Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8334 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 08/04/2010), n.8334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ESSEBI GESTIONE MENSE PUBBLICHE ED AZIENDALI S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato CORAPI

GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONE RENATO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il

09/03/2006 r.g.n. 964/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato SIMONE RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello de L’Aquila confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Avezzano, di rigetto dell’opposizione proposta dalla s.r.l. ESSEBI – Gestione mense pubbliche e aziendali contro il decreto ingiuntivo (emesso il 16.12.1997), che era stato richiesto dall’Inps al fine di conseguire la somma di L. 165.518.163 per contributi e somme aggiuntive relativamente al periodo (OMISSIS).

La Corte di merito faceva riferimento all’orientamento interpretativo secondo cui lo sgravio contributivo totale introdotto dal L. n. 183 del 1986, art. 1, poi confluito nel D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59, comma 9, (applicabile alle aziende artigiane, alle imprese alberghiere e alle aziende industriali operanti nelle zone indicate dal CIPE e avente la durata massima di 10 anni) doveva ritenersi sostituito dallo sgravio totale annuale. Si introdotto dal D.L. n. 14 del 1992, art. 1 e poi rinnovato dal D.L. n. 71 del 1993, art. 1, applicabile limitatamente ai nuovi assunti dall’1.12.1991 al 30.11.1992 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data 30.11.1991 (date di assunzione e periodi di riferimento per l’incremento occupazionale successivamente modificati, con, da ultimo, riferimento alla data del 30.11.1993 per i lavoratori assunti dall’1.12.1993 al 30.6.1994, fermo restando l’inapplicabilità dello sgravio decennale per gli assunti a partire dall’1.12.1991).

La Corte riteneva poi inapplicabile, ratione temporis, quanto alle sanzioni, la L. n. 388 del 2000, art. 116.

La Soc. ESSEBI propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria. L’Inps resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59, comma 9, e della L. n. 151 del 1993, art. 1. Contesta sulla base di argomenti letterali e logici la tesi della non coesistenza dello sgravio totale decennale con l’altro tipo di sgravio successivamente introdotto.

Il motivo non merita accoglimento. Al riguardo deve richiamarsi l’orientamento interpretativo confermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 11252/2003, cui intende darsi continuità, secondo cui il nuovo sistema dello sgravio contributivo totale introdotto con il D.L. n. 71 del 1993, art. 1, comma 2, convertito nella L. n. 151 del 1993, ha sostituito quello regolato dall’art. 59, comma 9, del testo unico approvato con il D.P.R. n. 218 del 1978, essendo stata la nuova disposizione di legge dettata per disciplinare una materia già regolata dalla legge precedente, la cui abrogazione è quindi intervenuta per manifesta incompatibilità, ai sensi dell’art. 15 preleggi, e dovendosi escludere, in base al generale criterio ermeneutico di cui all’art. 12 preleggi, che il legislatore, nel momento in cui ha dettato una disciplina inerente allo sgravio totale ed in relazione ad una fattispecie che potrebbe, in teoria, essere regolata non solo dalla norma sopravvenuta, ma anche da quella precedente, abbia inteso creare un sistema di “doppio binario”, che consentirebbe che l’imprenditore, a suo piacimento, possa scegliere la disciplina a lui più favorevole; e secondo cui pertanto, la proroga generalizzata sino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, prevista dal D.L. n. 71 del 1993, art. 1, comma 1, non riguarda lo sgravio totale decennale di cui al citato D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59, comma 9, (conf. Cass. 9636/2004, 13211/2008).

Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116 e difetto di motivazione. Si sostiene la tesi che l’art. 116, comma 12, cit. abbia abolito ogni tipo di sanzione, comprese quelle cd. civili (o somme aggiuntive), di cui andrebbe ribadita la natura amministrativa. In subordine si sostiene la tesi che la nuova disciplina in materia di sanzioni di cui all’art. 116, comma 18, si applica anche i casi pregressi non ancora esauriti. Si sostiene infatti che le sanzioni devono ritenersi escluse in ipotesi di buona fede dell’agente. Si sostiene inoltre la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si è ritenuta non applicabile ai fatti pregressi la nuova disciplina sanzionatoria e però sussistente un credito contributivo in favore dei datori di lavoro.

Anche questo motivo non può ritenersi fondato, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte in materia, facente seguito a quanto già precisato dalle Sezioni unite (sentenza n. 4808/2005), secondo cui, in tema di sanzioni civili per omissioni contributive previdenziali, nel cui novero rientrano le somme aggiuntive, la L. n. 388 del 2000, in deroga al principio “tempus regit actum”, ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 662 del 1996, a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purchè esistenti ed accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la “voluntas legis”, da un lato, di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, commi da 8 a 17 e, dall’altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già effettuate sulla base della previgente disciplina, mantenendo ferme le penalità di cui alla legge n. 662 citata e riconoscendo alle aziende sanzionate in modo più consistente un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l’impatto; la conservazione delle sanzioni previste dalla L. n. 662 citata, peraltro, essendo condizionata alla sussistenza del credito dell’INPS per contributi alla data del 30 settembre 2000, conseguendo, ove il credito dell’istituto previdenziale sia già stato soddisfatto in epoca antecedente, l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla citata L. n. 388, art. 116, commi da 8 a 10 (Cass. 13794/2007; 22414/2009).

Con riferimento alla specie, è rilevante il fatto che non risulta mai essere stato eccepito dalla attuale ricorrente l’intervenuto pagamento del debito contributivo alla data del 30.9.2000. Quanto all’ipotesi della rilevanza della “buona fede” dell’agente, deve rilevarsi che essa risulta integrare una prospettazione nuova, inammissibile in cassazione in quanto coinvolgenti elementi di fatto, e che, peraltro, può ritenersi pacifico che la consapevolezza di violare la legge non rappresenta elemento costitutivo delle obbligazioni per contributi e relative somme aggiuntive per il ritardo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’Inps le spese in Euro 11,00, oltre Euro tremila per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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