzioni semplici, poichè la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 9108 del 2012, cit.). Pertanto, nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una “cartiera”, quali ad es. la mancanza di sede, la mancanza di iscrizione, l’omesso versamento delle imposte) e a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Quest’ultima prova non potrà consistere, però, per quanto detto sopra, nella esibizione della fattura, nè nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (tra le altre, (v. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 20059 del 24/09/2014; Cass. n. 25778 del 05/12/2014; Cass. n. 10414 del 12/05/2011; nello stesso senso Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C-439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahagèben e David, C-80/11 e C-142/11);

– il giudice tributario di appello ha chiaramente violato il principio di diritto di cui ai richiamati arresti giurisprudenziali, posto che, stravolgendolo, sulla base di elementi puramente formali ha reso una motivazione che non soddisfa ai requisiti di coerenza logica in quanto, rispetto al quadro indiziario rappresentato nel PVC, dal quale emergeva che gli importi versati dalla ricorrente per i lavori appaltati erano superiori a quelli concordati contrattualmente e non erano supportati da documentazione attestante l’avvenuta esecuzione dei lavori, si è limitato a svolgere generiche considerazioni in ordine alla regolarità della documentazione contabile, un elemento cioè per quanto sopra detto non significativo, laddove, invece, conformemente ai criteri legali dello schema della prova presuntiva, avrebbe dovuto esaminare se gli elementi indiziari emergenti dal PVC, singolarmente e globalmente considerati, convergevano alla dimostrazione della inesistenza oggettiva delle operazioni contestate alla s.r.l.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio che provvederà a nuovo esame, emendando i vizi di legittimità riscontrati e liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria del Lazio che provvederà a nuovo esame, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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